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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 - Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

(G.U. n. 132, 9 giugno 1997, Supplemento Ordinario)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 12 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'articolo 4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;

VISTA lalegge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, che introduce una nuova disciplina delle tasse e dei contributi universitari e demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dellalegge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 4, l'individuazione dei criteri di indirizzo per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare degli studenti ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi e la determinazione degli esoneri totali e parziali;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 10, che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista dellalegge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 6;

UDITO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 marzo 1997;

UDITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del 17 aprile 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30.4.1997;

SULLA proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

DECRETA:

Articolo 1 - (Servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti)

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi, i contributi per la partecipazione degli studenti universitari italiani a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale concessi dalle regioni agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché le borse di studio erogate ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, concesse dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Le regioni e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare convenzionale, ove richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8.

3. Le università determinano ai sensi del comma 2 i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni.

4. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 17.

Articolo 2 - (Le procedure di selezione dei beneficiari)

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti per concorso agli studenti, iscritti alle scuole dirette a fini speciali, ai corsi di diploma e di laurea delle università e degli istituti universitari, ed ai corsi degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito denominate università, che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito definiti agli articoli 3 e4.

2. Tali benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio di uno a partire dell'anno di prima immatricolazione. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea possono beneficiare degli interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più uno e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma. Le regioni possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi abitativi e ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, anche per un ulteriore anno solo nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, il novanta per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto. Le regioni possono altresì concedere i benefici anche agli studenti iscritti alle Accademie delle belle arti, definendo specifici criteri di merito.

3. Per gli immatricolati per la prima volta all'università i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della condizione economica di cui all'articolo 3. I benefici sono revocati agli studenti immatricolati i quali, entro il 30 novembre successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo anno. In caso di revoca le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 4, dovranno essere restituiti. A tale scopo le regioni e le università stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero.

4. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito, tenendo conto del numero di annualità superate e delle votazioni conseguite. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche. Le regioni e le università concedono i benefici, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base di graduatorie generali, attraverso l'adozione di metodologie che permettano di normalizzare e rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, le regioni e le università individuano, per gli interventi di rispettiva competenza, il numero minimo previsto per ciascuna facoltà o corso di studio e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.

5. Le regioni e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:

a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, le regioni e le università curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1 devono essere pubblicati almeno un mese prima della rispettiva scadenza.

7. Le domande per l'accesso ai servizi e gli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio di cui al comma 5, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dalla legge 4 gennaio 1968, articolo 4, e successive modificazioni ed integrazioni. Le università e gli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il cinque per cento dei beneficiari dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

8. I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno entro l'inizio dei corsi e comunque non oltre il 31 ottobre, con la pubblicazione di graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti. Entro due mesi dalla pubblicazione deve essere erogata agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore una quota non inferiore alla metà dell'ammontare totale. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie deve essere garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto di tali termini i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.

9. A partire dall'anno accademico 1998/99, e comunque congiuntamente all'entrata in vigore della nuova normativa sulle preiscrizioni ai corsi di grado universitario, le regioni definiscono i termini per la richiesta delle borse di studio da parte degli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori non oltre la data di scadenza delle preiscrizioni all'università. Entro il 31 maggio sono pubblicate le graduatorie provvisorie degli idonei al conseguimento della borsa di studio, secondo le modalità stabilite al comma 3. La borsa è concessa, sulla base di graduatorie definitive, agli studenti che entro il 15 settembre risultino regolarmente iscritti all'università ed in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito previsti dagli articoli 3 e 4.

10. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

11. Il Ministero, le università e le regioni concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente decreto. In particolare le università sono tenute a comunicare tempestivamente all'Ufficio studenti del Ministero ed alle regioni i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'articolo 4, comma 1.

12. Ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi fiscali, l'Amministrazione finanziaria, le regioni e le università procedono allo scambio delle informazioni in loro possesso. Ai sensi del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 2, comma 12, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero delle finanze definiscono, con una specifica convenzione, i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati. Tale convenzione è finalizzata anche a consentire un agevole e rapido accesso delle università e delle regioni alle informazioni dell'Anagrafe tributaria.

Articolo 3 - (Criteri per la determinazione delle condizioni economiche)

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.

2. Al fine di tener adeguatamente conto della effettiva possibilità di accesso all'istruzione superiore, per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1 si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale dello studente, dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale ad esso riferiti.

3. Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 4.

4. Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre:

a) i genitori dello studente e gli alti figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;

b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

5. La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore ai 24 milioni con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone.

6. L'Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale è definito come il reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell'Irpef, incrementato del venti per cento del valore dell'Indicatore della condizione patrimoniale. Al fine della determinazione di tali indicatori, il reddito ed il patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura. Tale valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinate, secondo le modalità stabilite dalla tabella n. 1.

7. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potrà superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 100 ed i 130 milioni, con riferimento ad un nucleo di tre persone. Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di proprietà, il limite precedente è applicato tenendo conto di una franchigia di 100 milioni. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della condizione economica di cui al comma 6, si prende in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.

8. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione economica non potrà superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 43 e i 50 milioni con riferimento ad un nucleo di tre persone.

9. I limiti stabiliti ai commi 5, 7 e 8 con riferimento ad un nucleo di tre persone sono parametrati per nuclei familiari convenzionali di diversa composizione sulla base della seguente scala di equivalenza:

1 componente 0,45

2 componenti 0,75

3 componenti 1,00

4 componenti 1,22

5 componenti 1,43

6 componenti 1,62

7 componenti 1,80

ogni componente in più +0,15

10. Le regioni e le università prevedono un innalzamento di tali limiti, nel caso della presenza nel nucleo familiare convenzionale di persone non autosufficienti, di più studenti universitari, di un solo genitore. Nel caso degli studenti portatori di handicap le regioni e le università provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire l'accesso dei predetti studenti ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.

11. A partire dall'anno accademico 1998/99, i limiti massimi dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale, nonché le definizioni di cui alla tabella n. 1, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, emanato entro il 28 febbraio.

Articolo 4 - (Criteri per la determinazione del merito)

1. Al fine di determinare il diritto dell'inserimento nelle graduatorie lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) immatricolati: voto di diploma non inferiore a 42/60;

b) iscritti agli anni successivi al primo: avere superato ad una determinata data il numero medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso. Qualora il numero medio di annualità in un corso di studi calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui al comma 2, si applicherà come limite quello indicato da quest'ultimo.

2. In casi eccezionali, nell'impossibilità di adottare il metodo di cui al comma 1, lettera b), per l'assenza delle relative informazioni, le regioni e le università possono utilizzare in alternativa, per gli interventi di rispettiva competenza, i seguenti requisiti:

a) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su un singolo periodo didattico: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno una annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualità, almeno due annualità negli altri casi;

b) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su due periodi didattici ognuno dei quali si conclude con una prova di esame: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno due annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualità, almeno tre annualità negli altri casi;

c) iscritti al terzo e al quarto anno di corso, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno la metà più uno del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;

d) iscritti all'ultimo anno di corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il sessanta per cento del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;

e) iscritti al primo anno fuori corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il sessantasei per cento del numero complessivo delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto.

3. Al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione, i requisiti di merito stabiliti dal presente articolo, ad eccezione di quelli relativi agli immatricolati più favorevoli rispetto ai precedenti, trovano applicazione a partire dall'anno accademico 1998/99. Per l'anno accademico 1997/98 si applicano i requisiti di merito in vigore in quello precedente.

4. Ai soli fini del mantenimento del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, il limite minimo di merito è stabilito in due annualità per ciascun anno accademico.

Articolo 5 - (I criteri per la determinazione della tassa d'iscrizione e dei contributi)

1. Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, commi 14 e 15, le Università statali valutano la condizione economica del nucleo familiare convenzionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, ad eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8, e determinano autonomamente le condizioni di merito.

Articolo 6 - (Criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi)

1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, ai sensi della legge 24.12.1993, n. 537, articolo 5, comma 20.

2. Le università statali stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari sulla base dei principi di cui ai commi successivi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 20.

3. Le università statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze e gli studenti portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.

4. Qualora il numero degli esonerati totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari per effetto dei commi 1 e 3 del presente articolo superi nell'anno accademico 1997/98 l'otto per cento degli iscritti totali al 31 dicembre, le università statali possono determinare per gli studenti idonei eccedenti tale quota modalità di esonero parziale, tenendo conto dell'ordine delle graduatorie. Tale limite è elevato al nove per cento nell'anno accademico 1998/99 e al dieci per cento nel 1999/2000.

5. Le università statali possono esonerare totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa continuativa che si iscrivono ai corsi di laurea e di diploma dopo un periodo di interruzione degli studi, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tali anni essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso stabilito dalle stesse università.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

7. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

8. Le università statali possono determinare altresì ulteriori forme di esonero in particolare per:

a) gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;

b) gli studenti iscritti ai corsi di laurea che concludano gli studi entro i termini legali senza iscrizioni fuori corso o ripetenze;

c) gli studenti che abbiano superato tutte le annualità previste dal piano di studi;

d) gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma.

9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1 e di ulteriori esoneri stabiliti dalle stesse università, tenendo conto degli indirizzi di cui al presente articolo.

10. Le università comunicano annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed all'ufficio studenti del Ministero, entro il 31 maggio, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

Articolo 7 - (Tipologie minime e livelli degli interventi regionali)

1. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diversi sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, è stabilito nel modo seguente:

a) studenti fuori sede: lire 6.500.000;

b) studenti pendolari: lire 3.600.000;

c) studenti in sede: lire 2.700.000 + un pasto giornaliero gratuito.

2. L'importo della borsa di studio può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. Le borse di studio possono essere integrate al fine di agevolare la partecipazione di borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo modalità stabilite dalle regioni.

3. Le regioni promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed all'ufficio studenti del Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo della borsa precedentemente indicato, le regioni sono autorizzate a ridurre corrispondentemente l'importo di cui al comma 1.

4. Qualora le regioni siano in grado di assicurare i servizi di vitto ed alloggio gratuitamente e ad una distanza adeguata rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse è così determinato: studenti fuori sede: alloggio o vitto (2 pasti giornalieri) + 4.300.000

alloggio e vitto (2 pasti giornalieri) + 2.100.000

studenti pendolari: vitto (1 pasto giornaliero) + lire 2.800.000

5. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore delle condizione economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 3, comma 8. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo. Per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente i servizi di vitto ed alloggio, la riduzione può essere determinata sino ad un massimo di lire 2.100.000.

6. A partire dall'anno accademico 1998/99 gli importi precedentemente indicati sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

7. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.

8. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalità di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.

Articolo 8 - (Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa)

1. Le regioni perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione e comunicheranno alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari e all'ufficio studenti del Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.

2. Le regioni provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, secondo gli indirizzi previsti dallalegge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 25, comma 2.

3. Le regioni curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa. Le regioni sono tenute annualmente a comunicare il costo unitario medio per ciascun centro di spesa della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed a curarne la relativa pubblicizzazione.

4. Il servizio di ristorazione, nelle sue diverse modalità di erogazione, deve essere fruito al costo medio effettivo di ciascun organismo regionale di gestione, determinato secondo criteri stabiliti dalle regioni, che tengano conto sia delle spese correnti che degli oneri di ammortamento dei beni di investimento.

5. Le regioni possono determinare altresì tariffe differenziate per gli studenti, per ciascuna tipologia del servizio, sulla base di criteri di merito e delle condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima definita sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali. Nel periodo di vigenza del presente decreto, ai fini del calcolo della tariffa minima per un pasto completo per gli studenti universitari, si assume convenzionalmente un costo medio di riferimento pari a lire 8.500. A partire dall'anno accademico 1998/99 tale importo è aggiornato annualmente sulla base dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo, come stabilito all'articolo 7, comma 6.

6. Qualora le tariffe minime già approvate dalle regioni e dagli organismi regionali di gestione per l'anno accademico 1996/97 siano superiori all'importo minimo determinato ai sensi del comma 5, le stesse si intendono confermate. Gli eventuali aumenti delle tariffe minime, derivanti dall'applicazione del comma precedente, entrano in vigore nell'anno accademico 1997/98 secondo tempi e modalità definiti dalle regioni.

7. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dalle regioni.

8. Gli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione attivati presso le università, i borsisti delle università e degli enti pubblici di ricerca, i frequentanti il dottorato di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.

9. Le regioni possono ammettere a fruire dei servizi di ristorazione anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima deve essere pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.

Articolo 9 - (Contributi per la mobilità internazionale degli studenti)

1. Le università possono concedere contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, ad integrazione delle borse ottenute, con particolare attenzione per gli studenti risultati idonei per la concessione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8. Le università e le regioni possono offrire supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero ed agli studenti stranieri in Italia. Le università e le regioni concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 10 - (Borse di studio concesse dalle università)

1. Le università possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.

2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni.

3. Le università possono concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, nonché borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA N. 1 [1] [2]

LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE

1. L'indicatore della condizione economica è definito con modalità specifiche sulla base della natura del reddito nel modo seguente:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

b) redditi da lavoro autonomo:

b1) impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento;

b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

c) redditi da partecipazione in società di capitale:

c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;

c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate nel modo seguente:

S.p.a. o S.a.p.a.: il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di azioni possedute sul capitale sociale;

S.r.l.: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale;

d) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazioni tra persone e assimilate, in impresa familiare: il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dalla impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili;

e) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: il reddito è determinato in base alla redditività per ettaro e per capo di allevamento, riferita alla regione in cui l'attività è collocata, indicata nellatabella n. 2. Da tali importi sono dedotti i costi relativi al personale dipendente, quali risultano dalla dichiarazione annuale dei sostituti di imposta dell'impresa agricola e/o di allevamento, e dei canoni di affitto dei terreni agricoli e forestali. Non sono presi in considerazione i redditi relativi ai terreni non coltivati nonché dei terreni destinati a colture foraggere e di cereali reimpiegati nell'alimentazione del bestiame dell'impresa di allevamento.

Per i redditi relativi alle superfici forestali e dei terreni aziendali investiti a boschi si fa riferimento ai redditi imponibili IRPEF;

f) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

g) altri redditi imponibili IRPEF: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

h) i redditi percepiti all'estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF.

2. Ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica non si tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Alla somma dei valori di cui al comma 1 si sottrae il valore totale dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare convenzionale quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

4. Per la valutazione della condizione economica ai fini della determinazione delle tasse e dei contributi, le università possono utilizzare per i redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento, in alternativa alle modalità indicate al precedente punto e), la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale dipendente, quali risultano dalla dichiarazione annuale dei sostituti di imposta della impresa agricola e/o allevamento. Per il 1997 si fa riferimento alla base imponibile figurativa dell'IRAP calcolata al fine del versamento dell'acconto di imposta dell'anno 1998, come previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Per la valutazione della condizione economica ai fini della determinazione delle tasse e dei contributi, le università possono utilizzare per i redditi di impresa individuale, esercizio di arti o professioni, per i redditi da partecipazioni in S.r.l., per i redditi derivanti da società di persone, di associazione tra persone e assimilate, da impresa familiare, in alternativa alle modalità indicate ai precedenti punti b1), c2) e d), il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

6. Per i redditi di cui al comma 1, si fa riferimento a quelli percepiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. Per l'IRPEF, di cui al comma 3, si fa riferimento a quella netta dovuta nel corrispondente periodo di imposta.

7. L'indicatore della condizione patrimoniale è definito con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti o professioni:

a) patrimonio immobiliare:

a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini ICI. Le regioni e le università stabiliscono, per gli interventi di rispettiva competenza, i criteri per la valutazione degli immobili di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dispongano a titolo di nuda proprietà;

a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

b) patrimonio mobiliare:

b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della borsa valori di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda secondo l'ultima quotazione della borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione;

b4) partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione patrimoniale solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

8. I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro.

9. Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica e/o dell'indicatore della condizione patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo degli indicatori stessi.

10. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.

11. I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati secondo le stesse modalità di cui agli articoli 1 e 2, nonché all'art. 3, commi 1 e 2, ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, aggiornato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto, per Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto. I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella n. 3 e sono aggiornati annualmente entro il 28 febbraio con decreto del Ministro.

12. Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.

TABELLA N. 2 [3]

FONTI: INEA - ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Studio per la determinazione degli indicatori economici da utilizzare in sede di quantificazione della condizione economica di coloro che chiedono l'accesso ai benefici previsti dall'art. 4 della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991

Redditi Lordi Ordinari (*) 1997, per regione amministrativa e criterio di produzione CEE

Regione Produzioni

Frumento tenero Frumento duro Segale Orzo Avena Mais Riso Altri cereali Legumi secchi Patate Barbabietola da zucchero Sarchiate foraggere Tabacco Colza e ravizzone Girasole Soia

Valle d'Aosta 442.557 414.354 273.850 218.719 401.176 426.925 1.507.848 387.875 1.435.766 2.545.166 2.030.822 400.270 1.730.134 174.036 336.832 338.323

Piemonte 597.302 706.685 535.583 680.604 645.358 837.142 1.744.400 632.820 3.456.072 3.243.484 3.184.149 262.545 3.887.407 347.992 778.833 1.130.397

Lombardia 910.305 706.387 546.143 728.535 699.923 1.086.854 1.653.234 576.834 1.835.674 5.666.462 3.958.372 286.471 2.424.973 243.311 780.687 969.081

Trentino 184.807 429.176 145.618 165.582 251.495 261.615 1.039.038 213.064 940.713 3.041.532 2.209.643 633.676 2.531.536 164.571 513.183 570.827

Alto Adige 422.576 689.790 330.223 268.892 454.632 744.339 1.039.038 268.233 1.049.993 4.023.553 2.350.092 412.932 2.531.536 178.171 617.856 662.044

Veneto 1.243.072 1.491.373 720.719 1.184.269 993.321 1.856.724 2.173.571 747.383 3.333.084 2.981.766 3.795.951 414.747 4.385.178 696.677 1.281.902 1.916.515

Friuli - V.G. 981.296 1.260.043 630.229 758.535 853.693 1.159.412 3.151.899 545.103 2.453.444 5.507.430 2.533.800 509.832 5.281.358 358.876 827.701 1.233.196

Liguria 542.338 637.600 387.469 410.385 506.649 814.934 2.261.741 523.356 2.187.807 2.504.080 3.047.706 442.693 4.074.347 209.019 669.777 754.492

Emilia - R. 1.070.072 1.707.568 782.448 925.146 839.640 1.723.691 1.628.511 1.537.665 2.966.085 3.552.408. 3.005.659 186.750 2.500.998 445.797 964.298 1.760.396

Toscana 762.593 672.646 417.127 558.296 705.211 1.339.211 1.917.662 918.578 1.204.626 2.711.124 2.218.687 262.479 3.824.949 394.391 897.424 931.724

Marche 825.585 817.148 537.433 532.193 735.846 1.073.137 1.457.817 637.951 1.665.043 3.677.736 2.070.444 371.563 5.278.610 442.535 915.368 1.108.525

Umbria 742.754 888.103 430.913 712.796 762.943 1.293.810 1.450.323 1.090.459 1.517.003 4.995.819 2.216.641 540.484 9.179.452 673.603 1.201.948 1.523.350

Lazio 723.799 545.811 594.439 674.750 821.860 1.425.325 2.194.372 773.942 1.463.518 4.827.316 2.277.161 209.518 5.603.756 614.549 1.088.471 1.341.653

Abruzzo 543.877 485.391 497.238 624.482 686.783 846.949 1.282.196 628.672 1.379.028 4.848.785 3.432.706 409.994 6.225.351 417.676 844.723 1.021.538

Molise 458.732 339.407 398.538 449.163 723.172 642.545 1.321.943 564.308 1.106.845 1.851.321 4.707.542 324.263 5.579.862 421.008 899.534 1.007.164

Campania 668.357 579.366 526.917 729.023 786.971 991.874 1.955.663 641.690 2.273.992 5.921.156 3.512.977 385.298 7.580.240 598.836 1.011.252 1.259.048

Calabria 341.788 208.353 237.289 553.783 639.840 918.004 1.934.881 364.110 1.378.994 4.173.387 5.229.377 491.031 5.353.352 242.300 618.844 967.029

Puglia 348.585 288.122 354.459 469.187 601.138 800.731 1.898.069 547.283 1.105.673 5.100.497 4.751.295 273.561 5.462.058 425.064 908.219 907.267

Basilicata 359.715 314.009 387.977 409.373 554.160 1.082.171 1.930.603 440.276 1.222.438 2.325.644 4.992.525 307.059 4.914.568 384.437 625.003 822.674

Sicilia 203.961 184.196 275.436 484.098 541.030 1.260.866 1.945.950 497.844 733.803 4.669.724 3.676.634 244.135 2.626.756 125.986 497.977 735.055

Sardegna 155.782 216.516 198.247 377.455 486.868 1.581.074 2.045.010 349.302 667.159 4.343.028 4.184.059 299.693 2.248.090 407.089 586.131 763.692

Regione Produzioni

Piante aromatiche Altre industriali Ortaggi in pieno campo Ortaggi in orto stabile Ortaggi in serra Fiori in piena aria Fiori in serra Prati temporanei Erbai Sementi e piantine Altri seminativi Set-aside Prati permanenti Pascoli magri Frutta fresca Actinidia

Valle d'Aosta 6.755.701 977.534 4.327.839 10.132.938 20.035.751 26.806.747 170.239.690 455.852 503.030 8.209.273 200.373 325.344 600.167 26.951 10.991.488 2.088.910

Piemonte 5.499.718 2.643.703 5.736.189 16.064.232 33.364.079 45.500.697 182.211.595 435.907 483.827 9.791.322 530.938 673.968 528.212 73.562 2.973.870 5.125.750

Lombardia 6.978.157 2.313.101 9.634.175 21.511.578 47.122.547 32.664.548 174.534.599 949.713 637.889 11.138.709 512.346 835.966 539.815 27.666 2.604.195 4.483.346

Trentino 7.000.914 1.449.493 7.160.295 16.627.511 36.659.428 63.730.147 163.169.426 712.870 577.538 6.401.350 239.647 434.770 574.243 24.998 15.649.069 5.985.939

Alto Adige 7.000.914 1.449.493 7.803.502 16.970.539 41.525.301 59.647.393 173.124.119 722.483 590.688 6.716.487 370.652 434.770 597.067 32.074 15.066.449 7.435.251

Veneto 6.364.984 2.509.140 5.489.036 18.713.522 47.912.390 58.321.052 269.300.453 787.449 578.499 11.905.98 392.086 974.763 557.946 31.482 2.697.201 4.927.497

Friuli - V.G. 7.906.551 2.389.423 5.649.983 19.695.212 15.192.577 69.748.531 172.687.784 904.125 698.062 9.963.543 337.677 799.306 715.745 85.790 1.566.721 2.307.267

Liguria 22.813.881 2.370.378 11.439.544 26.231.177 43.769.085 96.499.646 240.531.486 343.996 548.355 98.144.636 419.579 471.245 126.826 43.383 5.172.889 5.694.528

Emilia - R. 7.022.333 2.433.769 6.371.829 15.975.070 61.251.238 55.250.008 281.911.574 291.845 185.676 11.096.067 670.677 666.022 392.370 72.352 3.494.977 5.818.845

Toscana 9.184.312 2.333.826 7.768.264 15.711.737 31.246.233 45.755.702 245.003.630 205.132 232.496 10.650.860 286.970 611.253 556.072 25.245 4.826.653 5.605.202

Marche 7.035.273 1.873.568 9.077.643 19.016.456 60.413.909 30.969.333 204.854.788 477.132 403.016 8.057.728 293.166 529.673 544.376 31.247 5.064.392 4.438.049

Umbria 7.286.833 2.100.163 6.228.550 14.779.921 41.667.638 33.004.992 225.959.225 194.035 240.735 6.427.456 1.042.115 503.214 421.462 17.871 8.626.387 3.925.115

Lazio 9.931.569 2.898.280 10.044.499 37.444.670 64.145.177 37.569.041 299.013.141 491.844 479.064 9.878.611 242.526 540.503 375.017 23.825 2.839.822 5.884.989

Abruzzo 7.613.258 1.869.476 7.282.974 13.177.736 35.008.264 36.601.224 207.836.771 291.159 380.622 8.772.924 305.592 448.088 322.681 46.128 2.022.648 4.160.832

Molise 5.004.817 1.559.742 7.435.788 10.922.875 26.964.868 36.453.481 206.895.594 339.673 467.408 6.985.611 316.505 421.326 321.195 39.500 2.723.060 3.013.277

Campania 9.115.206 2.794.573 6.612.725 20.890.132 106.327.546 59.758.864 258.416.084 249.235 315.432 12.105.246 274.902 529.075 337.659 40.234 2.343.686 6.045.922

Calabria 3.963.876 2.589.010 6.841.311 14.307.557 58.555.751 33.997.526 261.373.655 151.288 278.332 11.935.415 418.310 261.541 252.632 28.870 2.159.314 6.440.722

Puglia 9.091.599 2.235.998 4.897.466 18.109.970 51.016.954 47.603.832 195.775.351 482.470 214.249 11.252.254 512.068 265.796 298.379 33.380 2.087.903 4.838.329

Basilicata 4.526.132 2.282.934 6.229.321 16.706.688 42.992.751 37.662.526 222.689.134 479.536 486.808 10.937.779 256.337 221.647 329.938 44.312 1.764.643 4.762.892

Sicilia 4.767.242 2.360.106 8.919.947 19.094.617 41.772.585 49.594.021 213.630.409 195.575 346.739 10.803.057 291.987 227.007 312.419 34.832 1.581.686 4.203.054

Sardegna 25.069.644 1.964.513 5.838.436 9.140.540 49.696.638 123.859.662 462.365.362 181.439 367.712 10.164.870 216.339 217.874 351.817 33.512 1.392.495 3.049.070

(*) Valori in lire riferiti all'ettaro o al capo di bestiame, ad eccezionedi funghi, volatili ed api riferiti rispettivamente a 100 mq, 100 capi e 1 arnia.

Regione Produzioni

Frutta a guscio Agrumi Olive da tavola Olive da olio Uva da vino doc Uva da vino comune Uva da tavola Vivai Altre legnose Altre legnose in serra Funghi Equini Bovini < 1 anno Bovini 1-2 anni maschi Bovini 1-2 anni femmine Bovini > 2 anni maschi

Valle d'Aosta 2.248.035 0 2.076.368 1.284.385 2.250.899 4.661.632 46.110 63.542.512 722.462 7.727.384 9.561.745 396.166 284.839 372.787 206.652 198.202

Piemonte 5.201.361 0 1.388.561 1.767.743 5.921.143 10.344.097 840.220 27.715.677 1.283.360 13.163.089 10.537.302 565.559 375.793 506.132 247.192 292.628

Lombardia 4.804.496 0 1.277.220 1.614.916 4.673.301 7.232.614 472.850 37.018.983 3.012.762 10.804.520 10.150.176 560.114 256.780 439.167 190.390 314.118

Trentino 2.473.512 0 1.805.404 1.145.646 6.421.937 6.966.657 1.529.710 37.337.908 2.133.503 10.879.420 8.308.756 465.902 460.677 514.341 293.812 386.968

Alto Adige 2.473.745 0 2.276.221 1.342.940 6.617.778 7.753.431 1.637.462 38.750.591 2.283.299 10.879.420 8.308.756 436.476 432.383 571.583 317.031 384.405

Veneto 5.311.632 0 713.185 818.305 1.890.649 4.259.547 3.635.741 38.890.184 4.802.354 12.215.464 5.000.114 648.758 388.264 482.823 251.841 316.888

Friuli - V.G. 3.052.381 0 1.318.396 1.898.507 3.336.857 5.530.970 987.913 43.913.267 2.252.863 12.970.617 10.812.186 527.132 285.152 425.544 142.787 275.166

Liguria 1.658.628 2.745.930 910.065 2.516.499 6.661.938 5.489.216 2.108.691 44.358.961 2.782.467 152.703.868 12.357.089 528.610 272.642 346.379 156.850 185.001

Emilia - R. 7.040.358 0 1.711.683 3.549.333 3.823.508 6.703.352 1.061.165 29.492.411 2.927.868 16.831.339 10.252.699 397.703 268.843 442.783 293.242 320.504

Toscana 2.859.402 1.844.660 1.454.689 1.855.522 3.582.243 3.839.840 593.522 33.897.189 3.909.392 25.872.728 10.125.795 441.650 351.331 423.317 260.873 267.428

Marche 2.730.174 2.480.662 3.626.613 4.372.806 3.512.814 5.632.014 1.058.608 25.754.013 1.563.746 8.897.020 5.785.067 447.300 248.700 418.862 225.110 260.077

Umbria 2.228.211 0 1.787.623 1.970.163 2.006.466 2.789.777 772.295 25.664.067 2.726.321 16.405.308 5.721.885 552.922 430.188 511.206 268.873 292.180

Lazio 3.739.702 3.790.177 40.95.483 3.741.491 2.508.686 3.444.418 2.187.170 32.065.966 2.394.717 12.850.238 10.536.840 678.713 212.266 327.397 249.951 266.161

Abruzzo 2.188.059 2.701.591 3.758.576 2.737.054 2.861.486 4.771.192 4.112.671 35.973.251 2.741.264 15.021.595 7.485.861 446.055 312.044 386.358 162.757 247.855

Molise 4.209.375 0 3.957.840 1.979.569 2.747.347 2.924.612 3.736.277 32.100.533 1.368.600 13.297.402 7.663.114 484.790 312.341 372.744 101.615 232.330

Campania 4.688.255 8.837.238 4.771.815 2.309.449 2.621.492 3.436.956 2.221.533 192.212.204 3.169.505 11.444.371 2.422.087 592.152 192.943 490.430 135.353 264.037

Calabria 2.467.981 9.281.079 8.103.195 1.827.768 2.501.464 4.911.473 3.696.618 61.994.579 2.331.787 12.066.955 8.882.939 596.958 330.170 391.655 156.820 263.026

Puglia 3.115.408 6.940.724 5.605.031 2.533.836 1.567.877 3.353.021 5.422.284 52.824.024 1.638.064 23.313.601 3.111.685 554.506 316.355 475.282 168.484 298.798

Basilicata 5.082.685 8.094.510 5.837.492 1.999.840 3.893.647 4.471.823 12.290.388 34.170.086 2.131.300 14.267.582 11.594.400 577.506 329.937 436.930 105.537 278.717

Sicilia 2.547.807 7.767.740 3.828.080 2.125.963 1.384.358 3.614.665 4.688.443 42.482.356 1.029.796 7.232.570 7.348.899 614.928 294.664 441.931 140.921 262.776

Sardegna 1.942.747 5.263.502 3.029.026 2.228.691 2.336.188 3.959.802 1.799.176 150.945.378 2.174.856 11.610.789 6.690.953 491.756 279.600 426.060 102.511 224.502

Regione Produzioni

Bovini > 2 anni femmine Vacche da latte Altre vacche Pecore Altri ovini Capre Altri caprini Suini < 20 Kg (lattonzoli) Scrofe > 50 Kg Altri suini Polli da carne Galline ovaiole Altri volatili Coniglie madri Api

Valle d'Aosta 292.605 826.018 591.041 107.297 35.581 89.870 40.198 62.958 218.598 54.631 163.248 155.090 73.359 67.444 89.636

Piemonte 409.851 956.511 611.519 115.470 30.189 128.702 45.718 91.201 348.380 71.309 198.198 175.335 85.091 68.020 74.546

Lombardia 480.666 1.118.976 623.194 103.392 33.698 132.144 55.537 93.366 343.406 70.594 157.419 208.434 158.847 52.947 84.739

Trentino 522.750 812.632 689.338 98.698 31.302 94.525 36.115 58.633 223.151 64.906 141.796 192.870 129.468 63.255 81.339

Alto Adige 513.672 823.906 724.285 95.607 28.982 92.230 33.951 59.385 232.042 63.333 144.335 221.455 126.468 61.255 81.268

Veneto 408.220 1.036.032 656.169 98.413 32.061 132.599 39.542 88.743 366.291 80.577 227.665 240.859 121.553 50.276 97.609

Friuli - V.G. 266.707 1.034.802 589.931 94.542 27.403 97.154 43.003 74.152 309.579 75.388 144.981 261.318 109.189 50.577 80.272

Liguria 252.368 944.251 547.166 97.452 25.195 101.553 37.463 62.107 256.012 53.824 223.514 173.794 60.091 54.692 98.019

Emilia - R. 473.135 1.243.231 582.044 120.590 32.612 134.857 41.053 76.682 354.782 104.670 231.083 225.897 230.422 56.496 46.896

Toscana 423.519 759.257 605.631 111.437 28.946 102.865 32.008 58.179 278.181 61.944 183.928 214.140 207.902 44.738 92.782

Marche 377.795 1.041.478 550.883 87.485 25.102 108.596 28.980 47.324 288.933 57.652 236.240 180.141 263.016 46.417 75.077

Umbria 467.314 950.436 636.208 123.226 17.703 110.204 34.372 68.648 241.631 55.660 166.140 234.571 270.468 47.990 74.769

Lazio 416.995 1.077.460 556.335 121.778 24.200 121.656 33.592 83.979 331.737 75.556 218.010 260.194 175.082 75.589 91.826

Abruzzo 375.647 940.716 439.372 89.388 17.255 65.823 34.549 63.717 271.981 66.572 188.675 173.362 139.428 54.923 69.320

Molise 269.242 955.937 541.188 72.802 18.592 63.152 22.138 45.247 224.230 54.407 244.958 194.903 126.082 67.176 73.883

Campania 368.635 879.804 652.164 73.044 27.275 60.428 21.793 60.308 228.795 66.921 121.025 166.834 129.210 40.927 63.861

Calabria 288.687 818.823 355.821 78.069 23.265 71.128 20.058 61.253 221.289 45.163 139.730 228.829 119.437 32.309 91.456

Puglia 376.765 739.865 672.637 91.567 24.708 51.636 22.700 54.421 247.355 62.356 137.703 240.086 132.094 35.242 86.654

Basilicata 255.243 778.874 462.609 116.059 24.778 76.979 23.344 52.077 276.504 62.044 107.765 212.882 123.289 36.419 93.288

Sicilia 372.763 841.073 409.165 85.052 25.603 51.414 24.777 47.634 232.030 55.262 106.191 169.646 128.693 58.365 82.214

Sardegna 269.120 754.329 404.492 84.604 25.232 74.613 22.565 55.733 253.665 61.854 118.149 221.858 163.693 63.606 86.413

(*) Valori in lire riferiti all'ettaro o al capo di bestiame, ad eccezionedi funghi, volatili ed api riferiti rispettivamente a 100 mq, 100 capi e 1 arnia.

TABELLA N. 3 [4] -

COEFFICIENTI DI CORREZIONE IN RELAZIONE AL VALORE DEL REDDITO MEDIO NAZIONALE A PARITÀ DI POTERE D'ACQUISTO

NAZIONE coeff. rival.

Afganistan 24,2

Albania 6,95

Algeria 3,56

Angola 12,1

Antigua e Barbuta 2,16

Arabia Saudita 2,07

Argentina 2,17

Armenia 11,15

Australia 1

Azerbaigian 11,59

Bahamas 1,22

Bahrein 3,21

Bangladesh 14,55

Barbados 1,75

Belarus 4,11

Belize 3,46

Benin 11,42

Bhutan 15,02

Bolivia 7,69

Botswana 3,61

Brasile 3,61

Brunei 0,64

Bulgaria 4,27

Burchina Faso 24,33

Burundi 27,74

Cambogia 17,86

Camerun 9,13

Canada 0,9

Capoverde Isole 10,4

Chad 27,66

Cile 2,12

Cina (Repubbl. Pop. Cinese) 7,44

Cipro 1,48

Colombia 3,17

Comore (Isole) 14,17

Congo 8,03

Corea del Nord - R.P. Corea 4,88

Corea del Sud - R. di Corea 1,82

Costa D'Avorio 11,61

Costarica 3,27

Croazia 4,89

Cuba 6,45

Dominica 3,16

Egitto 5,03

El Salvator 8,01

Emirati Arabi Uniti 1,21

Ecuador 4,19

Eritrea 20,17

Estonia 4,51

Etiopia 45,45

Fiji (Isole) 3,36

Filippine 7,22

Gabon 5,32

Gambia 20,26

Georgia 12,22

Ghana 9,88

Giamaica 5,07

Giappone 0,9

Gibuti 15,25

Giordania 4,62

Grenada 3,77

Guatemala 6,04

Guinea 17,55

Guinea - Bissau 24,42

Guinea Equatoriale 11,57

Guyana 7,1

Haiti 21,61

Honduras 9,45

Hong Kong 0,87

India 14,36

Indonesia 5,18

Iran 3,36

Iraq 6,13

Islanda 0,94

Isole Mauritius 1,47

Isole Salomone 9,14

Israele 1,21

Kazakistan 5,9

Kenya 13,79

Kuwait 0,89

Kyrgyzstan 10,03

Laos 7,8

Latvia 5,81

Lesotho 17,47

Libano 3,98

Liberia 22,97

Libia 3,16

Lituania 4,83

Macedonia 4,88

Madagascar 27,9

Malawi 27,9

Malaysia 2,18

Maldive 8,8

Mali 35,66

Malta 1,49

Marocco 5,26

Mauritiana 12,6

Messico 2,62

Moldavia 12,29

Mongolia 5,14

Mozambico 19,64

Myanmar 18,42

Namibia 4,81

Nepal 17,3

Nicaragua 12,26

Niger 24,6

Nigeria 14,33

Norvegia 0,91

Nuova Zelanda 1,15

Oman 1,92

Pakistan 0,99

Panama 3,17

Papua Nuova Guinea 6,86

Paraguay 5,48

Perù 5,31

Polonia 3,87

Qatar 1,05

Rep. Centro Africana 17,14

Repubblica Ceca 2,1

Repubblica Dominicana 6,38

Romania 4,8

Russia (Federazione) 4,01

Rwanda 55,01

Saint Kitts e Nevis 2,05

Saint Vincent 3,43

Samoa (Western) 7,1

Santa Lucia 3,13

Sao Tome e Principe 11,36

Senegal 12,13

Seychelles 2,45

Sierra Leone 30,11

Singapore 0,92

Siria 3,59

Slovacca Repubblica 3,03

Slovenia 1,86

Somalia 27,2

Sri Lanka 5,91

Sud Africana, Repubblica 4,51

Sudan 17,86

Suriname 4,11

Svizzera 0,78

Swaziland 6,86

Tailandia 2,73

Tajikistan 17,33

Tanzania 30,93

Togo 17,46

Trinitad e Tobago 2,12

Tunisia 3,64

Turchia 3,73

Turkmenistan 5,58

Ucraina 7,12

Uganda 14,13

Ungheria 3,01

Uruguay 2,87

Usa 0,73

Uzbekistan 7,94

Vanuatu 8,51

Venezuela 2,38

Vietnam 16,03

Yemen 24,05

Zaire 45,14

Zambia 20,13

Zimbabwe 8,82

Fonte dati dell'ONU del 1997 riferita ai redditi del 1994: UNDP (United Nations Development Programme), Human Development Report 1997, Oxford University Press, New-Oxford, 1997.

Note:

1 Tabella sostituita dall'art. 1, D.M. 26 maggio 1998.

2 Le disposizioni della presente tabella restano confermate anche per gli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001, a norma dell'art. 1, D.M. 23 aprile 1999 e dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2000.

3 Tabella sostituita dall'art. 1, D.M. 26 maggio 1998. Successivamente l'art. 1, D.M. 23 aprile 1999 ha annullato la tabella 2 di cui all'art. 1, D.M. 26 maggio 1998, a partire dall'anno accademico 1999/2000.

4 Tabella sostituita dall'art. 1, D.M. 26 maggio 1998. Per le modifiche alla presente tabella in attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 39, D.Lgs. 286/1998, a partire dall'anno accademico 1999/2000, vedi l'art. 1, D.M. 23 aprile 1999.

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