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Decreto Ministeriale 10 aprile 2006, n. 216 - Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009

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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istitutivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO l’art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che “a decorrere dall’anno 2006 le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d’indirizzo definite con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari…”;

- il comma 2, il quale prevede che “i programmi delle Università di cui al comma 1, …sono valutati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane…”

- il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell’art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonché dell’articolo 3 e dell’articolo 4;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all’art. 1, comma 2, che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “dà attuazione all’indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università… nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione”, e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può essere effettuata ex ante (con la conseguente approvazione degli stessi), bensì ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attuazione dei medesimi;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

TENUTO CONTO dei pareri della CRUI del CUN, e del CNSU, resi, rispettivamente, in data 6 aprile 2006, 6 aprile 2006 e 7 aprile 2006;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 2004, sono state istituite, in applicazione dell’art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ai connessi provvedimenti attuativi, sei Università telematiche, che hanno consentito sia al CUN che al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (prima Comitato esperti) di individuare al riguardo alcune problematiche che richiedono una sollecita revisione dell’attuale disciplina, nei termini indicati al successivo art. 5;

D E C R E T A

Art. 1. Linee generali d’indirizzo

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 riportate nell’allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2. Programmazione delle Università

1. A decorrere dall’anno 2006, le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di qualità dei servizi offerti, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all’art. 1.

Art. 3. Termini per l’adozione dei programmi

1. I programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Università, in coerenza con le linee generali d’indirizzo di cui all’art. 1, entro il 30 giugno 2006.

2. Entro il 30 giugno degli anni 2007 e 2008 le Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4. Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse

1. Il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, monitora e valuta ex post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell’attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università.

2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1 sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005.

3. Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Università, le stesse possono effettuare, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100. In assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%. Gli Istituti a ordinamento speciale (Scuole Superiori, Istituti di Alta formazione dottorale e Università per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività, fermo restando quanto sopra indicato.

4. Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università, gli Indicatori di cui al comma 2 sono ponderati mediante l’utilizzazione del modello per la ripartizione teorica del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli Istituti ad ordinamento speciale, per i quali il predetto Modello non è utilizzabile, tali Indicatori sono ponderati mediante le percentuali del fondo per il finanziamento ordinario relative agli stessi.

5. Per esigenze operative connesse all’attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli Indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e la relativa utilizzazione, possono essere modificati con decreto del Ministro, d’intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei Conti.

6. Degli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 1 si terrà conto ai fini di quanto indicato dall’art. 1-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge n. 7/2005, convertito nella legge n. 43/2005.

Art. 5. Istituzione di nuove Università non statali e Università telematiche

1. Soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l’istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25), ivi comprese le Università telematiche (decreto interministeriale –Istruzione, Università e Ricerca; Innovazione e Tecnologie – 17 aprile 2003, come modificato dal decreto interministeriale 15 aprile 2005), che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con decreto del Ministro, da adottarsi entro il 30 novembre 2006, il quale definisce anche le modalità e il termine di presentazione delle proposte stesse.

2. A decorrere dalla data del presente decreto, e fino a quando non sarà adottato il decreto del Ministro di cui al comma 1, non potranno essere presentate istanze relative all’istituzione di Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale, ivi comprese le Università telematiche.

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