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Decreto ministeriale 3 settembre 2003 - Determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

(G.U. n. 5, 8 gennaio 2004, Serie Generale)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario e in particolare l'art. 2, comma 3, lettera a), il quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Tenuto conto dei pareri del CUN e della CRUI, resi in data 8 maggio 2003, e del CNSU, reso in data 23 maggio 2003;

Tenuto conto dei pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 23 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006:

a) la razionalizzazione, la qualificazione e la riduzione degli squilibri del sistema universitario, compreso il completamento del decongestionamento degli atenei maggiormente sovraffollati;

b) la riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari per il conseguimento dei titoli di studio mediante il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato e della formazione integrativa;

c) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:

il sostegno alla costituzione della rete di corsi di studio di secondo livello direttamente correlata alla sperimentazione di scuole di dottorato di ricerca, in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale, realizzate da università anche in convenzione con altre università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere;

il consolidamento delle iniziative di sperimentazione di scuole superiori avviate, nell'ambito delle università, in attuazione di accordi di programma con il Ministero;

d) il processo di internazionalizzazione e il cofinanziamento dei programmi dell'Unione europea volti a rafforzare specifiche attività di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese, con riferimento alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, come determinate dalla legge finanziaria 2004, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti (per motivi di semplificazione operativa, i relativi importi vanno arrotondati alle decine di migliaia di euro):

1) 66,539 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a);

2) 4,108 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b);

3) 14,839 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera c);

4) 14,514 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera d).

3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Gli eventuali finanziamenti integrativi rispetto a quelli derivanti dalla legge finanziaria 2004, che potranno essere previsti dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, saranno destinati - anche come richiesto nei pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - agli obiettivi a) e b) di cui all'art. 1, punto 1, del presente decreto, in misura proporzionale ai limiti percentuali di cui al punto 2. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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