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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994 - Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario.

(G.U. n. 175, 28 luglio 1994, Serie Generale)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che introduce una nuova disciplina delle tasse e dei contributi universitari e rimette al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei criteri di indirizzo per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare degli studenti ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi e la determinazione degli esoneri totali e parziali;

Visto il comma 20 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista dall'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 febbraio 1994;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nell'adunanza del 30 marzo 1994;

Ritenuto di dover accogliere le proposte di modifica formulate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta.

Art. 1 - Servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi delle regioni non destinati alla generalità degli studenti si intendono: le borse di studio, i prestiti d'onore e più in generale le provvidenze in denaro, i servizi abitativi ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dalle leggi regionali. Per servizi ed interventi delle università non destinati alla generalità degli studenti si intendono le attività a tempo parziale degli studenti, le borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dai regolamenti delle università.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno accademico 1994-95.

Art. 2 - Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Per poter usufruire delle provvidenze e degli interventi di cui all'art. 1 gli studenti dovranno risultare regolarmente iscritti in corso, senza mai essere stati iscritti fuori corso intermedio o ripetente alle università, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale. Le regioni e le università possono, sulla base della disponibilità finanziaria, estendere i benefici di propria competenza anche agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso o che si trovano, o si sono trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta durante la carriera scolastica. Le regioni possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi abitativi, anche gli studenti del secondo anno fuori corso.

2. Sono da considerare fuori sede gli studenti che risiedono in un luogo distante dalla città sede dei corsi, principale o distaccata, e che, per tale motivo, prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture pubbliche d'accoglienza o, a titolo oneroso, altri alloggi di privati o enti. La valutazione delle distanze minime, cui fare riferimento per la qualificazione dei fuori sede, avviene anche sulla base dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico.

3. I concorsi si svolgono annualmente fra gli studenti che abbiano presentato domanda e che siano risultati idonei in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito. Le regioni e le università individuano il numero minimo degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, di rispettiva competenza, previsti per ciascuna facoltà o corso di laurea e diploma e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare una preordinata distribuzione dei benefici nei diversi anni di corso. Per gli immatricolati si determina solo il numero degli interventi senza differenziazione per facoltà e corsi di laurea.

4. La procedura di selezione avverrà sulla base di graduatorie secondo i criteri di merito, stabiliti all'art. 3, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie o dei benefici posti a concorso.

5. I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno entro il 31 ottobre con la pubblicazione di graduatorie provvisorie. Entro due mesi dalla pubblicazione deve essere erogata agli studenti beneficiari della borsa di studio, del prestito d'onore o di altre provvidenze in denaro una quota dell'ammontare totale non inferiore ad un terzo.

6. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi e le relative informazioni sulle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Le università e gli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione.

Art. 3 - Criteri per la valutazione del merito

1. Al fine di determinare il diritto all'inserimento nelle graduatorie in base al requisito di merito posseduto, le regioni e le università definiscono limiti minimi comunque non inferiori ai seguenti:

immatricolati: voto di diploma non inferiore a 44/60 o la media del sette negli ultimi due anni delle superiori;

iscritti al secondo anno: avere superato almeno due esami entro il 30 settembre del primo anno;

iscritti agli anni successivi al secondo: avere superato, entro la data di scadenza di presentazione delle domande, il numero medio di esami degli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di laurea e di diploma, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero esami. Nell'impossibilità di adottare tale metodo, per l'assenza delle relative informazioni, le regioni e le università possono utilizzare in alternativa, per gli interventi di rispettiva competenza, il seguente criterio: avere superato entro il 30 settembre almeno la metà del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma.

2. Per le attività a tempo parziale degli studenti realizzate dalle università valgono i requisiti di ammissione previsti dall'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Al fine di determinare la graduatoria dei potenziali beneficiari dei servizi e degli interventi si tiene conto dei seguenti criteri:

per gli immatricolati, valutando il merito complessivo tenendo conto in modo decrescente di: 1) voto di maturità, 2) continuità scolastica e media dei voti degli ultimi due anni;

per gli altri studenti, valutando il merito complessivo tenendo conto in modo decrescente di: 1) numero di esami superati, 2) votazioni conseguite.

4. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.

5. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

6. Al fine del mantenimento del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, il limite minimo di merito è stabilito in due esami per ciascun anno accademico.

Art. 4 - Criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.

2. Sono considerati appartenenti al nucleo familiare: il richiedente i benefici, i genitori, i figli a carico dei genitori fino al diciottesimo anno di età o sino al ventiseiesimo anno se conviventi studenti e/o disoccupati e gli altri parenti conviventi che risultassero dall'evidenza anagrafica. Le regioni e le università definiscono, inoltre, ai propri fini, la condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia d'origine, ma del nuovo nucleo familiare, in relazione all'effettiva residenza ed all'esistenza di propri redditi e patrimoni.

3. Il reddito familiare è definito in primo luogo sulla base delle evidenze fiscali, integrate utilizzando valutazioni legate alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano, secondo modalità stabilite dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza.

4. La condizione patrimoniale, riferita sia ad elementi mobiliari che immobiliari, concorre alla definizione della condizione economica del nucleo familiare, secondo modalità stabilite dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, con l'intento di escludere dagli interventi le situazioni in cui il nucleo familiare registra un patrimonio particolarmente elevato, anche indipendentemente dall'ammontare del reddito.

5. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non potrà superare i limiti seguenti, determinati sulla base della scala di equivalenza della commissione povertà, assumendo un reddito soglia di riferimento per la famiglia tipo di tre persone, stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 50 e i 55 milioni: 1 componente 0,45 22.500.000 24.750.000

2 componenti 0,75 37.500.000 41.250.000

3 componenti 1 50.000.000 55.000.000

4 componenti 1,22 61.000.000 67.100.000

5 componenti 1,43 71.500.000 78.650.000

6 componenti 1,62 81.000.000 89.100.000

7 componenti 1,80 90.000.000 99.000.000

ogni componente in più + 0,15

6. A partire dall'anno accademico 1995-96, tali limiti sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro il 30 aprile di ogni anno.

7. Un innalzamento del tetto massimo del reddito familiare può essere previsto nel caso della presenza nel nucleo familiare di una persona non autosufficiente, di più studenti o nel caso di famiglie con un solo genitore.

8. Nel caso degli studenti portatori di handicap le regioni e le università provvedono a determinare particolari criteri di valutazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai benefici, che possono in questo caso essere maggiorati.

9. Nel caso degli studenti stranieri le regioni e le università determinano, per gli interventi di rispettiva competenza, criteri di valutazione delle condizioni economiche, intesi a garantire loro un eguale trattamento rispetto agli studenti italiani, tenendo conto delle specifiche ed effettive condizioni di vita dei Paesi di provenienza.

Art. 5 - I criteri per la determinazione della tassa d'iscrizione e dei contributi

1. Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi da effettuarsi in base al reddito, alla condizione effettiva del nucleo familiare ed al merito degli studenti, le università stabiliscono le fasce sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, ai sensi del comma 18 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 6 - Criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi

1. Le università stabiliscono per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa d'iscrizione e dai contributi, tenendo conto dei seguenti princìpi, ai sensi del comma 20 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) gli studenti in condizione economica particolarmente disagiata, anche se con requisiti di merito più bassi di quelli previsti dall'art. 3;

b) gli studenti, anche in condizione economica non disagiata, con requisiti di merito particolarmente elevati;

c) gli studenti portatori di handicap;

d) gli studenti fuori corso che svolgono attività lavorativa dipendente o autonoma.

2. Gli studenti che concludono gli studi entro i termini legali, senza iscrizioni fuori corso e ripetenze, sono rimborsati della tassa d'iscrizione e dei contributi dell'ultimo anno.

3. Le università possono stabilire vincoli finanziari relativi alla perdita del gettito derivante dagli esoneri e quindi esonerare anche solamente una parte (i migliori, o più bisognosi) tra i potenziali beneficiari, individuati nei commi precedenti.

4. Le università comunicano annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, entro il 30 maggio di ciascun anno, il numero di studenti esonerati parzialmente e totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie, e la relativa perdita di gettito nell'anno finanziario precedente, nonchè la distribuzione degli studenti per fasce.

5. Le università e le regioni concordano le modalità per la reciproca tempestiva informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 7 - Tipologie minime e livelli degli interventi regionali

1. Gli interventi regionali previsti dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e gli altri autonomamente organizzati dalle regioni a statuto ordinario dovranno favorire la possibilità di frequentare l'università, uniformandosi ai princìpi generali dettati dalla stessa norma.

2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse parti del Paese. L'importo minimo delle borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è stabilito in lire sei milioni annui per gli studenti fuori sede e in lire tre milioni e cinquecentomila per gli studenti in sede, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Qualora le regioni siano in grado di offrire i servizi di vitto ed alloggio gratuitamente, l'importo minimo delle borse è così determinato, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 4:

studenti fuori sede: alloggio o vitto + 4.000.000;

alloggio e vitto + 2.000.000;

studenti in sede: vitto + 2.500.000.

4. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui reddito familiare complessivo sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia di reddito di riferimento di cui all'art. 4. Per redditi superiori, sino al raggiungimento della soglia, la borsa viene proporzionalmente ridotta.

5. A partire dall'anno accademico 1994-95 gli importi precedentemente indicati sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

6. Il beneficio della borsa di studio sarà revocato agli studenti immatricolati che, entro il 30 settembre dell'anno accademico per il quale è stato ottenuto, non abbiano superato almeno uno degli esami previsti dal piano di studi. In caso di revoca le somme riscosse ed il valore dei servizi goduti dovranno essere al più presto restituite. A tale scopo le regioni e le università stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le università curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie (bandi e relative scadenze, graduatorie, termini per i ricorsi, ecc.).

Art. 8 - Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa

1. Le regioni perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e comunicheranno alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari l'importo, e l'incidenza sul totale, della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.

2. Le regioni provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, secondo gli indirizzi previsti dal secondo comma dell'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Le regioni curano l'introduzione negli organismi regionali di sistemi di controllo gestionale che consentano un'attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa (mensa, residenza, servizio orientamento ecc.). Le regioni sono tenute annualmente a comunicare il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed a curarne la relativa pubblicizzazione.

4. Il servizio di mensa deve essere fruito al costo medio effettivo di ciascun organismo regionale di gestione, determinato secondo criteri stabiliti dalle regioni, che tengano conto sia delle spese correnti che degli oneri di ammortamento dei beni di investimento. Le regioni determinano altresì le tariffe differenziate per gli studenti sulla base di criteri di merito e delle condizioni economiche, a partire dalla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali.

5. In via transitoria, e comunque sino all'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il livello massimo di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di mensa per gli studenti universitari, differenziate a partire dalla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali, è stabilito convenzionalmente in L. 7.000.

6. Qualora le tariffe minime già approvate dalle regioni e dagli organi regionali di gestione per l'anno accademico 1993-94 siano superiori all'importo minimo determinato ai sensi del comma 5, le stesse si intendono confermate.

7. A partire dall'anno accademico 1995-96 l'importo massimo di riferimento per la determinazione delle tariffe, definito al comma 5, è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

8. Una particolare attenzione nella determinazione delle tariffe è riservata agli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito necessari, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Art. 9 - Borse d'incentivazione

1. Per l'erogazione delle borse d'incentivazione da parte delle università valgono i termini procedurali indicati nell'art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Il conferimento di tali borse per il primo anno dovrà tener conto dei criteri di merito e delle condizioni economiche indicati negli articoli 3 e 4 del presente decreto. La conferma delle borse per gli anni successivi è invece legata al superamento dei limiti minimi di merito indicati all'art. 3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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