Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera a), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che occorre dare attuazione alla predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 20, comma 8, lettera a), con l'emanazione di apposito regolamento che disponga in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei predetti comitati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 102, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Visto il rilievo della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente regolamento:
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 1-ter, comma c. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
1. [2]
2. [2]
3. [2]
4. [2]
5. L'istituzione e la soppressione di università previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi:
a) nuove università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante:
1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;
2) il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;
b) nel caso di istituzione di nuove facoltà di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;
c) l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui allalegge 29 luglio 1991, n. 243;
d) nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria.
6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività.
7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
8. [2]
Note:
1 Per il programma del sistema universitario:
per il triennio 1998-2000 vedi cfr. il D.M. 21 giugno 1999;
per triennio 2001-2003, vedi cfr. il D.M. 8 maggio 2001; e, per le modifiche in relazione all'adozione dell'euro e alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002, vedi cfr. il decreto 24 aprile 2002.
2 Comma abrogato dall'art. 1-ter, comma c. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.
1. Sono abrogati gli articoli da 1a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonché gli articoli da 1 a 6 e l'articolo15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 90, 91 e 92.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 1-ter, comma c. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.