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Decreto Ministeriale 8 maggio 2001 - Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003

(G.U. n. 195, 23 agosto 2001, Supplemento Ordinario)

IL MINISTRO

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 n. 507;

Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 "ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, a valere sui fondi strutturali della Unione Europea, approvato con decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995;

Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 "interventi per la formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a valere sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 3495 del 15 dicembre 1994;

Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 "azioni innovative per la formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a valere sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 3496 del 15 dicembre 1994;

Tenuto conto dei programmi volti a rafforzare e migliorare il sistema dell'alta formazione, oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea per il 2000-2006 in favore delle Università, in particolare del programma operativo 2000-2006 "ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione C(2000) 2343 dell'8 agosto 2000;

Vista la ministeriale n. 198 del 23 gennaio 2001;

Viste le proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 ed i pareri resi dagli stessi;

Viste le ministeriali n. 512 dell'11 aprile e n. 702 del 3 maggio 2001 inviate al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato;

Considerate le risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003 dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388;

DECRETA

Art. 1 - Definizioni [2]

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

d) per Università, le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali, nonché le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;

e) per Università statali, le Università e gli Istituti universitari statali;

f) per Università non statali, le Università e gli Istituti universitari non statali legalmente riconosciuti;

g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, determinati con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507;

h) per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che comporteranno, dal 2004, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

i) per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).

Art. 2 - Risorse finanziarie [3]

Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 n. 507, previste in 245 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A e B e specificato negli articoli successivi. (tabella A) programmazione del sistema universitario per il 2001-2003: ripartizione delle risorse finanziarie

per obiettivi per articoli del presente decreto

(d.m. 29.12.2000 n. 507, punto 2) importi (in miliardi)

lettere destinazione importi numero non consolidabili totale

(in miliardi) consolidabili

4 225 - 225

5 - 15 15

7 15 15 30

8 10 - 10

9 4,150 - 4,150

10 20 - 20

a 41,381 304,150 274,150 30 304,150

11 9 - 9

12 60 - 60

13 121,850 - 121,850

b 25,966 190,850 190,850 - 190,850

c 12,245 90 14 90 - 90

d 10,204 75 15 45 30 75

e 10,204 75 16 - 75 75

totale 100,000 735 600 135 735

(tabella B) programmazione del sistema universitario per il 2001-2003: ripartizione delle risorse finanziarie

articoli del presente decreto per anni (in miliardi)

2001 (I) 2002 (II)

numero non consolidabili consolidabili totale non consolidabili consolidabili totale

4 87 - 87 74 - 74

5 - 5 5 - 5 5

7 5 5 10 5 5 10

8 - - - - - -

9 4,15 - 4,15 - - -

10 - - - 10 - 10

11 3 - 3 3 - 3

12 10 - 10 20 - 20

13 55,85 - 55,85 33 - 33

14 20 - 20 40 - 40

15 15 10 25 15 10 25

16 - 25 25 - 25 25

totale 200 45 245 200 45 245

segue

continua

programmazione del sistema universitario per il 2001-2003: ripartizione delle risorse finanziarie

articoli del presente decreto per anni (in miliardi)

2003 (III) totale (I+II+III)

numero non consolidabili consolidabili totale non consolidabili consolidabili totale

4 64 - 64 225 - 225

5 - 5 5 - 15 15

7 5 5 10 15 15 30

8 10 - 10 10 - 10

9 - - - 4,15 - 4,15

10 10 - 10 20 - 20

11 3 - 3 9 - 9

12 30 - 30 60 - 60

13 33 - 33 121,85 - 121,85

14 30 - 30 90 - 90

15 15 10 25 45 30 75

16 - 25 25 - 75 75

totale 200 45 245 600 135 735

Art. 3 - Corsi di laurea e di laurea specialistica [4]

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica "aventi la stessa denominazione" dei corsi di diploma universitario o di laurea dallo stesso previsti non comporta il ricorso alla procedura di cui al successivo comma, fatto salvo quanto stabilito alla lettera b).

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ai fini della istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica:

a) le Università acquisiscono la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione interno, che verifica la congruità tra le iniziative da realizzare ed i mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento;

b) l'istituzione dei corsi può essere disposta soltanto nella sede dell'Università nella quale sono attualmente istituiti e attivati corsi di diploma universitario o di laurea;

c) va acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento.

3. L'attivazione delle iniziative indicate al precedente comma 2 è subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

Art. 4 - Innovazione didattica [5]

1. Per la promozione ed il sostegno della innovazione didattica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, come disciplinata dall'art. 3 del presente decreto, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, ivi comprese le biblioteche, e all'insegnamento universitario a distanza, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 87

2002 74

2003 64

2. I fondi previsti al comma 1 saranno ripartiti tra le Università in proporzione al numero dei corsi di studio potenzialmente attivabili e incentivabili, determinato con le modalità definite dal Comitato nel documento DOC 6/01 "interventi di sostegno per l'avvio della riforma dei corsi di studio".

3. I fondi indicati al comma 1 non potranno essere utilizzati:

per i corsi di laurea specialistica:

per le facoltà ed i corsi di laurea già istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25;

per i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) della legge 2 agosto 1999, n. 264, viene prevista dalle Università la programmazione degli accessi.

4. L'innovazione didattica, attuata secondo i criteri riportati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sarà valutata al termine del periodo di riferimento della presente programmazione dal Comitato, sulla base dei predetti criteri.

5. In relazione ad esiti non positivi di tale valutazione l'entità dei fondi attribuiti per l'innovazione didattica (in relazione al presente articolo ovvero ad assegnazioni disposte a tal fine su altri fondi) sarà recuperata, in tutto o in parte, mediante riduzione del contributo da attribuire sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).

Art. 5 - Corsi di laurea in scienze motorie [6]

1. Per le iniziative di innovazione didattica previste dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, relativo alla istituzione di facoltà e di corsi di laurea in scienze motorie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: consolidabili

2001 5

2002 5

2003 5

2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti tra le Università statali, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero (con limite ai fini del computo a 250) degli studenti immatricolati ai corsi di laurea in scienze motorie, attribuendo ponderazione 2 ai corsi di laurea istituiti nell'ambito delle facoltà di scienze motorie; attesa la particolarità organizzativa dell'Istituto universitario di scienze motorie di Roma, derivante dalla trasformazione dell'ISEF statale di Roma, il contributo relativo è incrementato del 50 per cento.

3. L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma è subordinata alla verifica, da parte del Comitato, della rispondenza delle iniziative agli obiettivi ed alle modalità stabilite dall'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal decreto legislativo 8 maggio 1998 n. 178 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.

Art. 6 - Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti e per le professioni legali [7]

Le scuole di specializzazione indicate ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facoltà presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminato.

Art. 7 - Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti [8]

1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alla formazione degli insegnanti per la scuola, mediante l'attivazione delle scuole di specializzazione relative, sono destinate, anche per le esigenze connesse alle eventuali spese relative ai supervisori, le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili consolidabili

2001 5 5

2002 5 5

2003 5 5

2. I fondi previsti al comma 1 dovranno essere utilizzati (tenendo presente, per quanto concerne le risorse consolidabili, il precedente art. 6) con particolare riguardo alle esigenze dell'indirizzo relativo agli insegnanti della scuola di base, e saranno ripartiti tra le Università, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con i seguenti criteri:

- per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di:

150 milioni per le scuole organizzate da una sola Università;

200 milioni per le scuole organizzate mediante intese tra più Università;

- il restante importo va ripartito:

per le risorse non consolidabili, in proporzione al numero dei posti coperti;

per le risorse consolidabili, in proporzione al numero dei posti programmati.

Art. 8 - Scuole di specializzazione per le professioni legali [9]

1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 -

2002 -

2003 10

2. I fondi saranno ripartiti tra le Università in proporzione al numero dei posti programmati.

Art. 9 - Orientamento e tutorato [10]

1. Per iniziative relative alle attività di orientamento e di tutorato sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 4,15

2002 -

2003 -

2. I fondi saranno ripartiti in relazione alle proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento, utilizzando i criteri di ripartizione previsti dall'art. 16, comma 2, lettera a), del D.M. 21 giugno 1999.

3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal precedente comma sarà costituito, con decreto del Direttore del Dipartimento, un apposito gruppo di lavoro.

Art. 10 - Internazionalizzazione [11]

1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Università: non consolidabili

2001 -

2002 10

2003 10

2. I progetti di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualità del sistema formativo, ed a promuovere la competitività degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi possono prevedere:

a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese;

b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Università di altri Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Università italiane;

c) iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio, ricerca e formazione atte a potenziare, attraverso i processi di internazionalizzazione, il livello qualitativo del sistema universitario.

3. In relazione a quanto previsto al precedente comma 2 le Università presenteranno le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.murst.it, a partire dal 1° luglio 2001, con chiusura al 30 novembre 2001. Le proposte dovranno indicare gli obiettivi e le fasi del progetto, i partners coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto. Entro la stessa data di scadenza, 30 novembre 2001, le Università dovranno, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative che saranno selezionate ed inviare, entro il 31 gennaio 2002, copia delle convenzioni o accordi già sottoscritti con i partners universitari coinvolti.

4. La selezione dei progetti sarà affidata ad un apposito gruppo di lavoro nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.

5. Ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i progetti nei quali:

- sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;

- sia dichiarato un impegno finanziario dell'Università e delle Università partners per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento;

siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, la mobilità degli studenti per un congruo periodo di tempo nonché a favorire, per i progetti indicati al precedente comma 2, lettera c, scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.

Art. 11 - Scuole Superiori [12]

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il consolidamento nell'ambito delle Università di Catania, Lecce e Pavia delle iniziative di sperimentazione di Scuole Superiori, avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati tra tali Università ed il Ministero (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 3

2002 3

2003 3

2. Le iniziative dovranno essere tassativamente caratterizzate dalla residenzialità, dalla adeguata dotazione di biblioteche e laboratori, dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, nonché dal pieno esercizio del tutorato.

3. Al termine del primo periodo triennale di sperimentazione, stabilito dagli accordi di programma, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica. Sulla base degli esiti della verifica, del piano operativo presentato dalle Università relativamente ai mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento, della relazione predisposta dal Comitato, nella quale dovranno essere altresì delineati i criteri per la ripartizione delle risorse previste dal primo comma del presente articolo, con decreto del Ministro viene attivata la procedura per la istituzionalizzazione delle iniziative e per la ripartizione dei fondi.

4. Al termine dei periodi di sperimentazione stabiliti dall'accordo di programma stipulato tra l'Università di Siena e il Ministero ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, con particolare riferimento all'internazionalizzazione del dottorato di ricerca, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica ai fini dell'eventuale istituzionalizzazione dell'iniziativa.

Art. 12 - Corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata [13]

1. L'obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione, in via sperimentale, di un numero limitato di iniziative già attivate o da attivarsi, finalizzate a costituire poli di riferimento di alta qualificazione, per grandi aree disciplinari o tematiche di ricerca, in ordine alla promozione e al consolidamento di corsi di dottorato di ricerca e di correlate attività di ricerca avanzata, con l'obiettivo di favorire il pieno inserimento di dottori di ricerca nel sistema della ricerca nazionale nelle sue diverse componenti.

2. Le iniziative devono presentare le caratteristiche sottoindicate:

a) soggetto promotore costituito da una o più Università, anche in convenzione tra loro e con istituti scientifici, imprese, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

b) inserimento della struttura promotrice in reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, anche da realizzarsi mediante gli specifici programmi dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata;

c) previsione di uno o più Comitati o Consigli scientifici - con presenza per almeno un terzo di membri della comunità scientifica internazionale, di chiara fama nelle aree disciplinari o tematiche di ricerca di riferimento - con funzioni di definizione dei programmi dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata, nonché di garanzia e di verifica periodica dello stato di attuazione e della qualità delle realizzazioni;

d) presenza di responsabili (dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata) con dimostrata qualificazione ed esperienza didattica e scientifica;

e) impostazione tematica dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata che privilegi il ricorso a una pluralità di competenze con approccio sia multidisciplinare che interdisciplinare;

f) coinvolgimento a tempo pieno dei dottorandi e dei dottori di ricerca, con previsione anche di programmi di didattica strutturata, nonché di periodi predeterminati - non inferiori a un trimestre per anno - di frequenza di attività formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali, con adeguato incremento dell'ammontare delle borse per i periodi di effettiva permanenza all'estero;

g) obbligo di assegnare almeno il 50 per cento delle borse di dottorato di ricerca a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere, mediante adeguata pubblicizzazione dei bandi e procedure pubbliche di selezione comparativa dei candidati;

h) capacità della struttura promotrice dell'iniziativa, e/o degli organismi con i quali essa collabora, di assicurare la residenzialità dei dottorandi e dei ricercatori per i periodi in cui gli stessi sono impegnati nei relativi programmi, nonché la disponibilità di attrezzature strumentali o risorse di altra natura (quali, per il settore umanistico, biblioteche, musei o altre raccolte) a livello di eccellenza nel panorama nazionale;

i) disponibilità di personale docente e ricercatore a contratto assegnato, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati, alla realizzazione dei programmi di formazione e di ricerca, nonché di risorse finanziarie - proprie o provenienti da altre componenti del sistema della ricerca e dell'alta formazione (sotto forma anche di borse di studio o di finanziamenti per la ricerca) o dagli altri soggetti partecipanti all'iniziativa - in misura non inferiore al 50 per cento del contributo ministeriale;

j) coinvolgimento di una o più delle sottoindicate aree disciplinari o tematiche di ricerca:

- scienze umane e discipline demoetnoantropologiche;

- scienze economiche, giuridiche, filosofiche e politiche;

- medicina molecolare e bioingegneria;

- scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica);

- archeologia, beni culturali, ambiente e risorse naturali;

- tecnologie per la comunicazione e l'informazione;

- innovazione tecnologica applicata alle imprese e ai sistemi industriali complessi.

3. Sulla base della sussistenza, anche in termini progettuali, delle caratteristiche di cui al comma 2, vengono individuate, per il triennio 2001-2003, le seguenti iniziative:

1. Università di Bergamo - scuola di dottorato in antropologia culturale e discipline demoetnoantropologiche.

2. Università di Bologna - scuola superiore di studi umanistici - dottorati di ricerca in scienze umane.

3. Università di Firenze - istituto superiore di studi umanistici - scuola di dottorato in antichità, medioevo, rinascimento.

4. Università Cattolica di Milano (in convenzione con l'Università di Milano e di Milano "Bicocca") - scuola di dottorato in economia e finanza dell'amministrazione pubblica.

5. Università di Milano "Bicocca" - dottorato di ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione applicate alla società della conoscenza e ai processi educativi.

6. Università "S. Raffaele" di Milano (in convenzione con l'Università di Milano "Bicocca") - dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare.

7. Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (in convenzione con l'Istituto universitario orientale e l'Istituto italiano di studi filosofici di Napoli) - scuola europea di studi avanzati - dottorati di ricerca in storia, culture e istituzioni dell'Europa moderna e contemporanea.

8. Università "Federico II" di Napoli - scuola superiore per l'alta formazione universitaria - dottorati di ricerca in scienze filosofiche, giuridiche e storiche.

9. Università di Palermo (in convenzione con le Università di Catania e di Messina) - rete per l'alta formazione nell'area euromediterranea - dottorati di ricerca in risorse biologiche del Mediterraneo e in archeologia dell'area mediterranea.

10. Università di Pisa - scuola di dottorato nelle scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica).

11. Politecnico di Torino (in convenzione con i Politecnici di Bari e di Milano) - scuola interpolitecnica di dottorato - dottorati di ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione, ingegneria biomeccanica, sicurezza ambientale, logistica della produzione.

12. Università di Roma "Tre" (in convenzione con le Università di Lecce, di Modena e di Sassari) - scuola di dottorato di ricerca in sistemi industriali complessi.

13. Università di Trento - rete italo-tedesca per la ricerca e l'alta formazione - dottorati di ricerca in informatica e telecomunicazioni e in international economics studies.

14. Università "Cà Foscari" di Venezia (in convenzione con l'Istituto universitario di architettura di Venezia e con la Venice International University di Venezia) - dottorati di ricerca in città e ambiente, arte e beni culturali, reti interorganizzative.

4. Per le iniziative di cui al comma 3 sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 10

2002 20

2003 30

5. I fondi saranno ripartiti tra le Università per le iniziative indicate al comma 3 con le seguenti modalità:

- il 40 per cento in parti uguali;

- il 60 per cento in relazione ai criteri indicati ai successivi punti, attribuendo analogo peso a ciascuno di essi:

a) numero delle istituzioni coinvolte, con ponderazione maggiorata ove siano interessate più regioni;

b) molteplicità delle aree disciplinari o tematiche di ricerca coinvolte;

c) numero complessivo dei dottorandi e dei dottori di ricerca coinvolti.

6. Al termine del triennio il Comitato effettua la valutazione delle iniziative finanziate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali ed alla qualità di ciascuna di esse, nonché all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato la loro individuazione, redigendo apposita relazione al Ministro ai fini dell'accreditamento delle iniziative stesse, in caso di valutazione positiva, come "Scuola di dottorato di ricerca di alta qualificazione".

Art. 13 - Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea [14]

1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari indicati nelle premesse del presente decreto, alle richieste delle Università, e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell'Unione Europea in quanto - in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale - aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari.

2. Per le iniziative relative ai progetti CAMPUS 1999, nell'ambito del programma operativo 1994-1999 "interventi per la formazione e l'occupazione", per le regioni dell'obiettivo 3, e APOLLO, all'interno del programma operativo 1994-1999 "azioni innovative per la formazione e l'occupazione", per le regioni dell'obiettivo 3, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 22,85

2002 -

2003 -

3. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006 "ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 16

2002 16

2003 16

4. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1999 "ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1. A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 17

2002 17

2003 17

Art. 14 - Centri di eccellenza nella ricerca [15]

1. Per il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili

2001 20

2002 40

2003 30

2. I fondi saranno attribuiti alle Università:

a) 20 miliardi relativi all'anno 2001 e 10 miliardi relativi all'anno 2002 per il consolidamento delle iniziative previste dall'art. 4 (centri di eccellenza nella ricerca) del decreto ministeriale 21 giugno 1999;

b) le restanti risorse saranno ripartite tra le Università con i criteri e le metodologie di selezione delle iniziative che verranno definiti con decreti del Ministro.

Art. 15 - Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud [16]

1. Ai fini della riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud sono destinate alle Università meridionali (ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1, come individuate ai sensi dell'art. 27, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili consolidabili

2001 15 10

2002 15 10

2003 15 10

2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 del presente decreto, come segue:

a) il 50 per cento con i criteri definiti dal Comitato nel documento DOC 3/98 relativo alla ripartizione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario;

b) il 50 per cento con i criteri e le modalità indicati all'art. 4, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 16 - Decongestionamento degli Atenei sovraffollati [17]

1. Per il decongestionamento del sistema universitario romano mediante interventi a favore dell'Università "La Sapienza" di Roma e delle Università di Roma "Tor Vergata" e di Roma "Tre" istituite, rispettivamente, con la legge 3.4.1979, n. 122 e con il decreto ministeriale 29.10.1991 per il decongestionamento della stessa, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: consolidabili

2001 25

2002 25

2003 25

2. Il 50 per cento dei fondi indicati al precedente comma 1 è riservato per le esigenze di decongestionamento dell'Università "La Sapienza" di Roma. I fondi saranno utilizzati dall'Università in relazione alle iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, valutate dal Comitato come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative.

3. Il restante 50 per cento dei fondi indicati al comma 1 va ripartito, in parti uguali, tra le Università di Roma "Tor Vergata" e di Roma "Tre", che utilizzeranno gli stessi per il consolidamento delle iniziative didattiche che hanno svolto o svolgeranno effetti di decongestionamento degli analoghi corsi dell'Università "La Sapienza" di Roma, valutato sulla base dell'incremento realizzato o previsto delle iscrizioni, e che necessitano di risorse integrative.

Art. 17 - Relazioni dei Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento [18]

1. Le Università, entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 10 e 11 del presente decreto inviano copia di tali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio.

2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi 60 giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al precedente comma, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.

Art. 18 - Riassetto del sistema universitario [19]

1. Le facoltà ed i corsi di laurea istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:

a) per un numero di anni successivi alla loro attivazione, pari alla durata legale dei corsi, non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le Università statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia, e, per le Università non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991 n. 243 e per la programmazione;

b) dopo il termine del periodo indicato alla precedente lettera a), saranno tenuti in considerazione ai fini delle ripartizioni dei fondi subordinatamente alla positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

2. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i corsi eventualmente funzionanti in difformità di quanto disposto dalla vigente normativa devono essere sottoposti dalle Università alla procedura prevista all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Nei riguardi di tali corsi trova applicazione quanto indicato al precedente comma 1. Il Ministro, con proprio decreto, previa relazione tecnica del Comitato, dispone la soppressione dei corsi che non dovessero essere regolarizzati entro il termine stabilito, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti ai medesimi.

3. Il Comitato presenta, entro il 2002, una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilità di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2004-2006, i provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facoltà o il trasferimento degli stessi ad altre Università.

Art. 19 - Relazioni delle Università [20]

1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 8, 15 e 16, comma 3, del presente decreto, le Università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.

2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo che sarà stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.

3. Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, comma 2, e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).

4. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 e 15, comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative.

Art. 20 - Destinazione delle risorse finanziarie [21]

1. Le risorse finanziarie non consolidabili previste dal presente provvedimento potranno essere destinate a tutte le Università, mentre quelle consolidabili soltanto alle Università statali.

Art. 21 - Copertura finanziaria [22]

1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2001 e sui corrispondenti capitoli per il 2002 e il 2003, come appresso indicato: 2001 245

2002 245

2003 245

2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1 (art. 4, comma 4) [23]

Criteri per l'attuazione della innovazione didattica di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1999 n. 509.

I criteri per l'attuazione della innovazione didattica sono i seguenti:

- tempestività e completezza delle procedure: la procedura per l'istituzione e l'attivazione dei corsi va completata in tutti i suoi aspetti, compresa l'adozione del decreto rettorale concernente l'emanazione del regolamento didattico di corso di laurea, per l'inizio dell'anno accademico di attivazione del corso stesso;

- sostenibilità e stabilità didattica: il corso di laurea può contare (o conterà alla fine del primo triennio) su un certo numero di docenti che dedichi al corso la parte prevalente del proprio impegno didattico e che funga da garante del corso di laurea costituendone il nucleo fondamentale e stabile di gestione;

- attrattività: il corso di laurea ha la capacità di attrarre un numero di matricole non inferiore a 20-30;

- valutazione delle qualità: il corso di laurea ha in funzione un sistema di valutazione costante della qualità, sia dell'organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a criteri nazionali ed internazionali;

- occupabilità e coordinamento col mondo esterno: il corso di laurea ha individuato le figure professionali che forma e il rispettivo mercato del lavoro e delle professioni; è stato oggetto della preventiva consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni; può contare su un comitato di indirizzamento (fatto da esponenti del mondo del lavoro collegato con le figure professionali formate) che collabora con le Università per il monitoraggio e la modifica dei curricula; ha una quota di docenza (a contratto) extra accademica per garantire la presenza formativa delle competenze professionali interessate;

- coordinamento interuniversitario e internazionalizzazione: il corso di laurea, che ha avuto il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento, è coerente con gli effettivi fabbisogni formativi espressi a livello del contesto regionale e con i conseguenti criteri della programmazione regionale dell'offerta formativa; è inserito in progetti formativi integrati in ambito internazionale in base a convenzioni con università straniere.

Note:

1 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

23 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

2 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

3 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

4 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

5 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

6 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

7 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

8 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

9 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

10 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

11 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

12 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

13 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

14 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

15 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

16 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

17 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

18 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

19 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

20 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

21 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

22 Per le modifiche al programma del sistema universitario di cui al presente provvedimento, in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi il decreto 24 aprile 2002.

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