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Decreto M.U.R.S.T. del 22 febbraio 1996 - Istituzione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario

VISTA la legge 24.12.1993 n. 537 la quale, all'art. 5, prevede che presso le Università siano istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che lo stesso articolo prevede che le relazioni di tali nuclei vengano trasmesse, tra l'altro, al Ministero della ricerca scientifica e tecnologica per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza ed alla produttività delle attività: di ricerca e di formazione e per la verifica dei programmi di svipluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse;

TENUTO CONTO che lo stesso articolo prevede altresì che tale valutazione venga effettuata dall'Osservatorio permanente, da istituire, con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f, della legge 9.5.1989 n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTO l'art. 12, comma 4, lettera f, della legge n. 168/89 il quale prevede che alle attività conoscitive ed istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro e commissioni, istituiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato;

VISTE le lettere in data 18.7.1995, con le quali sono stati richiesti i prescritti pareri alla Camera del Deputati ed al Senato della Repubblica;

VISTA la lettera del 27.7.1995, con la quale la competente Commissione del Senato ha espresso il proprio parere, con osservazioni, che si ritiene di recepire integralmente;

VISTA la lettera del 3.8.1995 della competente Commissione della Camera;

CONSIDERATO che l'art. 143, quarto comma, del Regolamento della Camera prevede che "in ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. In ordine ad atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzate le circostanze e la complessità, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio.";

VISTA la lettera del 9.10.1995 alla Commissione della Camera;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla istituzione del predetto Osservatorio;

DECRETA

Art. 1

E' istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, previsto dall'art. 5 della legge 24.12.1993 n. 537 con le finalità, anche in ordine alla assegnazione delle risorse, di:

- valutare i risultati relativi all'efficienza ed alla produttività delle attività di ricerca e di formazione;

- verificare i piani di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.

Art. 2

Nell'ambito delle finalità dell'art. 1, l'Osservatorio ha il compito di:

a) predisporre la documentazione per il rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 9.5.1989, n. 168, formulato sulla base delle relazioni delle Università;

b) presentare annualmente un rapporto sulla verifica del piano triennale di sviluppo dell'Università;

c) esprimere un parere sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

d) predisporre la documentazione e le proposte tecniche utili alla definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle Università;

e) predisporre la documentazione per il rapporto triennale sull'attuazione del diritto agli studi universitari, previsto dall'art. 5 della legge 2.12.91 n. 390, tenuto conto dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle Università;

f) presentare una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario italiano elaborata sulla base delle relazioni predisposte dai nuclei di valutazione di ciascuna Università, e tenuto conto degli elementi raccolti di propria iniziativa dall'Osservatorio, alle cui richieste le Università sono tenute a dare completa ed esaustiva risposta;

g) fornire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il supporto necessario per la promozione e la diffusione della cultura della valutazione e della autovalutazione.

Art. 3

Oltre agli specifici adempimenti previsti dall'art. 2, l'attività dell'Osservatorio è definita da un programma annuale predisposto entro il 30 ottobre di ciascun anno ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'Osservatorio presenta annualmente al Ministro ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'attività svolta.

Art. 4

Le Università e gli Istituti universitari collaborano con l'Osservatorio per lo svolgimento delle attività previste nel presente decreto fornendo tutti i dati e le informazioni autonomamente richiesti dall'Osservatorio medesimo.

Art. 5

Le valutazioni e le verifiche di cui all'art. 1 sono effettuate sulla base di procedure e di standard quantitativi definiti dall'Osservatorio che acquisisce al riguardo pareri e proposte della Conferenza permanente dei rettori e del Consiglio universitario nazionale.

Per rendere tale attività funzionale alle esigenze di migliore conoscenza del sistema universitaio le procedure e gli standard verranno definiti con periodicità pluriennale, di regola triennale, con il medesimo iter.

Art. 6

L'Osservatorio è composto da 5 membri, esperti dotati di comprovata qualificazione professionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (che individua anche il presidente), di cui uno su terna designata dalla Conferenza permanente dei rettori, uno su terna designata dal Consiglio Universitario Nazionale e tre scelti dal Ministro stesso di cui due esterni al mondo accademico.

I componenti dell'Osservatorio non possono ricoprire l'incarico di Rettore di Università o di Direttore di Istituti universitari o di membro del Consiglio Universitario Nazionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Ai componenti dell'Osservatorio è attribuito per ogni seduta un gettone di presenza nella misura da determinare in attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge 9.5.1989 n. 168.

Art. 7

L'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, composta da personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che assicura il supporto operativo necessario.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ove necessario per le esigenze derivanti dall'attività dell'Osservatorio, può provvedere:

- a costituire appositi gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f, della legge 9.5.1989 n. 168;

- ad affidare ad enti e società specializzate, ai sensi della vigente normativa, lo svolgimento di ricerche e studi, ove non possa provvedere al riguardo con le proprie strutture.

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