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D.M. 31-10-2000, n. 436 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)

Preambolo

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed, in particolare, l'articolo 69;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella seduta del 4 aprile 2000;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Vista la comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26 maggio 2000 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a n o

il seguente decreto:

Art. 1. - O g g e t t o

1. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è articolato in "percorsi" che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.

2. I percorsi di cui al comma 1, sono finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, più specifiche conoscenze culturali ed una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

3. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende modalità e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle università.

4. Il presente decreto definisce, a norma del predetto articolo 69, comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi dell'IFTS, i criteri per la definizione dei relativi standard, le modalità per l'integrazione tra i sistemi formativi, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro certificazione e utilizzazione.

Art. 2. - Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi dell'IFTS hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono programmati dalle regioni sulla base della concertazione istituzionale e della partecipazione delle parti sociali;

b) sono progettati e organizzati in modo da rispondere a criteri di flessibilità e modularità, e da consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale, nonché la partecipazione anche degli adulti occupati;

c) rispondono agli standard di cui agli articoli 4 e 5 funzionali al raggiungimento, in ambito nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo.

Art. 3. - Modalità di accesso ai percorsi

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999.

2. Ai fini dell'accesso ai percorsi dell'IFTS l'accreditamento delle competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale. Le procedure di accreditamento delle competenze sono definite mediante gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.

3. I requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi sono definiti nell'ambito degli standard di cui all'articolo 5 e possono essere integrati dal comitato tecnico di progetto, previsto dall'articolo 4, lettera i), in riferimento a contenuti professionali specifici connessi, al mercato del lavoro locale.

Art. 4. - Standard di percorso

1. I percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo 2, individuate secondo le procedure definite all'articolo 5, comma 3, in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche da organismi costituiti dalle parti sociali.

2. I percorsi dell'IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono ai seguenti standard:

a) hanno la durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;

b) sono progettati e gestiti almeno da quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile;

c) i curricoli fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

d) sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;

g) prevedono l'attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

h) determinano i crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 6;

i) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i soggetti formativi di cui alla lettera b);

j) le competenze di cui alla lettera c), che si acquisiscono a conclusione dei percorsi, nonché i requisiti per l'accesso ai medesimi rispondono agli standard minimi di cui all'articolo 5;

k) sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

Art. 5. - Standard minimi delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito

1. Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a sé stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.

2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai percorsi strutturati secondo quando indicato all'articolo 4, costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale.

3. La definizione degli standard minimi delle competenze, incluse le modalità di verifica, e la certificazione sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le parti sociali nell'ambito del Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Essi sono adottati mediante gli accordi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica [1].

4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:

a) l'individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

b) i requisiti richiesti per l'accesso;

c) i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6, da parte delle università.

5. Al fine di assicurare flessibilità al sistema per il suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed alla sua spendibilità in ambito nazionale, sono definiti sulla base degli accordi di cui al comma 3.

Note:

1 Per la definizione delle competenze di cui al presente comma c. , vedi cfr. il D.M. 15 maggio 2003.

Art. 6. - Riconoscimento dei crediti

1. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

2. Il riconoscimento dei crediti opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;

b) all'interno dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi dell'IFTS;

c) all'esterno dei percorsi dell'IFTS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

3. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; secondo i criteri generali definiti nelle linee guida di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.

4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli Istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera f), della legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedente comma 3.

Art. 7. - Istituzione e finanziamento dei percorsi

1. Le regioni programmano l'istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema di cui all'articolo 1, comma 3, tenendo conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida, adottate d'intesa con la Conferenza unificata secondo le modalità previste dall'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalità della loro assegnazione. Tale riparto si avvale dell'insieme delle risorse nazionali, destinate alla realizzazione del sistema dell'IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati.

2. La regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alla programmazione e alla istituzione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 4, della legge n. 144 del 1999, anche ai fini dell'accesso alle risorse nazionali.

Art. 8. - Certificazione dei percorsi

1. In esito ai percorsi dell'IFTS, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rilasciano, agli aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica superiore valido in ambito nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite secondo il modello predisposto dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato dalla Conferenza unificata. Le regioni possono, altresì, rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996, valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.

2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 1, i percorsi dell'IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro, sulla base dei criteri e delle modalità contenuti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.

3. La certificazione finale di cui al comma 1 è redatta secondo criteri di trasparenza in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle regioni a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle medesime attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.

Art. 9. - Banca dati

1. Presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa è costituita, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Art. 10. - Monitoraggio e valutazione

1. A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS, integrato anche con le attività svolte dalle regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate con gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Alle relative spese si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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