D.Lgs. 04-11-1997, n. 396 Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, commi 4 e 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;

Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [1];

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Note:

1 Capoverso modificato da errata–corrige, pubblicata nella G.U. 23 gennaio 1998, n. 18.

Art. 1. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

Art. 2. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

Art. 3. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

Art. 4. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

Art. 5. [1]

Note:

1 Comma modificato da errata–corrige, pubblicata nella G.U. 23 gennaio 1998, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

Art. 6. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

Art. 7. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

Art. 8. - Disposizioni transitorie [1]

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 44, commi c. 1e 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e, successivamente, abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

Art. 9. - Coordinamento di norme [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato l'intero provvedimento.

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