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Decreto Ministeriale 24 marzo 2006, n. 582 - Progetti di ricerca di interesse nazionale - Bando 2006 -

Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica

Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

VISTO il D.M. n. 287 del 23 febbraio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio 2005 reg. 3 fgl. n. 200, concernente i criteri per l’attribuzione alle Università delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale;

CONSIDERATA l’opportunità di modificare ed integrare l’atto di cui sopra;

VISTI i capitoli 7275 e 1631 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315 art. 1 comma b);

DECRETA

1. PROGETTI DI RICERCA

Il MIUR, ogni anno, cofinanzia progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dalle Università.

L’esecuzione dei progetti ha durata massima biennale.

La quota ministeriale di cofinanziamento dei progetti è assegnata in unica soluzione anticipata.

Ciascun progetto è sviluppato da una o più unità operative di ricerca, raggruppanti un numero adeguato di ricercatori ed è coordinato o da un professore universitario di ruolo, o da un assistente ordinario del ruolo a esaurimento o da un ricercatore del ruolo universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico del progetto". Il coordinamento di ogni unità operativa può essere affidato ai soggetti di cui sopra, nel seguito denominati “coordinatori scientifici di unità operativa”. Tenuto conto della richiesta avanzata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvata dal Comitato di Coordinamento della CRUI in data 15 marzo 2006, nel caso di progetti presentati nell’ambito dell’Area 02 “fisica”, il coordinamento delle “unità operative di ricerca” può essere affidato, vista la previa autorizzazione dell’Università di appartenenza del coordinatore nazionale, a personale di ricerca di livello equivalente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e secondo le modalità previste dall’Art. 20, comma 3 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138.

I progetti sono svolti da "unità operative" di ricerca, in numero non superiore a cinque, strettamente integrate per quanto concerne l’apporto di specifiche competenze necessariamente complementari al raggiungimento degli obiettivi previsti, unità, afferenti a una o più Università.

L’Università proponente è quella del coordinatore scientifico del progetto che, oltre all’attività di coordinamento, dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca stessa.

I progetti possono prevedere l’acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, se direttamente funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.

Il bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale ha cadenza annuale.

Ciascun docente-ricercatore, in ciascun bando, può comparire come partecipante a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa di ricerca con un impegno non inferiore a sei mesi/persona per anno

Al presente bando, non possono presentare domanda di partecipazione, sia in qualità di responsabili nazionali e/o locali, sia in qualità di componenti le unità operative, i docenti-ricercatori presenti in progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), finanziati ai sensi del bando n. 287/2005.

Di conseguenza tutti i docenti/partecipanti che abbiano ottenuto finanziamento per progetti di qualunque durata nell’ambito del presente bando non potranno presentare domanda di partecipazione per l’esercizio successivo.

Il tempo dedicabile alla ricerca, con riferimento alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun partecipante, dovrà tenere conto della sua compatibilità con il tempo dedicato agli altri impegni istituzionali.

Non possono essere responsabili di unità operative coloro che nel corso dell’esercizio di riferimento del presente bando, saranno collocati a riposo per limiti di età. In ogni caso il progetto non verrebbe finanziato anche in caso di giudizio positivo

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I progetti dovranno essere presentati, dai coordinatori dei progetti e dalle unità operative, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai coordinatori, al Rettore dell’Ateneo di appartenenza. In caso di necessità di riscontri successivi, il Ministero potrà richiedere copia del documento depositato.

La scadenza di presentazione delle domande è fissata, per l’esercizio finanziario 2006 al 3 maggio, decorso tale termine, nessun progetto potrà essere ammesso alla selezione.

In considerazione della suddetta scadenza, i coordinatori scientifici delle unità operative dovranno chiudere i propri modelli entro il 26 aprile 2006.

Al fine di consentire la valutazione dei progetti da parte di esperti internazionali, le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese.

Nei progetti, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unità di ricerca partecipanti, dovranno essere indicati:

gli obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere

lo stato dell’arte

l’articolazione del progetto ed i tempi di realizzazione

il ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e le relative modalità di integrazione e collaborazione

il costo complessivo del progetto, articolato per voci di costo

le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili, e quelle che possono essere acquisite

le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al progetto

gli elementi e i criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti

le richieste di finanziamento di ciascuna unità non potranno essere inferiori a € 10.000 per le aree scientifiche disciplinari 10-11-12-13-14 e inferiori a € 30.000 per le rimanenti aree.

Al fine di evitare la presentazione di progetti che, relativamente al costo previsto, presentino elementi di incongruità rispetto alla media per area, è possibile consultare, nel sito MIUR, le risultanze dell'analisi dei costi minimi e massimi per aree disciplinari e per numero di unità coinvolte, relative ai progetti finanziati nell'ultimo triennio.

3. SELEZIONE DELLE PROPOSTE

La selezione delle proposte è curata dal MIUR che si avvale di una specifica Commissione di garanzia all’uopo nominata.

La Commissione di Garanzia è composta da 14 membri di alta qualificazione scientifica - rappresentativi delle 14 aree disciplinari - di cui sette nominati direttamente dal Ministro e sette scelti dal Ministro entro liste di 14 nominativi indicati rispettivamente dal CUN e dalla CRUI. In aggiunta il Ministro designerà un Presidente.

La Commissione rimane in carica per non più di due anni consecutivi e ciascun componente, ivi compreso il Presidente, può essere confermato una solo volta.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto un compenso annuo lordo pari a euro 10.000. Al Presidente competerà un compenso annuo lordo pari a euro 15.000.

Per gli spostamenti effettuati dai componenti della Commissione, sulla base della normativa vigente, è ammesso il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e idoneamente documentate.

I criteri in base ai quali verrà definità la finanziabilità dei progetti presentati sono i seguenti:

rilevanza e originalità della ricerca proposta e capacità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte: fino a punti 35/60

qualità scientifica del coordinatore nazionale e delle unità operative coinvolte: fino a punti 15/60

grado di realizzabilità del progetto, anche in relazione alla integrazione e complementarietà delle unità operative coinvolte: fino a punti 10/60.

Non saranno presi in considerazione per l’eventuale finanziamento i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 45/60.

Ciascun proponente è tenuto a indicare, all’atto della domanda, l’area disciplinare in cui il proprio progetto dovrà essere valutato.

Le risorse finanziarie disponibili saranno suddivise fra le 14 aree disciplinari in base alla media dei finanziamenti assegnati dal MIUR nel precedente triennio.

Ad ognuna delle 14 aree disciplinari sono associati da 3 a 10 esperti, di cui almeno uno proveniente da altri paesi dell’Unione Europea, che formano insieme al presidente, identificato nel garante d’area, la sezione di studio (study section) per quell’area. Gli esperti vengono individuati e nominati dal MIUR, che si avvale a tali fini del CIVR.

Ai componenti di ciascuna sezione verranno resi disponibili, in forma anonima, per via telematica, i progetti presentati nell’ambito dell’area di competenza. Gli esperti compileranno una scheda di valutazione che sarà acquisita dal sistema telematico e costituirà oggetto di discussione nella successiva sezione di studio. Ciascuna sezione si riunirà, presso il Miur, in sessione plenaria, per definire sulla base di una valutazione comparativa una graduatoria condivisa dei progetti da proporre per il finanziamento, indicando per ciascuno di essi l’importo ritenuto congruo.

La selezione e la presentazione delle proposte di finanziamento, da parte della Commissione, si conclude entro il termine del 15 ottobre 2006.

Dopo la pubblicazione degli elenchi dei progetti da cofinanziare, ogni proponente potrà prendere visione, sul proprio sito docente, della scheda di valutazione relativa al progetto presentato.

A ciascun componente delle sezioni viene riconosciuto un compenso forfetario lordo pari a euro 5.000 oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, dietro presentazione dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute.

4. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

La partecipazione finanziaria del MIUR ai singoli progetti di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo progetto, potrà corrispondere fino a un massimo del 70% del costo totale ammissibile.

Le Università e, per i progetti presentati nell’area scientifico disciplinare 02 “fisica”, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, possono utilizzare, per la quota di cofinanziamento a proprio carico, gli oneri per la gestione amministrativa del fondo nella misura forfetaria dell’8% del costo totale del progetto e per la restante parte risorse non espressamente finalizzate, acquisite da enti pubblici e privati, con esclusione di quelle già erogate dal MIUR per precedenti progetti, per borse di studio e per assegni di ricerca.

Il coordinatore scientifico dichiara, sotto la propria personale responsabilità, eventuali quote di finanziamento o assegnazioni sul medesimo progetto provenienti da altre Amministrazioni pubbliche o private o Fondazioni interessate allo stesso argomento di ricerca ovvero eventuali quote acquisibili in caso di cofinanziamento del progetto da parte del MIUR. Nei casi sopradescritti, la quota di cofinanziamento del MIUR concorrerà alla realizzazione del progetto, con quelle già messe a disposizione da parte dell'altro Ente finanziatore fermo restando, in ogni caso, il limite massimo del 70% del costo ammissibile a carico del MIUR.

Nel caso di mancata o erronea dichiarazione, il progetto verrà comunque escluso dal finanziamento.

Per i progetti ammessi al cofinanziamento, il MIUR chiederà ai Rettori delle Università proponenti e, per i progetti presentati nell’area scientifico disciplinare 02 “fisica”, al Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, apposita certificazione di impegno per l’utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande.

La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell’erogazione del contributo da parte del MIUR.

5. EROGAZIONE

Il cofinanziamento ministeriale a ciascun progetto nazionale, previa acquisizione, da parte del coordinatore scientifico del progetto, della ripartizione dei fondi tra le unità operative afferenti al progetto, viene accreditato direttamente, per ciascuna quota parte, alle Università sedi delle stesse unità.

In caso di concessione del finanziamento in una misura inferiore a quella richiesta nella domanda, la ripartizione dei fondi tra le unità operative è determinata dal coordinatore scientifico, sentiti i responsabili delle altre unità operative ove esistenti, in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi del progetto.

6. - RESPONSABILITÀ’ E RECESSO

Il coordinatore scientifico del progetto cofinanziato è responsabile dell’attuazione del progetto stesso nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda.

L’Università assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di progetti interuniversitari, si impegnano a eseguire nei confronti del MIUR le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l’operatività del progetto e la valutazione dei risultati attesi.

Il MIUR risponde esclusivamente dell’erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione delle suindicate attività.

Il MIUR può autorizzare il recesso di un proponente dal progetto se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e previa accettazione, da parte degli altri proponenti, per quanto concerne la continuazione in solido del progetto e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

I progetti saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Eventuali importi che il MIUR dovesse recuperare dalle Università assegnatarie, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università anche in base ad altro titolo.

7. VALUTAZIONE

I coordinatori scientifici dei progetti di ricerca ammessi al cofinanziamento, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei progetti stessi, secondo modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.

Tutti i progetti saranno sottoposti a valutazione scientifica“ex-post”, sulla base del modello all’uopo predisposto e consultabile in rete.

Dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si terrà conto per le successive assegnazioni di fondi.

Per quanto attiene tali verifiche, ivi comprese quelle amministrativo/contabili, si procederà con successivo provvedimento all’individuazione delle relative modalità e dei compensi.

8. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione di garanzia, per lo svolgimento delle attività connesse ai propri compiti istituzionali è supportata da un Ufficio di Segreteria e, può avvalersi, nell’ambito delle accertate disponibilità di bilancio, al massimo di due collaboratori, d’intesa con il Direttore Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica.

Il compenso per tali collaborazioni è determinato in relazione alle differenziate capacità professionali e al diverso impegno temporale richiesto, nella misura annua lorda di cui al precedente bando 287/2005 tenuto conto di quanto previsto in materia dalla L. 266/2005.

Tale incarico, a tempo determinato, viene conferito con decreto del Ministro per durata non superiore all’anno di riferimento e può essere rinnovato.

Esso comporta una prestazione da eseguirsi personalmente in correlazione funzionale con la Commissione, sulla base delle direttive del Presidente, nel rispetto del segreto d’ufficio, con l’esclusione di ogni attività incompatibile o in contrasto con la natura dell’incarico stesso.

L’incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalità del conferimento, fatto salvo il compenso per l’opera svolta.

Nel decreto di conferimento dell’incarico va specificato l’oggetto, l’entità del compenso, da commisurare alla durata e alla natura delle prestazioni richieste.

Viene stipulato con gli stessi, un apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: la durata del contratto, che deve essere equivalente a quella dell’incarico, la prestazione d’opera, la verifica dei risultati da parte della Commissione, la retribuzione e gli oneri accessori, come per legge, le modalità dell’erogazione, e la facoltà di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell’Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto nella stipula del contratto, si richiamano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

9. COPERTURA FINANZIARIA

Le spese per i compensi e gli incarichi di cui ai punti 3, 7 e 8 graveranno sui capitoli citati nelle premesse dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2006 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi come appresso specificato:

cap. 1631: a) rimborso spese e compenso per la Commissione di garanzia e i collaboratori della stessa, b) valutazione ex post dei progetti di ricerca cofinanziati

cap. 7275 : a) quota di cofinanziamento a carico del MIUR sui progetti di ricerca cofinanziati nell’esercizio finanziario 2006, b) compenso per gli esperti e relative missioni

Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, verrà acquisita, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prevista dall’art. 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 80/98.

10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA

Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti alla Direzione Generale per il Coordinamento e Sviluppo della Ricerca utilizzando l’apposito sito del MIUR www.Miur.it/Ricerca/Prin.

Sul medesimo sito verranno rese disponibili, in tempo utile, le istruzioni e la modulistica per la presentazione delle domande di cui al presente decreto.

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