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D.Lgs. 29-10-1998, n. 387 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 41, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 14, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il quarto programma di azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Acquisito il parere della 1a commissione parlamentare del Senato della Repubblica;

Considerato che è scaduto il termine per l'emissione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari riunite I e XI della Camera dei deputati;

Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 17. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 18. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 19.

1. [1]

2. [1]

3. [1]

4. [1]

5. [1]

6. [1]

7. [1]

8. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura civile, le parole, da "nella cui circoscrizione" fino a "estinzione del rapporto", sono sostituite dalle seguenti: "individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413".

9. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione".

10. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole "i successivi" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di".

11. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308".

12. La rubrica dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: "Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi".

13. All'articolo 412-ter, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "nel primo comma dell'articolo 410-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per l'espletamento".

14. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito:

"Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo".

15. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il terzo comma è soppresso.

16. All'articolo 412-quater, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole da "il lodo" fino a "redatto" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato".

17. All'articolo 417-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole da "avvalendosi di" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi direttamente di propri dipendenti".

18. All'articolo 669-octies, comma quarto, del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni".

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 20. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 21. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 22. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 23.

1. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo la parola "ARAN" sono inserite le parole: ", sentite l'ANCI e l'UPI".

Art. 24. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. cc), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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