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D.P.R. 04-03-1982, n. 371 Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'art. 86, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'annesso schema-tipo di regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, vistato dal Ministro proponente.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Titolo I

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

L'esercizio finanziario delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Con la denominazione Università devono intendersi ricompresi nel presente regolamento gli istituti di istruzione universitaria.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre.

La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

La gestione finanziaria del dipartimento è disciplinata nel titolo V.

Le Università sono tenute a redigere un preventivo finanziario consolidato strutturato per categorie per la riassunzione delle previsioni delle gestioni proprie, di quelle delle aziende agrarie, dei dipartimenti ed altre.

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Art. 2 - Criteri di formazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza: l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell'Università nel periodo di riferimento.

Il bilancio di previsione è predisposto, sulla base delle linee programmatiche indicate dalle autorità accademiche, dal direttore amministrativo, coadiuvato dal direttore della ragioneria, e presentato al consiglio di amministrazione dal rettore entro il 15 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso, nonchè la consistenza del personale in servizio. Alla relazione rettorale è allegata quella prevista dall'art. 98 del presente regolamento.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice meccanografico secondo le modalità indicate nell'allegato H al presente regolamento. Le modalità relative alla codificazione potranno essere variate con decreto del Ministero del tesoro.

Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere inviata al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro per conoscenza entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del consiglio di amministrazione [1].

L'Università trasmette al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del tesoro entro il 31 dicembre una previsione annuale degli incassi e dei pagamenti previsti per l'anno successivo, distintamente per titoli e categorie per le entrate e per le spese [1].

Le aziende agrarie sono tenute alla compilazione di un bilancio di previsione secondo lo schema di cui all'allegato N. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 3 - Integrità e universalità del bilancio

Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

I bilanci dei dipartimenti, delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, devono essere allegati al bilancio dell'Università ed i totali complessivi delle relative entrate e spese previste riportati in appositi capitoli rispettivamente dei titoli VII e IV.

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Art. 4 - Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate contributive;

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;

Titolo III - Entrate diverse;

Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti;

Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitali;

Titolo VI - Entrate derivanti da accensione di prestiti [1];

Titolo VII - Partite di giro e contabilità speciali.

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli;

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni;

Titolo IV - Partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

La classificazione di cui ai precedenti commi è quella indicata nello schema di bilancio di cui all'allegato A del presente regolamento.

Tale schema è vincolante per la ripartizione in categorie, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze delle singole Università.

Note:

1 Capoverso modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 5 - Contenuto del bilancio

Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

I contributi del Ministero della pubblica istruzione per funzionamento, attrezzature didattiche e dotazioni librarie e quello per la ricerca scientifica, non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero stesso non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.

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Art. 6 - Quadro riassuntivo

Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto in conformità all'allegato B nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli e categorie.

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Art. 7 - Avanzo e disavanzo di amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, redatta in conformità dell'allegato E. L'avanzo di amministrazione è iscritto come prima voce del bilancio. Ai fini della sua utilizzazione si provvede con apposita deliberazione quando ne sia dimostrata l'effettiva consistenza ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Il Consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.

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Art. 8 - Fondo di riserva

Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonchè per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il 5% delle complessive spese correnti previste.

Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.

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Art. 9 - Variazioni e storni di bilancio

Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Nei casi di urgenza può provvedere il rettore, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del consiglio di amministrazione.

Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonchè tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

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Capo II

ENTRATE

Art. 10 - Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando l'Università appura la ragione del suo credito e la persona debitrice ed è iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati al servizio ragioneria per le annotazioni nelle apposite scritture.

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

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Art. 11 - Riscossione delle entrate

Le entrate sono riscosse dall'istituto o azienda di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso.

Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto istituto.

Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università sono annotate in apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il trentesimo giorno dal loro arrivo previa emissione di reversale di incasso.

Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati, provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'istituto cassiere con le modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento.

Ai terzi debitori sarà rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.

E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente.

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Art. 12 - Reversali d'incasso

Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal rettore, dal direttore amministrativo e dal direttore di ragioneria, o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano.

Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario [1];

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del debitore;

e) causale della riscossione;

f) importo in cifre e in lettere;

g) data di emissione.

Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".

Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.

Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Università per l'annullamento e la riemissione in conto residui.

Note:

1 Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 13 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate

Il direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la personale sua responsabilità, affinchè l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.

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Capo III

SPESE

Art. 14 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni

La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento [1].

Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del consiglio di amministrazione, il quale può delegare anche il rettore ed il direttore amministrativo, prefissando, per entrambi, i rispettivi limiti.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.

Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

Fanno eccezione quelli relativi:

1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando l'Università ne riconosca la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore ai nove anni.

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia di spesa.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione le somme stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti; delle deliberazioni e delle somme così riportate dovrà essere compilato elenco da allegare al consuntivo.

Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 15 - Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio, devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.

Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti con le osservazioni dell'ufficio di ragioneria a quello di provenienza.

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Art. 16 - Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal competente ufficio amministrativo previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 18, della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonchè sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

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Art. 17 - Ordinazione della spesa

Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

I mandati di pagamento sono firmati dal rettore, dal direttore amministrativo o dal direttore di ragioneria, o dalle persone dagli stessi delegate e che legittimamente li sostituiscano.

I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo del bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del creditore;

e) causale del pagamento;

f) importo in cifre e in lettere;

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione.

Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".

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Art. 18 - Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero da bolletta di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

Tale documentazione è vistata dal direttore amministrativo o da un suo delegato [1].

Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 19 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

L'Università può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonchè mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale [1];

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;

c) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

Note:

1 Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 20 - Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario

I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.

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Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 21 - Affidamento del servizio

Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università, ad un unico istituto di credito di cui all'art. 5, del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università.

La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa dei dipartimenti costituiti nell'Università.

Per l'espletamento di particolari servizi l'Università può avvalersi di conti correnti postali. Unico traente è l'istituto cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Università con cadenza almeno bimestrale.

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Art. 22 - Gestione del fondo per piccole spese

L'economo dell'Università può essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal consiglio di amministrazione e, comunque, di importo non superiore a L. 10.000.000 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo l'economo può provvedere di norma al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonchè di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 1.000.000 previa autorizzazione del direttore amministrativo.

Alla fine dell'esercizio l'economo restituisce, mediante versamento all'istituto cassiere, il fondo di cui al primo comma.

I pagamenti sono annotati dall'economo su apposito registro numerato e vidimato.

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Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 23 - Scritture finanziarie e patrimoniali

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonchè la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare [1].

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali le Università potranno avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi, concordandone le modalità di realizzazione con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 24 - Sistema di scritture

L'Università tiene le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza, da riscossioni e pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

Le scritture indicate alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo devono essere numerate e vidimate in ciascun foglio dal direttore amministrativo o da un suo delegato prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.

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Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 25 - Deliberazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del rettore e dagli allegati, è predisposto dall'ufficio ragioneria almeno 15 giorni prima del termine di cui al successivo quinto comma del presente articolo ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art. 98, da allegare al predetto conto.

La relazione rettorale illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'Università ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio [1].

Nella relazione devono inoltre essere evidenziati:

1) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

2) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo del conto patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei crediti e dei debiti;

4) i risultati generali del conto economico.

Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; unitamente ai bilanci delle gestioni di cui al precedente art. 3 viene trasmesso entro 30 giorni dalla data di deliberazione direttamente alla Corte dei conti, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro per conoscenza [1].

Per le aziende agrarie il conto consuntivo verrà redatto secondo gli schemi di cui agli allegati O, P, Q.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 26 - Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità dell'allegato C.

In particolare per la competenza devono risultare:

a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive [1];

b) le somme accertate o impegnate;

c) le somme riscosse o pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare [1];

Per i residui sono indicati:

a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;

b) le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti;

c) le somme riscosse o pagate in conto residui;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

Note:

1 Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 27 - Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale di cui all'allegato D, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.

Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

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Art. 28 - Conto economico

Il conto economico redatto in conformità dell'allegato F, espone le rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonchè le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.

Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive del conto economico.

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Art. 29 - Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato G la quale evidenzia:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

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Art. 30 - Capitoli aggiunti

Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto.

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Art. 31 - Riaccertamento dei residui

Annualmente l'amministrazione universitaria, sulla base degli elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perchè non più realizzabili o non più dovute nonchè quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione; le singole Università nella loro autonomia regolamentare potranno specificare per il recupero di crediti di modestissima entità da quali forme di riscossione coattiva possa prescindersi [1].

La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.

Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori esprime il suo parere.

La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 32 - Perenzione

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.

I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.

I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

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Capo VII

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 33 - Erogazione di spese su apertura di credito

Le somme assegnate da parte del Ministero della pubblica istruzione all'Università mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

Il rettore, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, vistati dal responsabile del servizio di ragioneria.

La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del bilancio delle Università.

E' vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'Università per tutte le spese che devono, per legge, gravare sulle predette aperture di credito e utilizzare le somme, in deroga anche temporanea, al loro vincolo di destinazione.

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Titolo II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 34 - Beni

I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

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Art. 35 - Inventario dei beni immobili

L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile [1];

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Note:

1 Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 36 - Consegnatari dei beni immobili

I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad agenti dell'Università i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonchè di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del direttore amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato [1].

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 37 - Classificazioni dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1) mobili, arredi, macchine di ufficio;

2) materiale bibliografico;

3) collezioni scientifiche;

4) strumenti tecnici, attrezzature in genere;

5) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

6) fondi pubblici e privati;

7) altri beni mobili.

I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

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Art. 38 - Inventario dei beni mobili

L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e il numero;

d) il valore.

I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.

Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta [1].

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 39 - Consegnatari dei beni mobili

I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili.

In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante o da quello subentrante, nonchè dal direttore amministrativo o dal funzionario da questi all'uopo delegato che assiste alla consegna.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

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Art. 40 - Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.

Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Università sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.

Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.

Sulla scorta degli atti o documenti di carico o scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

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Art. 41 - Ricognizione dei beni mobili

Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari.

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Art. 42 - Materiali di consumo

L'economo provvede alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.

Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

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Art. 43 - Automezzi

I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.

Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.

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Art. 44 - Magazzini di scorta

In sede di adeguamento delle modalità di gestione finanziaria ed amministrativa alle norme del presente regolamento, l'Università, con delibera del consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

Alla relativa normativa si provvede con le forme ed il procedimento per l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

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Art. 45 - Inesigibilità dei crediti

Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo, sentiti i revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

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Titolo III

CONTRATTI

Art. 46 - Norme generali

Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata, a giudizio dell'Università.

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.

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Art. 47 - Limiti di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da specifiche norme di legge che abbiano per destinatari le Università.

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Art. 48 - Deliberazione a contrattare

La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso nonchè la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del consiglio di amministrazione.

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Art. 49 - Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'Università e presso le sedi periferiche.

Esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione.

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Art. 50 - Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, formato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito [1].

Nella lettera di invito dovranno essere inoltre precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione [1].

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'Università ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali.

Il consiglio potrà deliberare la pubblicazione di avvisi, contenenti le opportune notizie relative al contratto e l'indicazione di un termine e delle relative modalità affinchè chi vi abbia interesse possa richiedere di essere invitato alla gara ferma restando la facoltà dell'amministrazione di invitare le ditte e persone ritenute idonee ancorchè non abbiano fatto richiesta di invito [1].

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 51 - Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.

Apposita commissione nominata dal rettore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

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Art. 52 - Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le aggiudicazioni avvengono, sia nel caso di asta pubblica che di licitazione privata, in base ai seguenti criteri:

1) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata, unicamente in base al prezzo più alto, che deve essere comunque superiore a quello eventualmente indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito;

2) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa, unicamente in base al prezzo più basso, ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri e nell'avviso d'asta o lettera d'invito, conformi alle norme di contabilità generale dello Stato.

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Art. 53 - Appalto-concorso

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori e forniture, quando sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori o delle forniture.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro ovvero il piano della fornitura, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto o del piano.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione viene costituita una commissione, la quale, in base all'esame comparativo dei diversi progetti o piani, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, redige un apposito processo verbale.

I processi verbali vengono trasmessi al consiglio di amministrazione che, in base al parere espresso dalla commissione, delibera, con giudizio insindacabile, in ordine all'aggiudicazione o che si proceda ad un nuovo appalto-concorso, con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

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Art. 54 - Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando l'asta o la licitazione non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto dei beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) per gli acquisti all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;

5) per l'acquisto e la locazione di immobili;

6) quando trattasi di forniture o lavori di importo non superiore a lire 40 milioni [1];

7) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione; per importi superiori a lire 100 milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate più imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore a tre.

I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

Note:

1 Numero modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 55 - Stipulazione e approvazione dei contratti

L'Università dà comunicazione della aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il rettore dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento [1].

L'Università provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti [1].

I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio [1].

Un funzionario di carriera amministrativa, deve essere delegato con decreto rettorale, a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria, e ad assistere alle gare pubbliche ed alle licitazioni private, redigendo il relativo verbale.

Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio a norma ed in conformità della legge notarile e di quella del repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 56 - Collaudo dei lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal consiglio di amministrazione [1].

Sia l'individuazione che la nomina del collaudatore potrà essere diversamente disciplinata dalle singole Università [1].

Se i lavori di manutenzione e delle forniture non superi, rispettivamente, lire 50 milioni e lire 10 milioni, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura [1].

Per le apparecchiature, strumenti e simili materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha provveduto all'ordinazione.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 57 - Cauzione

A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

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Art. 58 - Penalità

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione.

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Art. 59 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione dello Stato.

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Art. 60 - Divieto di suddivisione dei lavori e forniture

I contratti di lavori e di forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in più lotti.

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Art. 61 - Spese in economia

Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio le seguenti spese:

1) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti [1];

2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione;

4) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;

5) provviste di genere di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonchè stampa di tabulati circolari e simili;

6) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;

7) spese relative a convegni nazionali ed internazionali organizzati dall'Università [1];

8) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri;

9) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

10) pulizia e disinfezione straordinaria dei locali [1];

11) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

12) spese di rappresentanza.

Per ciascuna specie di spesa il consiglio di amministrazione stabilisce con apposita deliberazione il limite di somme che non potrà eccedere le lire ventimilioni.

L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo dovrà avvenire in conformità ad un regolamento delle spese da farsi in economia da emanarsi nel rispetto della vigente normativa.

L'effettuazione in economia delle spese sopraindicate può essere delegata dal consiglio di amministrazione al direttore amministrativo nei limiti da stabilirsi nel regolamento di cui al precedente comma.

Nel predetto regolamento saranno anche disciplinate le spese in economia degli istituti e dei dipartimenti.

Note:

1 Numero modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 62 - Esecuzione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Università;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'amministrazione [1].

Note:

1 Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Titolo IV

GESTIONE DEGLI ISTITUTI

Capo I

ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 63 - Ambito di applicazione

Sono sottoposti alle norme di cui al presente titolo tutti gli istituti scientifici anche se denominati seminari, laboratori, cliniche.

Alla stessa disciplina sono sottoposti i centri, i servizi, le scuole e i corsi comunque denominati, nonchè le biblioteche; per queste ultime le singole Università potranno, nella loro autonomia regolamentare, introdurre adeguamenti che, fermo restando il modello organizzativo-contabile disciplinato dal presente titolo, si rendano strettamente indispensabili per la particolare natura della gestione.

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Art. 64 - Assegnazioni per attività di ricerca

Le assegnazioni concernenti l'attività di ricerca a singoli docenti o ricercatori sono incluse fra quelle di cui al successivo articolo 69, punto 3). Tuttavia la utilizzazione dei relativi fondi non è assoggettata alla preventiva autorizzazione del consiglio di istituto.

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Capo II

GESTIONE DEI FONDI

Art. 65 - Anticipazione di fondi agli istituti

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'anticipazione di fondi agli istituti nel limite del 40 per cento della somma complessiva stanziata e disponibile per ciascuna voce di bilancio, con possibilità di reintegro durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese [1].

La gestione dei fondi su anticipazione può essere concessa dal consiglio di amministrazione su espressa richiesta del direttore di istituto da effettuarsi entro e non oltre il 30 novembre antecedente l'inizio dell'esercizio finanziario. I pagamenti devono essere effettuati secondo quanto indicato nel successivo art. 66.

La somma anticipata viene resa disponibile per ogni voce di bilancio dall'amministrazione universitaria, comunicata al direttore di istituto e accreditata su un sottoconto aperto presso la banca cassiere, intestato all'istituto medesimo.

Il nominativo e la firma autografa del direttore di istituto, nonchè dell'eventuale delegato, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 67, ultimo comma, autenticata dal rettore, sono comunicati alla banca cassiere.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 66 - Gestione fondi su anticipazioni

Fermo restando le autorizzazioni previste dal successivo articolo 71 del presente regolamento, il direttore di istituto, sotto la propria responsabilità, dispone direttamente, mediante apposito ordine, il pagamento in favore dei creditori, sul conto dell'istituto, nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge, anche in ottemperanza alle norme fiscali; l'ordine estinto, con allegata la relativa documentazione vistata dal direttore e copia del buono di carico, dovrà essere conservato agli atti dell'istituto.

L'istituto cassiere invia mensilmente al direttore di istituto gli ordinativi estinti con la relativa documentazione.

Il direttore di istituto rende conto trimestralmente delle spese effettuate inviando all'amministrazione l'elenco degli ordinativi estinti con la relativa documentazione e i buoni inventariali di carico.

Lo stesso procedimento deve essere seguito per il reintegro ed a chiusura d'esercizio.

Gli ordinativi inestinti al termine dell'esercizio sono restituiti dalla banca all'istituto per il loro annullamento e per la loro successiva riemissione.

Di detti ordinativi viene data comunicazione dal direttore dell'istituto all'amministrazione unitamente al rendiconto annuale.

Qualora sia riscontrata irregolarità nella spesa il direttore amministrativo deve chiedere al direttore d'istituto la regolarizzazione; ove impossibile o in caso di inottemperanza, deve darne immediata notizia al consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti. Sono fatti salvi gli eventuali altri adempimenti di legge [1].

Alla fine dell'esercizio il sottoconto di cui al precedente articolo 65 viene azzerato e le somme residue accreditate al conto generale dell'Università.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 67 - Direttore di istituto

Il direttore dell'istituto è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto stesso, anche se concernente la attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.

Il direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento dell'istituto e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta nell'istituto stesso, con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Il direttore di istituto designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento [1].

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 68 - Consegnatario dei beni

Il direttore dell'istituto è consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali dell'istituto stesso, ad eccezione della diretta responsabilità dei tecnici laureati per le attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione al laboratorio ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli automezzi eventualmente assegnati per esigenze dell'istituto sono dati in consegna al direttore dell'istituto, che risponde del loro uso.

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Art. 69 - Disponibilità dei fondi

Gli istituti possono disporre dei seguenti fondi:

1) dotazione ordinaria di funzionamento;

2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;

3) assegnazioni per la ricerca scientifica;

4) tasse, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato versati dagli studenti;

5) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;

6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;

7) quote di proventi per prestazioni a pagamento;

8) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del consiglio di amministrazione all'attività dell'istituto.

I predetti fondi, contabilizzati nel bilancio dell'Università, sono gestiti dall'amministrazione universitaria in apposite partite contabili intestate a ciascun istituto.

Le spese sui fondi variabili possono essere pagate solo nei limiti degli importi delle riscossioni effettuate.

E' fatto in ogni caso divieto agli istituti di ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria e con le modalità di cui al presente titolo.

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Art. 70 - Spese degli istituti

Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli di ciascuno istituto può essere posta a carico di disponibilità diverse da quelle di cui all'articolo precedente.

Le spese per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza commissionate da terzi sono poste a carico degli specifici finanziamenti allo scopo destinati per contratto o convenzione, entro i limiti dei finanziamenti stessi.

Il consiglio d'amministrazione determina la quota da destinare a titolo di concorso alle spese generali di funzionamento dell'Università.

E' fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione delle autorizzazioni alle missioni dei singoli componenti dell'istituto sulla base dell'apposita regolamentazione deliberata dal senato accademico e delle relative anticipazioni.

E' fatto altresì divieto di procedere a spese per affidamento a personale estraneo all'Università di compiti istituzionali propri del personale dipendente.

Ogni altro affidamento dei compiti di cui sopra deve essere rispondente alle norme di funzionamento dell'Istituto stabilite nell'apposito regolamento rettorale.

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Art. 71 - Impegni di spesa

Per potersi disporre direttamente da parte del direttore spese eccedenti in una sola volta lire 4 milioni oltre l'I.V.A., il consiglio d'istituto deve avere previamente autorizzato la utilizzazione dei fondi e delle strutture a disposizione [1].

Nessun singolo impegno e pagamento è consentito al direttore per spese che eccedano ciascuna i 4 milioni di lire l'I.V.A. senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione [1].

Per il medesimo oggetto è fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa.

E' fatto in ogni caso divieto di assumere impegni per spese a carico di fondi non assegnati o eccedenti le assegnazioni agli istituti.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 72 - Forniture cumulative

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di procedere ad acquisti cumulativi di materiale di uso corrente, gli istituti sono tenuti a rifornirsi negli appositi magazzini ovvero presso i fornitori indicati dall'amministrazione, con le modalità da essa stabilite.

In tali casi la spesa è imputata sui fondi degli istituti interessati.

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Art. 73 - Registro degli impegni e forniture

Ogni istituto deve tenere apposito registro degli impegni di spese fornito dall'amministrazione, preventivamente numerato e vidimato dal direttore amministrativo o da un suo delegato.

Al termine dell'esercizio, o quando ne vanga fatta richiesta, il registro è trasmesso al direttore di ragioneria per il visto di controllo e per la determinazione dei residui passivi.

Ogni istituto, nell'ipotesi di cui all'art. 65, deve tenere altresì apposito registro di cassa, fornito dall'amministrazione, preventivamente numerato e vidimato dal direttore amministrativo o da un suo delegato e nel quale devono essere annotate cronologicamente le disponibilità dei fondi e degli ordini di pagamento.

Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti, il direttore d'istituto potrà emettere ordini di pagamento a proprio favore per somme comunque non eccedenti le L. 200.000 mensili.

Ciascun istituto deve tenere apposito registro per le piccole spese nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordine di pagamento a favore del direttore d'istituto sia le piccole spese effettuate.

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Art. 74 - Spese per pubblicazioni

Le spese per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini dell'istituto possono essere sostenute sui fondi dell'istituto medesimo con le seguenti modalità [1]:

a) tutte le spese per pubblicazioni devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio d'istituto;

b) le pubblicazioni devono riportare la denominazione della Università, quella dell'istituto, l'autore ed il titolo;

c) per le pubblicazioni librarie destinate alla vendita si procede mediante contratto, stipulato con l'editore, soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione e firmato dal rettore.

Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con la annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso 5 esemplari sono iscritti nell'inventario dell'istituto.

Note:

1 Alinea modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 75 - Documenti di spesa

Tutti i documenti di spesa sono annotati nel registro di cui allo art. 73 in corrispondenza dei rispettivi impegni.

Le fatture, note, conti ecc. sono vistate dal direttore dell'istituto, ai fini dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell'esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel presente regolamento [1].

Ad ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili inventariabili ai sensi dell'art. 38 deve essere allegato il buono di carico nell'inventario, firmato dal direttore dell'istituto; può prescindersi dalla contestualità della predetta allegazione nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale bibliografico.

Per le spese che singolarmente con eccedono le 20.000 lire, il direttore d'istituto è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione [1].

La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione del direttore.

Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 76 - Avanzi di gestione

Le somme impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilità dei fondi degli istituti costituiscono economie di gestione [1].

Le somme predette potranno essere riassegnate agli istituti nell'esercizio successivo con deliberazione del consiglio di amministrazione, ove ciò sia necessario in relazione agli effettivi bisogni, per l'esclusiva effettuazione di spese d'investimento.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Capo III

PRESTAZIONI A PAGAMENTO

Art. 77 - Disciplina dei provvedimenti per prestazioni a pagamento [1]

Gli istituti che effettuano analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze per conto di enti o privati, sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

a) tutte le prestazioni per conto terzi devono essere effettuate a titolo oneroso e le relative tariffe devono essere approvate dal consiglio d'amministrazione, su proposta dei direttori d'istituto, sentito il consiglio d'istituto;

b) ogni istituto deve avere in consegna un bollettario per annotare i pagamenti effettuati dai terzi qualora il servizio reso dia luogo a pagamento diretto all'istituto stesso; la bolletta ha valore e caratteristica di fattura commerciale sottoscritta dal direttore dell'istituto e soggetta a regime fiscale suo proprio. I bollettari rilasciati con numerazione annuale progressiva vanno preventivamente vidimati dal direttore amministrativo o da un suo delegato. Di ciascuno di essi il direttore amministrativo deve indicare il numero dei fogli.

Ogni bolletta ha un originale, da rilasciare all'utente del servizio, una copia che resta fissa al bollettario, una seconda copia da allegare alla richiesta di reversale da trasmettere all'ufficio ragioneria;

c) il direttore dell'istituto provvederà a versare entro il termine massimo di dieci giorni l'importo all'istituto di credito cassiere dell'Università, richiedendo subito la relativa reversale di incasso; in detta ipotesi l'istituto cassiere non può ricusare la esazione delle somme senza la preventiva emissione della reversale;

d) i bollettari devono essere trasmessi quando esauriti e comunque a fine anno all'ufficio di ragioneria per il riscontro contabile, e sono conservati negli atti di archivi [2];

e) i risultati delle analisi, prove ecc. sono rimessi direttamente al richiedente e firmati dal direttore d'istituto;

f) ogni istituto deve avere un registro nel quale vanno trascritte le notizie richieste dalla normativa vigente;

g) il direttore d'istituto deve rilasciare ai terzi che ne abbiano diritto certificati concernenti notizie dedotte dall'apposito registro;

h) le somme riscosse per le prestazioni sono attribuite secondo la normativa vigente.

Note:

1 Rubrica modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

2 Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 78 - Proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca

Ai proventi delle prestazioni derivanti da contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto terzi si applicano le norme del precedente articolo fatti salvi i criteri di ripartizione stabiliti con l'apposito regolamento di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

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Titolo V

GESTIONE DIPARTIMENTI

Art. 79 - Ambito di applicazione

Sono sottoposti alle norme di cui al presente titolo tutti i dipartimenti costituiti nell'Università.

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Art. 80 - Consiglio di dipartimento

Il consiglio di dipartimento detta i criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del dipartimento stesso; approva entro il 15 giugno le richieste di finanziamento predisposte dal direttore coadiuvato dalla giunta ed il piano annuale delle ricerche; approva inoltre entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo.

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Art. 81 - Direttore del dipartimento

Il direttore del dipartimento è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento stesso anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.

Il direttore, coadiuvato dalla giunta del dipartimento e tenendo conto dei criteri generali dettati dal consiglio di dipartimento di cui al precedente art. 80, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al consiglio di amministrazione della Università corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche del dipartimento stesso.

Il direttore entro il 30 novembre predispone il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:

a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel dipartimento;

b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno [1];

c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzata e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale e interuniversale [1];

d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio.

Il direttore del dipartimento provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del dipartimento stesso e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

Il direttore del dipartimento designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Note:

1 Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 82 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria è unica come è unico il bilancio; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio [1].

Il bilancio di previsione del dipartimento è formulato in termini finanziari di cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Il bilancio di previsione, redatto in conformità all'allegato I, viene trasmesso al consiglio di amministrazione, a cura del direttore del dipartimento, per essere allegato al bilancio dell'Università, entro i 5 giorni successivi alla data di approvazione da parte del consiglio di dipartimento.

Le variazioni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio stesso.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 83 - Fondi del dipartimento

I dipartimenti possono disporre dei seguenti fondi [1]:

1) dotazione ordinaria di funzionamento;

2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;

3) assegnazioni per la ricerca scientifica ivi comprese quelle per attrezzature;

4) tasse per iscrizione a scuole o corsi istituiti presso il dipartimento stesso, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato [2];

5) contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;

6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;

7) quote di proventi per prestazioni a pagamento;

8) interessi attivi maturati su c/c bancario del dipartimento;

9) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del consiglio di amministrazione all'attività del dipartimento.

Note:

1 Alinea modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

2 Numero modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 84 - Riscossione delle entrate

I dipartimenti non possono ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria con le modalità di cui al presente titolo ad eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato al dipartimento ed attivato sulla stessa azienda o istituto di credito dell'Università.

L'università trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza del dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del dipartimento stesso dandone a questo contestuale comunicazione.

Il dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale d'incasso.

Le reversali d'incasso numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario sono firmate dal direttore e dal segretario amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) nome, cognome o denominazione del debitore;

d) causale della riscossione;

e) importo in cifre e in lettere;

f) data di emissione.

Per gli interessi attivi maturati sul c/c bancario, il dipartimento emette corrispondente reversale di incasso e ne dà contestualmente comunicazione all'Università [1].

Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa del dipartimento e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 85 - Avanzo di cassa

Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce comprensivo dall'ammontare degli interessi attivi maturati sul c/c bancario.

Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta della entrata del bilancio.

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Art. 86 - Spese

Il pagamento delle spese è ordinato mediante emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'apposito c/c bancario.

I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal segretario amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del creditore;

d) causale del pagamento;

e) importo in cifre e in lettere;

f) modalità di estinzione del titolo;

g) data di emissione.

Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

E' vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sul c/c bancario.

I mandati di pagamento inestinti al 31 dicembre di ciascun anno sono comunicati dall'istituto cassiere al dipartimento.

I mandati di pagamento non estinti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di emissione sono restituiti dall'istituto cassiere al dipartimento per il loro annullamento.

I mandati sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa del dipartimento e nei partitari di uscita dell'invio all'istituto cassiere [1].

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 87 - Documentazione dei mandati di pagamento [1]

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dalle fatture e dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariali ovvero da bolletta di consegna, e da ogni altro documento che giustifichi la spesa; può prescindersi dalla allegazione contestuale del buono di carico nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale bibliografico.

Tale documentazione è vistata dal direttore del dipartimento.

Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa.

Note:

1 Rubrica modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 88 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

I dipartimenti possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante [1]:

a) accreditamento in c/c postale a favore del creditore, nonchè mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;

c) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore.

Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazioni recanti gli estremi relativi all'operazione e il timbro dell'istituto cassiere.

Note:

1 Alinea modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 89 - Gestione del fondo per piccole spese

Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il direttore del dipartimento può disporre di un fondo di importo comunque non superiore a L. 2.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese [1].

A tal fine ciascun dipartimento deve tenere apposito registro per piccole spese nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento sia le piccole spese effettuate [1].

Alla fine dell'esercizio il direttore restituisce mediante versamento all'istituto cassiere il fondo di cui al primo comma.

Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le lire 20 mila, il direttore del dipartimento è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione.

La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione del direttore.

Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire.

Le spese di cui sopra vanno comunque annotate su apposito registro di cassa e non possono eccedere le 200.000 lire mensili.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 90 - Rendicontazione

La rendicontazione si articola in un conto consuntivo di cassa e nella situazione patrimoniale predisposti dal direttore del dipartimento entro il 15 marzo [1].

Essi, accompagnati dalla relazione di cui al precedente art. 81, sono sottoposti, all'approvazione del consiglio del dipartimento entro il 31 marzo. Nella relazione debbono essere evidenziati i risultati generali della gestione del bilancio e le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio.

Il conto consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa in conformità all'allegato L al presente regolamento. In esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate [1].

La situazione patrimoniale redatta in conformità all'allegato M indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 91 - Scritture contabili

Il dipartimento tiene le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate contenente per ciascun capitolo di entrata lo stanziamento iniziale e le variazioni successive e le somme riscosse;

b) un partitario delle spese contenente per ciascun capitolo di spesa lo stanziamento iniziale e le variazioni successive e le somme pagate;

c) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

d) i registri degli inventari.

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Art. 92 - Consegnatario dei beni [1]

Il direttore del dipartimento è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del dipartimento stesso e risultanti nei registri inventariali da redigersi in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli 37 e 38.

Note:

1 Articolo modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 93 - Norme comuni alla gestione degli istituti

Per quanto concerne le spese per anticipazioni alle missioni dei componenti il dipartimento, le spese per pubblicazioni nonchè la disciplina dei proventi per prestazioni a pagamento e per quelli derivanti da contratti di ricerca e consulenza, si applicano ai dipartimenti le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 70, quarto comma, 74, 77 e 78 del presente regolamento [1].

A tal fine le attribuzioni previste per il direttore d'istituto e per il consiglio d'istituto si intendono demandate al direttore del dipartimento ed al consiglio di dipartimento.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 94 - Rinvio a norme e competenze

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste nei titoli I, II e III del presente regolamento.

Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere cui si provveda con le procedure contrattuali o convenzionali previste dal titolo III, ad eccezione delle spese in economia, la competenza alle procedure medesime è propria dell'Università, fatta salva la facoltà del dipartimento di proporre o promuovere la stipulazione dei contratti o delle convenzioni medesime.

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Titolo VI

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E COLLABORAZIONI INTERUNIVERSITARIE

Art. 95 - Centri interdipartimentali

Per la gestione amministrativo-contabile dei centri interdipartimentali di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le norme di cui al titolo V del presente regolamento.

La gestione può essere affidata ad uno dei dipartimenti che contribuisce alla costituzione del centro.

Nell'atto istitutivo di ciascun centro interdipartimentale dovranno essere indicate le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e contabile.

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Art. 96 - Centri di servizi interdipartimentali

Ai centri di servizi interdipartimentali di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, può applicarsi la disciplina di gestione amministrativo-contabile prevista nel titolo IV ovvero quella prevista nel titolo V del presente regolamento.

La deliberazione istitutiva deve prevedere il regime prescelto nonchè indicare le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e contabile.

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Art. 97 - Collaborazione interuniversitaria

Le convenzioni istitutive di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari devono prevedere le modalità di gestione amministrativa e contabile ed indicare in particolare l'Università cui è affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonchè le attribuzioni degli organi in materia.

Le convenzioni relative alla costituzione di consorzi, sia fra Università italiane e Università di Paesi stranieri devono indicare le modalità di gestione amministrativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 91, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 [1].

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Titolo VII

REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 98 - Revisori dei conti

Presso l'Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:

un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza, designato dal Presidente della Corte dei conti;

due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria, scelti in casi motivati anche tra personale collocato a riposo di specifiche capacità [1].

Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Con lo stesso decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori a carico del bilancio universitario, da determinarsi sentito il Ministero del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione nonchè i bilanci ad esso allegati ai sensi del precedente art. 3, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa; in particolare redige apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione rettorale, nonchè relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente la attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

Nelle determinazioni del collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

I regolamenti delle singole Università potranno prevedere la obbligatorietà della presenza dei revisori alle riunioni del consiglio di amministrazione [1].

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 99 - Riclassificazione dei residui attivi e passivi

Nella prima applicazione del presente regolamento, i residui attivi e passivi sono riclassificati in base alla nuova classificazione prevista nel bilancio di previsione.

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Art. 100 - Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

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Art. 101 - Rapporti contrattuali in corso [1]

I rapporti contrattuali e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti e della indizione delle gare.

Note:

1 Articolo modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

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Art. 102 - Entrata in vigore

In sede di prima applicazione del presente regolamento il bilancio di previsione e il relativo conto consuntivo riguardano il periodo dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1982, da considerarsi come unico esercizio [1].

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla gestione inerente al periodo di cui al comma precedente.

La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere effettuata entro tre anni dalla sua applicazione.

Note:

1 Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1982, n. 207.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 103 - Responsabilità e obbligo di denunzia

Il rettore che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al rettore, la denunzia è fatta dal consiglio di amministrazione.

Schema tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Art. 104 - Rinvio all'autonomia regolamentare

Ciascuna Università dovrà procedere all'adozione del proprio regolamento di amministrazione e contabilità in conformità alle norme che precedono entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Il potere di adeguamento, riconosciuto alle singole Università dall'art. 86, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si esercita limitatamente ai casi in cui le disposizioni del presente regolamento ne fanno richiamo.

Il potere di emanare disposizioni integrative non può essere esercitato in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

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