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Decreto Ministeriale 23 febbraio 2005, n. 287 - Progetti di ricerca di interesse nazionale - bando 2005

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VISTO il D.M. n. 30 del 12 febbraio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 2004 reg. 2 fgl. n. 65, concernente i criteri per l’attribuzione alle Università delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale;

CONSIDERATA l’opportunità di modificare ed integrare l’atto di cui sopra;

VISTI i capitoli 7275 e 1631 (già 8969 e 5455) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315 art. 1 comma b);

DECRETA

1.PROGETTI DI RICERCA

Il MIUR, ogni anno, cofinanzia progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dalle Università.

L’esecuzione dei progetti ha durata massima biennale.

La quota ministeriale di cofinanziamento dei progetti è assegnata in unica soluzione anticipata.

Ciascun progetto è sviluppato da una o più "unità operative di ricerca", raggruppanti un numero adeguato di ricercatori ed è coordinato o da un professore universitario di ruolo, o da un assistente ordinario del ruolo a esaurimento o da un ricercatore del ruolo universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico del progetto". Il coordinamento di ogni unità operativa può essere affidato ai soggetti di cui sopra, nel seguito denominati "coordinatori scientifici di unità operativa".

I progetti sono svolti da "unità operative" di ricerca, in numero non superiore a cinque, strettamente integrate per quanto concerne l’apporto di specifiche competenze necessariamente complementari al raggiungimento degli obiettivi previsti, unità, afferenti a una o più Università.

L’Università proponente è quella del coordinatore scientifico del progetto che, oltre all’attività di coordinamento, dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca stessa.

I progetti possono prevedere l’acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, se direttamente funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.

Il bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale ha cadenza annuale.

Ciascun docente-ricercatore, in ciascun bando, può comparire come partecipante a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa di ricerca.

Al presente bando, non possono presentare domanda di partecipazione, sia in qualità di responsabili nazionali e/o locali, sia in qualità di componenti le unità operative, i docenti-ricercatori presenti in progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), finanziati negli anni precedenti e la cui durata di svolgimento si sovrappone alle attività di ricerca finanziate col presente bando, che abbiano già assunto un impegno temporale per lo svolgimento della ricerca superiore ai cinque mesi/uomo.

In ogni caso, ogni soggetto che abbia ottenuto finaziamento per progetti di qualunque durata nell’ambito del presente bando non potrà presentare domanda di partecipazione per l’esercizio successivo.

Si precisa che, a tale proposito, verrà operata una verifica sugli impegni precedentemente assunti con eventuale contestuale blocco alla presentazione del progetto. A decorrere dal prossimo esercizio non potranno presentare domanda coloro che abbiano ottenuto un finanziamento per un progetto nell’esercizio precedente.

Il tempo dedicabile alla ricerca, con riferimento alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun partecipante, dovrà tenere conto della sua compatibilità con il tempo dedicato agli altri impegni istituzionali.

Non possono essere responsabili di unità operative coloro che nel corso dell’esercizio di riferimento del presente bando, saranno collocati a riposo per limiti di età.

2.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I progetti dovranno essere presentati, dai coordinatori dei progetti e dalle unità operative, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai coordinatori, al Rettore dell’Ateneo di appartenenza. In caso di necessità di riscontri successivi, il Ministero potrà richiedere copia del documento depositato.

La scadenza di presentazione delle domande è fissata, per l’esercizio finanziario 2005 al 31 marzo 2005, decorso tale termine, nessun progetto potrà essere ammesso alla selezione.

In considerazione della suddetta scadenza, i coordinatori scientifici delle unità operative dovranno chiudere i propri modelli entro il 24 marzo 2005.

Al fine di consentire la valutazione dei progetti da parte di revisori internazionali, le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese.

Nei progetti, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unità di ricerca partecipanti, dovranno essere indicati:

•gli obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere

•lo stato dell’arte

•l’articolazione del progetto ed i tempi di realizzazione

•il ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e le relative modalità di integrazione e collaborazione

•il costo complessivo del progetto, articolato per voci di costo

•le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili, e quelle che possono essere acquisite

•le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al progetto

•gli elementi e i criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.

Al fine di evitare la presentazione di progetti che, relativamente al costo previsto, presentino elementi di incongruità rispetto alla media per area, è possibile consultare, nel sito MIUR, le risultanze dell'analisi dei costi minimi e massimi per aree disciplinari e per numero di unità coinvolte, relative ai progetti finanziati nell'ultimo triennio.

3.SELEZIONE DELLE PROPOSTE

La selezione delle proposte è affidata a una Commissione di garanzia che si avvale dell’opera di revisori anonimi.

La Commissione di garanzia è composta da nove membri di alta qualificazione scientifica, di cui cinque nominati direttamente dal Ministro e quattro scelti dal Ministro stesso entro liste di cinque nominativi indicati rispettivamente dalla CRUI e dal CUN.

Ciascun componente non potrà rimanere in carica per più di due anni consecutivi.

La predetta Commissione è presieduta da un esperto, designato direttamente dal Ministro, con pregressa e specifica esperienza in materia, che rimane in carica per un triennio.

Per gli spostamenti effettuati dai componenti della Commissione, sulla base della normativa vigente, è ammesso il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e idoneamente documentate.

Con successivo decreto sarà determinato il compenso da corrispondere ai componenti della Commissione di garanzia e al Presidente della stessa.

Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, l’utilizzo del mezzo proprio può essere consentito solo in caso di comprovata necessità e in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli interessati sollevino l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità su danni che possano derivare a loro stessi e al mezzo di trasporto utilizzato.

Ai membri della Commissione, autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, compete un’indennità chilometrica commisurata a un quinto del costo di un litro di benzina vigente nel tempo nonché il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo.

Effettuata, in collaborazione con il competente ufficio della Direzione Generale Coordinamento e Sviluppo della Ricerca, la valutazione di conformità delle proposte, la Commissione di garanzia, sulla base dei contenuti del progetto e delle parole-chiave indicate dai proponenti, individua due parole-chiave per ogni proposta. Sulla base di tale individuazione, il competente ufficio del MIUR, avvalendosi della banca dati del CINECA, affida, per via telematica, la valutazione di ciascun progetto a un panel di due revisori indipendenti, garantendone l’anonimato. Ciascun panel, previa dichiarazione di competenza nell’esame dei progetti affidati, esaminato il progetto, fornirà un dettagliato giudizio collegiale circa la qualità e la fattibilità del progetto stesso, la qualificazione scientifica dei docenti proponenti e l’idoneità dei gruppi operativi a svolgere l’attività prevista.

I panel di esperti effettueranno la loro valutazione, assegnando uno specifico punteggio, sulla base dei seguenti criteri:

•rilevanza e originalità della ricerca proposta e capacità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte:

fino a punti 35/60

•qualità scientifica del coordinatore nazionale e delle unità operative coinvolte: fino a punti 15/60

•grado di realizzabilità del progetto, anche in relazione alla integrazione e complementarietà delle unità operative coinvolte:

fino a punti 10/60.

Non saranno presi in considerazione per l’eventuale finanziamento i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 45/60.

A chiusura dei lavori della Commissione e, dopo la pubblicazione della graduatoria dei progetti giudicati finanziabili, a ciascun proponente verrà resa visibile, sul proprio sito docente, la scheda di valutazione relativa al progetto presentato.

Ai revisori anonimi viene riconosciuto un compenso forfetario al lordo delle ritenute di legge di € 250,00 per ogni progetto valutato.

La Commissione di garanzia, sulla base della valutazione effettuata dai panel di esperti, effettua la valutazione di congruità dei progetti stessi e predispone una lista di priorità di tutti i progetti valutati positivamente. A conclusione dei lavori, la Commissione, tenendo conto della riserva per area scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4), propone al Ministro i progetti da finanziare e l’entità del finanziamento.

La selezione e la presentazione delle proposte di finanziamento, da parte della Commissione, si conclude entro il termine ordinatorio del 15 ottobre. Al fine di consentire il pieno rispetto dei termini istruttori, i lavori della Commissione potranno essere articolati in sessioni di lavoro anche a carattere continuativo.

4. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

La partecipazione finanziaria del MIUR ai singoli progetti di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo progetto, potrà corrispondere fino a un massimo del 70% del costo totale ammissibile.

Le Università possono utilizzare, per la quota di cofinanziamento a proprio carico, gli oneri per la gestione amministrativa del fondo nella misura forfetaria dell’8% del costo totale del progetto e per la restante parte risorse non espressamente finalizzate, acquisite da enti pubblici e privati, con esclusione di quelle già erogate dal MIUR per precedenti progetti, per borse di studio e per assegni di ricerca.

Il coordinatore scientifico dichiara, sotto la propria personale responsabilità, eventuali quote di finanziamento o assegnazioni sul medesimo progetto provenienti da altre Amministrazioni pubbliche o private o Fondazioni interessate allo stesso argomento di ricerca ovvero eventuali quote acquisibili in caso di cofinanziamento del progetto da parte del MIUR. Le fondazioni bancarie aderenti all’ACRI potranno contribuire a finanziare progetti di loro interesse valutati positivamente. Nei casi sopradescritti, la quota di cofinanziamento del MIUR concorrerà alla realizzazione del progetto, con quelle già messe a disposizione da parte dell'altro Ente finanziatore fermo restando, in ogni caso, il limite massimo del 70% del costo ammissibile a carico del MIUR.

Nel caso di mancata o erronea dichiarazione, il progetto verrà comunque escluso dal finanziamento.

Per i progetti ammessi al cofinanziamento, il MIUR chiederà ai Rettori delle Università proponenti, apposita certificazione di impegno per l’utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande.

La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell’erogazione del contributo da parte del MIUR.

Nella ripartizione, a ogni area scientifico-disciplinare, di cui al DM 4.10.2000 n.175, (pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2000) e successive modificazioni e integrazioni, è assicurato dal MIUR non meno del 3% delle risorse complessivamente disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi attrezzature. La parte di finanziamento riferita a una singola area scientifico disciplinare, non assegnata per mancanza di progetti ammessi a cofinanziamento, in quanto non valutati positivamente o per qualsiasi altra ragione, è portata in accrescimento al finanziamento delle altre aree.

5. EROGAZIONE

Il cofinanziamento ministeriale a ciascun progetto nazionale, previa acquisizione, da parte del coordinatore scientifico del progetto, della ripartizione dei fondi tra le unità operative afferenti al progetto, viene accreditato direttamente, per ciascuna quota parte, alle Università sedi delle stesse unità.

In caso di concessione del finanziamento in una misura inferiore a quella richiesta nella domanda, la ripartizione dei fondi tra le unità operative è determinata dal coordinatore scientifico, sentiti i responsabili delle altre unità operative ove esistenti, in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi del progetto.

6. - RESPONSABILITÀ’ E RECESSO

Il coordinatore scientifico del progetto cofinanziato è responsabile dell’attuazione del progetto stesso nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda.

L’Università assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di progetti interuniversitari, si impegnano a eseguire nei confronti del MIUR le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l’operatività del progetto e la valutazione dei risultati attesi.

Il MIUR risponde esclusivamente dell’erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione delle suindicate attività.

Il MIUR può autorizzare il recesso di un proponente dal progetto se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e previa accettazione, da parte degli altri proponenti, per quanto concerne la continuazione in solido del progetto e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

I progetti saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Eventuali importi che il MIUR dovesse recuperare dalle Università assegnatarie, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università anche in base ad altro titolo.

7. VALUTAZIONE

I coordinatori scientifici dei progetti di ricerca ammessi al cofinanziamento, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei progetti stessi, secondo modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.

Tutti i progetti saranno sottoposti a valutazione “ex-post”, sulla base del modello all’uopo predisposto e consultabile in rete.

Dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si terrà conto per le successive assegnazioni di fondi.

Ai soggetti incaricati della valutazione “ex-post” dei progetti di ricerca, individuati dalla Commissione dei garanti in carica, in numero proporzionale, per ciascuna area, ai progetti da esaminare e nominati dal Capo del Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, viene riconosciuto un compenso forfetario, al lordo delle ritenute di legge, di € 250,00 per ogni progetto valutato.

Ai medesimi soggetti spetta altresì il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, nei casi di convocazione da parte della Commissione dei garanti ovvero qualora l’espletamento dell’incarico di valutazione renda necessario, previo nulla-osta degli uffici competenti del MIUR, lo spostamento dalla propria sede di servizio.

8. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione di garanzia, per lo svolgimento delle attività connesse ai propri compiti istituzionali, può avvalersi, nell’ambito delle accertate disponibilità di bilancio, al massimo di due collaboratori, d’intesa con il Capo del Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il compenso per tali collaborazioni è determinato in relazione alle differenziate capacità professionali e al diverso impegno temporale richiesto, nella misura annua lorda non superiore a € 15.494,00 oltre l’IVA e altri oneri eventualmente dovuti, come per legge.

Tale incarico, a tempo determinato, viene conferito con decreto del Ministro, per durata non superiore all’anno di riferimento e può essere rinnovato.

Esso comporta una prestazione da eseguirsi personalmente in correlazione funzionale con la Commissione, sulla base delle direttive del Presidente, nel rispetto del segreto d’ufficio, con l’esclusione di ogni attività incompatibile o in contrasto con la natura dell’incarico stesso.

L’incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalità del conferimento, fatto salvo il compenso per l’opera svolta.

Nel decreto di conferimento dell’incarico va specificato l’oggetto, l’entità del compenso, da commisurare alla durata e alla natura delle prestazioni richieste.

Viene stipulato con gli stessi, un apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: la durata del contratto, che deve essere equivalente a quella dell’incarico, la prestazione d’opera, la verifica dei risultati da parte della Commissione, la retribuzione e gli oneri accessori, come per legge, le modalità dell’erogazione, e la facoltà di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell’Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto nella stipula del contratto, si richiamano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

9. COPERTURA FINANZIARIA

Le spese per i compensi e gli incarichi di cui ai punti 3, 7 e 8 graveranno sui capitoli citati nelle premesse dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2005 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi come appresso specificato:

-cap. 1631 (già 5455): a) rimborso spese e compenso per la Commissione di garanzia e i collaboratori della stessa, b) valutazione ex post dei progetti di ricerca cofinanziati

-cap.7275 (già 8969): a) quota di cofinanziamento a carico del MIUR sui progetti di ricerca cofinanziati nell’esercizio finanziario 2005, b) compenso per i revisori anonimi (revisori ex-ante), così come previsto dal D.I. n. 69 del 9.4.2004.

Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, verrà acquisita, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prevista dall’art. 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 80/98.

10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA

Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti agli Uffici della Direzione Generale per il Coordinamento e Sviluppo della Ricerca del Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero dell’Istruzione della Università e della Ricerca.

Le istruzioni e la modulistica per la presentazione delle domande di cui al presente decreto saranno rese disponibili su supporto informatico in tempo utile.

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