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D.Lgs. 15-12-1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del parere della Commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;

Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, è conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;

Acquisito il parere della citata Commissione parlamentare;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

Art. 1. - Istituzione dell'imposta

1. E' istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2. - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta [1] .

Note:

1 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 3. - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34. [1]

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma [2] [3] .

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale [4] ;

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13.

Note:

1 Lettera sostituita dall'art. 2, comma c. 32, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

2 Lettera sostituita dall'art. 1, comma c. 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

3 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 2, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

4 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma c. 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 4. - Base imponibile [1]

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale [2] .

3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni".

Note:

1 Per l'esclusione dalla base imponibile di una quota degli utili per investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali da parte di proprietari o gestori di centri fieristici, vedi cfr. l'art. 14-vicies semel, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

2 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 3, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, art. 1, comma c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 5. - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) [1]

1. Per i soggetti di cui all'all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425.

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 2, comma c. 1, lettere a) e b), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, dall'art. 1, comma c. 1, lett. a), D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 176/1999, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma c. 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 6. - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari

1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma:

a) degli interessi attivi e proventi assimilati,

b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento,

c) delle commissioni attive,

d) dei profitti da operazioni finanziarie,

e) [1]

f) degli altri proventi di gestione, e la somma [2] ,

g) degli interessi passivi e oneri assimilati,

h) delle commissioni passive,

i) delle perdite da operazioni finanziarie,

l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente,

m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali,

n) [3] ,

o) degli altri oneri di gestione.

1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, e aggiungendo la differenza tra la somma: .

a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;

b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma:

d) degli oneri finanziari;

e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. [4]

2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela. [5]

3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.

4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1.

5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia [6] .

Note:

1 Lettera abrogata dall'art. 2, comma c. 2, lett. a), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma c. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 12 luglio 2004; successivamente, il medesimo art. 2, comma c. 3, D.L. 168/2004, come modificato dall'art. 3, comma c. 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, ha stabilito che le predette disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 luglio 2004.

2 Lettera modificata dall'art.3, comma c. 1, lettera a), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

3 Lettera modificata dall'art. 1, comma c. 1, lett. d), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso e, successivamente, abrogata dall'art. 2, comma c. 2, lett. a), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma c. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 12 luglio 2004; successivamente, il predetto art. 2, comma c. 3, D.L. 168/2004, come modificato dall'art. 3, comma c. 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, ha stabilito che tali ultime disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 luglio 2004.

4 Comma inserito dall'art.3, comma c. 1, lettera b), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

5 Comma modificato dall'art. 2, comma c. 2, lett. b), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma c. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 12 luglio 2004; successivamente, il medesimo art. 2, comma c. 3, D.L. 168/2004, come modificato dall'art. 3, comma c. 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, ha stabilito che le predette disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 luglio 2004.

6 Comma aggiunto dall'art. 1, comma c. 1, lett. d), n. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 7. - Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione

1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma:

a) dei premi e degli altri proventi tecnici,

b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma,

c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione,

d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione,

e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonchè delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli [1] ,

f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici,

g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali,

h) delle altre spese amministrative .

Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. [2]

2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.

Note:

1 Lettera modificata dall'art. 4, comma c. 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

2 Comma sostituito dall'art. 4, comma c. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, modificato dall'art. 6, comma c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 8. - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Art. 9. - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 [1] .

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta [2] .

3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva lettera b), la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 [3] .

Note:

1 Comma modificato dall'art. 5, comma c. 1, lettere a) e b), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

2 Comma modificato dall'art. 5, comma c. 1, lettera c), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

3 Comma modificato dall'art. 5, comma c. 1, lettera d), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 10. - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)

1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonchè per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l) del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonchè le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni. [1]

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma [2] .

3. [3] .

4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata:

a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'articolo 8;

c) [4] .

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 6, comma c. 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, dall'art. 4, comma c. 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall'art. 5, comma c. 1, lett. a), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall'art. 13, comma c. 60, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

2 Comma modificato dall'art. 6, comma c. 1, lettera d), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, dall'art. 1, comma c. 1, lett. f), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

3 Comma abrogato dall'art. 1, comma c. 1, lett. f), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

4 Lettera abrogata dall'art. 1, comma c. 1, lett. f), n. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 10-bis. - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) [1]

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti [2] .

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma c. 1, lett. g), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

2 Comma modificato dall'art. 16, comma c. 1, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall'art. 5, comma c. 1, lett. b), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 11. - Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta [1]

1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; [2]

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; [3]

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; [2]

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; [4]

b) non sono ammessi in deduzione:

1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile; [5]

2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; [6]

3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;

6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

1–bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. [7]

2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1. [8]

3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. [9] [10]

4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.

4–bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. [11]

4–bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. [12]

4–bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. [13]

4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. [14]

4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. [15]

4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo. [16]

4–sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. [17]

4–septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies. [17]

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 7, comma c. 1, lettere da a) ad e), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, dall'art. 1, comma c. 1, lett. b), n. 1) e 2), D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 176/1999 ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data, e successivamente, sostituito dall'art. 1, comma c. 1, lett. h), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

2 Per la misura della deduzione di cui al presente numero, vedi cfr. l'art. 1, comma c. 267, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

3 Per la misura della deduzione di cui al presente numero, vedi cfr. l'art. 1, comma c. 268, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

4 Lettera modificata dall'art. 16, comma c. 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sostituita dall'art. 5, comma c. 2, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003, modificata, dall'art. 1, comma c. 347, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004 e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma c. 266, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5 Numero sostituito dall'art. 1, comma c. 347, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004.

6 Numero sostituito dall'art. 5, comma c. 2, lett. a), n. 2), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

7 Comma inserito dall'art. 5, comma c. 2, lett. b), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

8 Comma modificato dall'art. 5, comma c. 2, lett. c), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

9 A norma dell'art. 3, comma c. 2–quinquies, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, la disposizione contenuta nel presente comma c. , deve interpretarsi nel senso che il concorso dei contributi si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

10 Comma modificato dall'art. 17, comma c. 1, lett. a), D.Lgs.. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 2 dicembre 2005; tali disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

11 Comma aggiunto dall'art. 16, comma c. 1, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, sostituito dall'art. 5, comma c. 2, lett. d), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall'art. 1, comma c. 347, lett. c), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004.

12 Comma inserito dall'art. 5, comma c. 2, lett. e), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma c. 266, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorerre dal 1° gennaio 2007.

13 Comma inserito dall'art. 5, comma c. 2, lett. e), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma c. 266, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorerre dal 1° gennaio 2007.

14 Comma aggiunto dall'art. 16, comma c. 1, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, modificato dall'art. 5, comma c. 2, lett. f), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall'art. 1, comma c. 266, lett. d), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

15 Comma aggiunto dall'art. 1, comma c. 347, lett. d), L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, successivamente modificato dall'art. 11-ter, comma c. 1, lettera a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

16 Comma aggiunto dall'art. 1, comma c. 347, lett. d), L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, successivamente sostituito dall'art. 11-ter, comma c. 1, lettera b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

17 Comma aggiunto dall'art. 1, comma c. 266, lett. e), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 11-bis. - Variazioni fiscali del valore della produzione netta [1]

1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 56, comma 3, lettera a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 100, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.

2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.

Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma c. 1, lett. h), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso, modificato dall'art. 12, comma c. 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, a decorrere dal 22 marzo 2005 e, successivamente, sostituito dall'art. 17, comma c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 2 dicembre 2005; tali disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004

Art. 12. - Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti.

1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis [1] .

2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 2.

3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2,5, comma 3, lettera d), e87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, è scomputata dalla base imponibile [2] .

Note:

1 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

2 Comma modificato dall'art. 8, comma c. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 13. - Disposizioni concernenti il GEIE

1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell'articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell'articolo 4, comma 2.

2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e20.

3. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.

4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 14. - Periodo di imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 15. - Spettanza dell'imposta

1. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

Art. 16. - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento [1]

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi [2] .

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 9, comma c. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, dall'art. 1, comma c. 1, lett. l), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. l), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 17. - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi [1] .

3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali [2] .

4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 [3] .

5. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base imponibile.

6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria [4] .

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 10, comma c. 1, lettera a), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e modificato dall'art. 90, comma c. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2 Comma modificato dall'art. 4, comma c. 1, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

3 Comma modificato dall'art. 10, comma c. 1, lettera b), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

4 Comma modificato dall'art. 10, comma c. 1, lettera c), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 18. - Agevolazioni per nuove iniziative produttive

1. Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi." [1] .

1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1 [2] .

2. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 11, comma c. 1, lettera a), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

2 Comma aggiunto dall'art. 11, comma c. 1, lettera b), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 19. - Dichiarazione dei soggetti passivi

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta.

1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive [1] .

2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, prima periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.

5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [2]

6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell'impresa.

Note:

1 Comma inserito dall'art. 1, comma c. 1, lett. m), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

2 Comma modificato dall'art. 11, comma c. 1, lett. d), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

Art. 20. - Obblighi contabili

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Art. 21. - Domicilio dei soggetti passivi

1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [1] .

Note:

1 Vedi Cfr. l'art. 58, D.P.R. n. 600/1973.

Art. 22. - Giurisdizione sulle controversie

1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 23. - Accesso alle informazioni

1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.

2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.

Art. 24. - Poteri delle regioni

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21a23, e da 32a35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali [1] .

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. n), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 25. - Disciplina temporanea

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attività di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento. [1]

Note:

1 Il Regolamento concernente le modalità di partecipazione delle regioni , delle province e dei comuni all'attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, all'attività di accertamento e riscossione, nonché del relativo contenzioso dell'IRAP, previsto dal presente comma c. , è stato adottato con D.M. 10 febbraio 2000, n. 77.

Art. 26. - Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta

1. E' attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attività.

2. E' altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze [1] , di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalità di attribuzione.

Note:

1 Vedi Cfr. il D.M. 16 novembre 1998 e ilD.M. 15 gennaio 1999.

Art. 27. - Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta [1]

1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.

4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.

5. [2]

6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto.

Note:

1 Per l'abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP dal 2001 e l'assicurazione ai citati enti di trasferimenti erariali in luogo della abolita compartecipazione, vedi cfr. l'art. 11, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

2 Comma abrogato dall'art. 12, comma c. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 28. - Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 12, comma c. 2, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 29. - Finanziamento delle città metropolitane

1. Le regioni, nell'attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.

Art. 30. - Riscossione dell'imposta e versamento in acconto [1]

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo [2] . [3]

6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.

7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Note:

1 Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto a decorrere dal 1° gennaio 2002, vedi cfr. l'art. 17, comma c. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

2 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. o), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

3 Il regolamento previsto dal presente comma c. , recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, è stato emanato con D.M. 2 novembre 1998, n. 421.

Art. 31. - Primo acconto di imposta

1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all'articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze [1] da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno [2]

Note:

1 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi cfr. ilD.M. 9 aprile 1998.

2 Comma modificato dall'art. 13, comma c. 1, lett. a) e b), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, dall'art. 4, comma c. 1, lett. d), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

Art. 32. - Violazioni relative alla dichiarazione

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.

2–bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato. [1]

3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Note:

1 Comma inserito dall'art. 1, comma c. 27, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere al 1° gennaio 2007.

Art. 33. - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 32 se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione o l'esibizione all'ufficio.

Art. 34. - Ritardato o omesso versamento dell'imposta

1. In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 35. - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

Art. 36. - Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:

a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;

e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Art. 37. - Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare

1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall'acconto di cui all'articolo 31 i dodicesimi dell'imposta e della tassa di cui all'articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto, nonché l'importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma dell'articolo 36 eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati.

Art. 38. - Determinazione del Fondo sanitario nazionale [1]

1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26 [2] .

2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.

3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.

Note:

1 A norma dell'art. 13, comma c. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 le disposizioni previste dal presente articolo cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2001.

2 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. p), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 39. - Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno. [1]

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente. [1]

3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria. [1]

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38. [1]

5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Note:

1 A norma dell'art. 13, comma c. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 le disposizioni previste dal presente comma c. cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2001.

Art. 40. - Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef

1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze [1] , sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.

3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Note:

1 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi cfr. il D.M. 24 marzo 1998.

Art. 41 - Determinazione delle eccedenze

1. [1]

2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati [2] .

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei contributi sanitari riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, nonché l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati [2] .

3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2 [3] .

Note:

1 Comma soppresso dall'art. 13, comma c. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2001.

2 Comma modificato dall'art. 16, comma c. 1, lett. d), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3 Comma aggiunto dall'art. 1, comma c. 1, lett. q), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Art. 42. - Versamento delle eccedenze

1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

2. [1]

3. [1]

4. [1]

5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2003 non si dà luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime. [2]

Note:

1 Comma soppresso dall'art. 13, comma c. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2001.

2 Comma modificato dall'art. 16, comma c. 1, lett. e), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 43. - Riferimenti sistematici

1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.

2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.

Art. 44. - Adeguamento dei trattati internazionali

1. Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l'articolo 36.

Art. 45. - Disposizioni transitorie

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento. [1]

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e7, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. [2] [3]

3. Con decreto del Ministro delle finanze [4] sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degliarticoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. [5]

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000 [6] .

Note:

1 Comma modificato dall'art. 14, comma c. 1, lettera a), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137; sostituito dall'art. 4, comma c. 1, lett. e), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422; modificato dall'art. 6, comma c. 17 lett.a), L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ma non ha effetto ai fini della determinazione dell' imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999; dall'art. 6, comma c. 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 9, comma c. 7, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002; dall'art. 19, comma c. 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall'art. 2, comma c. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, comma c. 509, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005; dall'art. 1, comma c. 118, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e successivamente dall'art. 1, comma c. 390, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2 Comma modificato dall'art. 6, comma c. 17 lett.b), L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ma non ha effetto ai fini della determinazione dell' imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

3 Per la riduzione dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote, vedi cfr. l'art. 6, comma c. 19, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

4 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi cfr. ilD.M. 5 maggio 1998.

5 Comma modificato dall'art. 14, comma c. 1, lettere b) e c), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

6 Comma modificato dall''art. 14, comma c. 1, lettera d), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Titolo II

Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 46. - Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 15.000.000 .......................

18,5%

b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000.............................................

26,5%

c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000............................................

33,5%

d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000..........................................

39,5%

e) oltre lire 135.000.000 .......................

45,5%".

Art. 47 - Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia

1. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.".

Art. 48. - Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennità di fine rapporto

1. L'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall'imposta, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;

d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;

h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, di lire 70.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;

g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".

2. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di una somma pari a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma pari a lire 600 mila".

Art. 49. - Detrazioni per oneri

1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, è fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

Art. 50. - Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento [1] . Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce [2] , può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento [3] [4] .

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973 [5] [6] .

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi [7] .

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

Note:

1 Aliquota elevata allo 0,9 dall'art. 3, comma c. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2000.

2 A norma dell'art. 4, comma c. 3–bis, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, limitatamente all'anno 2002, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale.

3 Aliquota elevata allo 1,4 dall'art. 3, comma c. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2000.

4 Comma sostituito dall'art. 1, comma c. 1, lett. r), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma c. 70, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

5 A norma dell'art. 6, comma c. 3, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 il riferimento alle disposizioni indicate nell'art. 7-bis, D.P.R. 600/1973, deve intendersi fatto alle disposizioni indicate nei commi c. 6-ter e 6-quater dell'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come inseriti dall'art. 5, del medesimo D.P.R. 126/2003.

6 Comma sostituito dall'art. 1, comma c. 1, lett. r), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

7 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. r), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

Titolo III

Riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 51. - Imposte e tasse abolite

1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:

a) [1]

b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Note:

1 Lettera abrogata dall'art. 31, comma c. 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale [1]. [2]. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi [3] .

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa [3] .

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53 [4] ;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse. [5] ;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. [6]

Note:

1 Per l'avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri, vedi cfr. :

elenco n. 1 (Suppl. Ord. n. 90 alla G.U. 10 maggio 1999, n. 107);

elenco n. 2 (Suppl. Ord. n. 106 alla G.U. 3 giugno 1999, n. 128);

elenco n. 3 (Suppl. Ord. n. 112 alla G.U. 12 giugno 1999, n. 136);

elenco n. 4 (Suppl. Ord. n. 153 alla G.U. 12 agosto 1999, n. 188);

elenco n. 5 (Suppl. Ord. n. 165 alla G.U. 31 agosto 1999, n. 204);

elenco n. 6 (Suppl. Ord. n. 197 alla G.U. 10 novembre 1999, n. 264);

elenco n. 7 ( Suppl. Ord. n. 2 alla G.U. 4 gennaio 2000, n. 2);

elenco n. 8 (Suppl. Ord. n. 55 alla G.U. 1° aprile 2000, n. 77);

elenco n. 9 (Suppl. Ord. n. 100 alla G.U. 27 giugno 2000, n. 148);

elenco n. 10 (Suppl. Ord. n. 134 alla G.U. 23 agosto 2000, n. 196);

elenco n. 11 (Suppl. Ord. n. 208 alla G.U. 18 dicembre 2000, n. 294);

elenco n. 12 (Suppl. Ord. n. 168 alla G.U. 27 giugno 2001, n. 147);

elenco n. 13 (Suppl. Ord. n. 227 alla G.U. 10 settembre 2001, n. 210);

elenco n. 14 (Suppl. Ord. n. 88 alla G.U. 26 aprile 2002, n. 97);

elenco n. 15 (Suppl. Ord. n. 182 alla G.U. 11 settembre 2002, n. 213);

elenco n. 16 (Suppl. Ord. n. 93 alla G.U. 7 giugno 2003, n. 130);

elenco n. 17 (Suppl. Ord. n. 98 alla G.U. 30 giugno 2003, n. 149);

elenco n. 18 (Suppl. Ord. n. 116 alla G.U. 22 luglio 2003, n. 168);

elenco n. 19 (Suppl. Ord. n. 165 alla G.U. 29 ottobre 2003, n. 252);

elenco n. 20 (Suppl. Ord. n. 63 alla G.U. 13 aprile 2004, n. 86);

elenco n. 21 (Suppl. Ord. n. 135 alla G.U. 31 luglio 2004, n. 178);

elenco n. 22 (Suppl. Ord. n. 110 alla G.U. 17 giugno 2005, n. 139);

elenco n. 23 (Suppl. Ord. n. 136 alla G.U. 5 giugno 2006, n. 128).

2 Per l'avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri, vedi cfr. :

- elenco n. 1 (G.U. 30 giugno 1999, n. 151);

- elenco n. 2 (Suppl. Ord. n. 134 alla G.U. 23 agosto 2000, n. 196);

- elenco n. 3 (G.U. 31 gennaio 2001, n. 25);

- elenco n. 4 (G.U. 15 marzo 2003, n. 62);

- elenco n. 5 (G.U. 5 febbraio 2004, n. 29);

- elenco n. 6 (G.U. 25 maggio 2004, n. 121);

- elenco n. 7 (G.U. 9 marzo 2005, n. 56);

- elenco n. 8 (G.U. 23 luglio 2005, n. 170);

- elenco n. 9 (G.U. 18 aprile 2006, n. 90);

- elenco n. 10 (G.U. 11 luglio 2006, n. 159).

3 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. s), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

4 Numero modificato dall'art. 32, comma c. 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, successivamente, dall'art. 78, comma c. 3, L. 21 novembre 2000, n. 342.

5 Numero modificato dall'art. 78, comma c. 4, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma c. 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, dall'art. 23-nonies, comma c. 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47.

6 Comma abrogato dall'art. 10, comma c. 5, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 53. - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni [1] .

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione [2] . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. [3]

4. Sono abrogati gliarticoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Note:

1 Il regolamento isitutivo dell'albo è stato adottato con D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

2 Il regolamento recante norme relative alla commi c. ssione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è stato emanato con D.M. 9 marzo 2000, n. 89.

3 Comma modificato dall'art. 15, comma c. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 54. - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione [1] .

1–bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo. [2]

Note:

1 Comma modificato dall'art. 6, comma c. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2 Comma aggiunto dall'art. 54, comma c. 1, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 55. - Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 56. - Imposta provinciale di trascrizione [1] [2]

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province [3] .

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa. [4]

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita [5] .

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione [6] .

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale. [7]

Note:

1 Per chiarimenti sull'imposta provinciale di trascrizione, vedi cfr. la circolare 9 febbraio 2001, n. 2.

2 Per le esenzioni relative all'acquisto di autoveicoli conformi alle direttive CE sull'inquinamento, vedi cfr. l'art. 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178.

3 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. t), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e, successivamente, dall'art. 1, comma c. 154, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

4 Comma modificato dall'art. 54, comma c. 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

5 Comma sostituito dall'art. 1, comma c. 1, lett. t), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

6 Comma sostituito dall'art. 1, comma c. 1, lett. t), n. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e, successivamente, modificato dall'art. 33, comma c. 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

7 Norme di attuazione del presente comma c. sono state emanate conD.M. 27 novembre 1998, n. 435.

Art. 57. - Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";

c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso:

1) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella,";

2) nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonché le note;

3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da diporto";

4) nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.".

2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stessoarticolo 59 è inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico.) - 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l).".

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

Art. 58. - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.".

b) nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.";

c) nel comma 1 dell'articolo 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

4. [1] .

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 1, comma c. 1, lett. u), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 59. - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

l) [1]

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

n) [1]

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

2. [2]

3. [2]

Note:

1 Lettera abrogata dall'art. 1, comma c. 175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2 Comma abrogato dall'art. 1, comma c. 175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 60. - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali

1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

2. [1] .

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4 [2] . [3]

4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario [4] .

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data [5] .

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 1, comma c. 1, lett. v), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

2 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. v), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

3 Il regolamento previsto dal presente comma c. , recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, è stato emanato con D.M. 14 dicembre 1998, n. 457.

4 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. v), n. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

5 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. v), n. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 61. - Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999 [1] .

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. [2]

3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti [3] .

Note:

1 Comma modificato dall'art. 31, comma c. 9, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 1, comma c. 2, lett. a), D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma c. 1, lett. z), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

2 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 2, lett. b), D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176.

3 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, lett. z), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 62. - Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa [1] .

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;

c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;

d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone; [2]

e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;

f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.

4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Note:

1 Per la non corresponsione del presente canone, vedi cfr. l'art. 2–bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13.

2 Lettera modificata dall'art. 10, comma c. 5, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 63. - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui alcapo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [1] .

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; [2]

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale [3] .

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [4] .

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. [5]

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 31, comma c. 20, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2 Lettera sostituita dall'art. 18, comma c. 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3 Lettera sostituita dall'art. 31, comma c. 25, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4 Lettera aggiunta dall'art. 31, comma c. 26, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

5 Comma sostituito dall'art. 18, comma c. 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, successivamente, modificato dall'art. 10, comma c. 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 64. - Disposizioni finali e transitorie

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data [1] .

3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 4, comma c. 1, lett. f), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 e, successivamente, dall'art. 1, comma c. 1, lett. aa), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 65. - Variazioni di bilancio

1. —Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 66. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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