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Decreto Ministeriale 1 febbraio 2005, n. 18 - Rientro cervelli 2005

VISTO il DM 20.3.2003 n.501, che prevede appositi incentivi per l’attivazione da parte delle università statali di contratti di ricerca e insegnamento con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica;

RILEVATA l’esigenza di proseguire nell’iniziativa che, oltre a permettere un’offerta formativa didattica e di ricerca altamente specialistica, offre altresì, ai giovani ricercatori stranieri e italiani impegnati all’estero, l’opportunità di inserirsi nel sistema universitario italiano;

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria degli incentivi in parola si provvederà con apposita quota a valere sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2005, nell’ambito del decreto dei criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;

VISTO lo stanziamento sul cap. 1659 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2005, sul quale graveranno gli oneri per il compenso e per la liquidazione delle spese di missione effettuate dai membri del Comitato di valutazione;

DECRETA:

ART. 1 - CONTRATTI

Il MIUR, ogni anno, nell’ambito del decreto contenente i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, destina apposita quota per la stipula di contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e di ricerca.

Il programma si rivolge a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della presentazione della domanda. Sarà considerata la correlazione fra età anagrafica e posizione accademica ricoperta, ferma restando la preferenza per i candidati più giovani.

I contratti avranno una durata minima di 2 anni continuativi e massima di 4 anni. Nel caso di candidati senior di particolare rilevanza per l’università ospitante potrà essere presentata domanda per contratti della durata di un anno. I contratti devono prevedere sia un’attività didattica documentata non inferiore alle 30 e non superiore alle 60 ore per ciascun anno accademico di durata del contratto, sia l’espletamento di un programma di ricerca definito. Il MIUR provvede alla copertura del compenso per l’attività dello studioso sulla base dei seguenti importi massimi, da intendersi al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ateneo:

euro 75.000 annue per figure assimilabili ai professori di I fascia;

euro 55.000 annue per figure assimilabili ai professori di II fascia;

euro 35.000 annue per figure assimilabili ai ricercatori.

Il MIUR provvede altresì al finanziamento del 90% del costo ritenuto ammissibile per il programma di ricerca. Il programma di ricerca non potrà comprendere costi relativi all’utilizzazione di personale esterno.

L'università si impegna a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto all'attività del titolare del contratto presso un dipartimento o un istituto, ed a cofinanziare per il 10% il costo del programma di ricerca proposto. Le università possono utilizzare, per la quota di cofinanziamento a proprio carico, risorse non espressamente finalizzate, acquisite da enti pubblici e privati, con esclusione di quelle già erogate dal MIUR per precedenti programmi, per borse di studio e per assegni di ricerca.

Il titolare del contratto si impegna ad un'attività continuativa, esclusiva ed a tempo pieno presso l'università, fatti salvi occasionali impegni fuori sede.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate dalle università, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta, analoga a quella già in uso da tutte le sedi per la presentazione dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, alle scadenze del 31 gennaio e del 31 luglio di ciascun anno.

La domanda deve contenere in ogni caso:

il curriculum vitae dell'interessato;

l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;

l'indicazione dell'attività didattica che si intende svolgere, dettagliata anno per anno;

l’autocertificazione di permanenza all’estero da almeno un triennio all’atto della domanda;

il programma di ricerca che dovrà specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi; i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlate all’attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;

la delibera del Senato Accademico (o dell'organo previsto dallo statuto dell' Ateneo), con l’impegno a cofinanziare per il 10% i costi della ricerca;

la delibera del Dipartimento contenente l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto;

due lettere di presentazione di esperti stranieri;

i nominativi di due esperti, diversi da quelli indicati al precedente punto, che si ritengano competenti ad esprimere un giudizio sul programma di ricerca presentato. Tali esperti non devono appartenere all'università richiedente o alla sede di provenienza del candidato. Gli esperti indicati non saranno necessariamente contattati dal Comitato.

ART. 3 – SELEZIONE DELLE PROPOSTE

La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dai presidenti del CUN e della CRUI, nonché da tre eminenti personalità di rinomata qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica e didattica degli studiosi ed esperti e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato elabora e rende pubbliche apposite “Linee guida” per specificare i dettagli delle procedure di presentazione delle domande di contratto ed identificare i criteri di valutazione delle stesse. Al termine della fase di valutazione, da concludersi di norma entro il 30 luglio ed il 15 dicembre di ciascun anno, il Comitato ordina, secondo una lista di priorità, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministro quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.

Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove ritenuto necessario, di revisori anonimi competenti in materia.

ART. 4 –SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Per gli spostamenti effettuati dei componenti del Comitato, è ammesso, sulla base della normativa vigente, il rimborso delle spese di trasferimento, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, l’utilizzo del mezzo proprio può essere consentito solo in caso di comprovata necessità ed in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli interessati sollevino l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità su danni che possano derivare a loro stessi ed al mezzo di trasporto utilizzato. Ai membri della Commissione autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto compete un’indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo di un litro di benzina "super" vigente nel tempo nonché il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo.

ART. 5 –EROGAZIONE

Il Ministero, una volta approvata la proposta e successivamente alla stipula del contratto, verserà all'università l'intero ammontare del corrispettivo accordato. Nel caso in cui il contratto non dovesse essere portato a termine, il Ministero provvederà al recupero del residuo non utilizzato a valere sulle assegnazioni successive allo stesso titolo disposte.

ART. 6 – ADEMPIMENTI

Non oltre 30 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il titolare dovrà presentare, al Dipartimento presso cui svolge la propria attività, una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo di riferimento, e, al termine del contratto, una relazione complessiva. Ciascuna relazione, unitamente ad un parere espresso dal Dipartimento, dovrà essere trasmessa al MIUR entro 30 giorni dalla data di presentazione al Dipartimento. Al termine del contratto il Dipartimento è inoltre tenuto al rendiconto finanziario del progetto.

ART. 7 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA

Le domande vanno presentate dalle università utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cofin.cineca.it/cervelli).

Uno studioso che non avesse contatti con atenei italiani può sottoporre la sua candidatura direttamente alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la quale cercherà di individuare una università interessata ad accoglierlo (segreteria@crui.it), o rivolgersi direttamente al Comitato di Valutazione attraverso il MIUR – Dipartimento per l’Università l’alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per l’Università - Uff.III.

ART. 8 - RINNOVO DEI CONTRATTI

Gli studiosi titolari di un contratto di durata inferiore a 4 anni possono presentare domanda di estensione del contratto nell’anno solare precedente alla scadenza dello stesso, e per un periodo che, sommato a quello del primo contratto, non superi i 4 anni complessivi e consecutivi. Le proposte in parola dovranno essere corredate da una relazione scientifica dello studioso, approvata dal Dipartimento, sull’attività didattica e scientifica già svolta e da quella che si intende svolgere nel periodo di proroga.

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