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Decreto Minisetriale 11 febbraio 1998 - Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

Registrato alla Corte dei conti il 17.3.1998 reg.1 foglio 26

pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 1998

DIP. PER GLI AFFARI ECONOMICI - Uff. III n° 121

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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 51, comma 6;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 70 e seguenti;

VISTO l'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335, nonchè l'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

ATTESO che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto articolo 51, comma 6, le università e le istituzioni di ricerca ivi contemplati possono conferire a dottori di ricerca ovvero a laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico professionale assegni per la collaborazione ad attività di ricerca d'importo pari a quello determinato con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

RITENUTO che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano a programmi di ricerca delle strutture universitarie e delle istituzioni di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore delle istituzioni contemplate dal predetto articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997;

PRESO ATTO che agli oneri derivanti dall'attuazione del riferito articolo 51, comma 6, si farà fronte con le ordinarie disponibilità finanziarie dei bilanci degli Atenei e delle istituzioni di ricerca contemplate dalla legge stessa:

DECRETA

ART.1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 è determinato in una somma compresa tra un minimo di 25 milioni di lire e un massimo di 30 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione erogante. Il predetto importo è erogato al beneficiario in rate mensili.

ART.2

1. I soggetti di cui all'articolo 51, comma 6, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, adottano proprie disposizioni per il conferimento degli assegni mediante procedura di valutazione comparativa, sulla base dei seguenti criteri:

a) pubblicazione di apposito bando, con l'indicazione del numero, della durata e dell'importo degli assegni da conferire, dell'area scientifica in cui sarà svolta l'attività di collaborazione alla ricerca, di un congruo termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonchè dei criteri di valutazione. Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, l'importo dell'assegno può essere graduato, entro i limiti di cui all'articolo 1, in relazione anche alla valutazione dell'attività svolta, di cui alla lettera f);

b) valutazione comparativa effettuata da una apposita commissione giudicatrice, che procede all'esame dei titoli dei candidati e ad un colloquio;

c) ai fini della procedura di cui alla lettera b), sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonchè lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;

d) pubblicità dei giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato;

e) erogazione dell'assegno ai candidati che hanno superato la valutazione comparativa, con stipula di apposito contratto che ne regola la collaborazione ad attività di ricerca;

f) previsione di strumenti e modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari dell'assegno.

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