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Legge 03-11-1961, n. 1255 Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università, e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria:

a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);

c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva);

d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di concetto);

e) ruolo del personale amministrativo delle Se greterie universitarie (carriera di concetto);

f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto);

g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto).

Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere b), f) e g) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

La dotazione organica dei ruoli predetti è determinata nelle tabelle A ,B, C, D, E, F, G, annesse alla presente legge.

I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e alle successive modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1° novembre 1961 con quelli stabiliti nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente legge.

Art. 2 [1]

Al personale di cui al precedente art. 1, primo comma, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro - determina i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al precedente art. 1, comma primo, la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sia per l'ammissione alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonchè le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Note:

1 Le norme di attuazione previste dal presente articolo sono state emanate, per il personale dei ruoli dei tecnici laureati e dei tecnici coadiutori degli Istituti universitari, con D.P.R. 25 febbraio 1964, n. 514; per la carriera delle ostetriche in servizio nelle cliniche universitarie, con D.P.R. 18 gennaio 1965, n. 508; per il personale del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici, con D.P.R. 29 aprile 1966, n. 1317; per il personale dei ruoli dei bibliotecari e degli aiuti bibliotecari delle biblioteche delle Università, con D.P.R. 20 maggio 1966, n. 648

Art. 3

I conservatori dei Musei delle scienze e i curatori degli Orti botanici curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei Musei e degli Orti attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti cui i Musei e gli Orti sono annessi; e, qualora il Museo non sia in particolare annesso ad Istituto, alle direttive del preside di Facoltà.

I posti del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici vengono ripartiti fra i vari Musei ed Orti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4 [1]

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei e dei curatori degli orti botanici avvengono:

a) a conservatore e curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;

b) a conservatore e curatore di 3ª classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore aggiunto;

c) a conservatore e curatore di 2ª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 3ª classe;

d) a conservatore e curatore di 1ª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 2ª classe.

Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal competente consiglio di facoltà su motivata proposta del direttore del museo e dell'orto botanico.

Nel caso che il museo ed orto botanico non siano annessi ad una facoltà il giudizio sarà espresso dal consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del direttore del museo ed orto botanico.

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 26, comma c. 2, L. 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 5

I posti del ruolo dei tecnici laureati sono assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole dotati di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità e, prevalentemente, a quelli le cui attrezzature servano alle attività didattiche e scientifiche di più cattedre.

La ripartizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.

Le eventuali modificazioni alla predetta ripartizione, nell'ambito dei posti assegnati a ciascuna Università o Istituto superiore, sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi del1'art. 3, lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 158.

Art. 6

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei tecnici laureati avvengono:

a) a tecnico laureato di II classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico laureato di III classe, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico laureato di I classe, dopo tre anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di II classe;

c) a tecnico laureato principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di I classe;

d) a tecnico laureato capo dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato principale.

Le promozioni predette sono subordinate a giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facoltà o scuola, su motivata proposta del professore-direttore dell'Istituto.

Art. 7

Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di servizio possono, su conforme parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e curatori, dei tecnici laureati nonchè in quello degli ingegneri di cui al successivo art. 44.

Il collocamento nei ruoli di cui al precedente comma è effettuato nella qualifica corrispondente a quella acquisita organicamente nel ruolo di provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a quello fruito all'atto del collocamento.

Art. 8

Il personale del ruolo dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuola, dei seminari e degli istituti è addetto, alla dipendenza dei direttori delle biblioteche stesse, ai servizi bibliotecnici di ciascun Ateneo. In particolare esso, avvalendosi dell'opera del personale di cui al successivo comma, provvede alla revisione ed organizzazione dei cataloghi alfabetici per autore e collabora coi singoli direttori per la compilazione dello schedario per quanto riguarda i cataloghi per materia e per soggetto.

Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici delle biblioteche, alle dipendenze del bibliotecario e del direttore della biblioteca.

I lavori di archivio, di registrazione, di copia, di microfotografia e per il servizio di prestito, sono disimpegnati dal personale compreso nel ruolo organico della carriera esecutiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I posti del ruolo dei bibliotecari e quelli del ruolo degli aiuto bibliotecari sono ripartiti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore in rapporto alle esigenze delle singole biblioteche.

Art. 9

I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori e delle ostetriche sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel "Bollettino ufficiale" del Ministero, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale.

Dei risultati dei concorsi viene data notizia, previa approvazione degli atti da parte del Ministro, nel "Bollettino ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Ministro.

Per i trasferimenti del personale di cui al presente articolo si osservano le norme previste per i tecnici di carriera esecutiva.

Art. 10

I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattico-scientifica ed alle esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni.

La ripartizione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale" del Ministero.

Le modificazioni alla ripartizione stessa sono parimenti disposte con decreto ministeriale su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 3, lettera d), della legge 5 marzo 1961, n. 158.

Art. 11

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori avvengono:

a) a tecnico coadiutore di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico coadiutore di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 3a classe;

c) a tecnico coadiutore di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 2ª classe;

d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 1ª classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di facoltà o scuola competente, su motivata proposta del professore direttore di Istituto.

Art. 12

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo delle ostetriche avvengono:

a) a ostetrica di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica aggiunta, compreso il periodo di prova;

b) a ostetrica di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 3ª classe;

c) a ostetrica di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 2ª classe;

d) a ostetrica capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 1ª classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del professore ufficiale di Clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 13 [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 20, comma c. 1, L. 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 14

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3, lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito titolo di preferenza nei concorsi che saranno indetti per la prima copertura dei posti di tecnico laureato assegnati a ciascun Istituto.

Art. 15

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo di bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire [1].

L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso [2].

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo degli aiuto-bibliotecari, nei confronti del personale che abbia esercitano nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data predetta, funzionni non inferiori a quelle di aiuto-bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo dei conservatori e dei curatori potranno, presso ciascun Ateneo, essere coperti mediante concorso indetto per la rispettiva qualifica iniziale e riservato al personale che abbia esercitato nell'Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, le rispettive funzioni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202 sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con la anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini di carriera ed economici.

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 1, L. 5 giugno 1965, n. 698.

2 Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 giugno 1965, n. 698.

Art. 16

Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio medio di secondo grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto: nonchè agli impiegati - in possesso dell'anzidetto titolo di studio - che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari [1].

Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale, al quale potranno prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari [1].

L'esame speciale, di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso [2].

I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso [2].

Il personale che venga immesso nel ruolo della carriera di concetto di segreteria ai sensi del presente articolo e che abbia maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conserverà lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Il personale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva che svolga mansioni proprie degli uffici amministrativi e che, avendo titolo a partecipare al concorso previsto dal presente articolo, non vi prenda parte, ovvero partecipandovi, non risulti fra i vincitori, viene collocato in soprannumero ad personam rispetto al ruolo di appartenenza, con effetto dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del concorso stesso [1].

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 2, L. 5 giugno 1965, n. 698.

2 Comma aggiunto dall'art. 2, L. 5 giugno 1965, n. 698.

Art. 17

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo dei tecnici coadiutori che verranno assegnati ogni anno saranno conferiti, presso ciascun Istituto, mediante concorsi per esami pratici e per titoli da indirsi del Rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore e da espletare tra i tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° novembre 1961, si trovino in servizio da almeno un biennio presso Istituti delle Facoltà o Scuole universitarie e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado riconosciuto valido dal Ministro per la pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo, predetto.

Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di cui al precedente comma, purchè abbiano almeno 6 anni di servizio e siano in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito, titolo di preferenza nei concorsi di cui al presente articolo.

Art. 18

Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo di concetto delle ostetriche è subordinata all'esito favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare tra le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, trovinsi in servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la Scuola di ostetricia di Venezia e siano in possesso del diploma rilasciato da una Scuola di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia parificate e degli altri requisiti prescritti per accedere al predetto ruolo di concetto.

Le ostetriche che non superano il concorso di cui al precedente comma, o che non vi partecipano, permangono in servizio nell'attuale posizione di ostetriche della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465. In corrispondenza delle unità di personale che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al presente comma saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel ruolo di concetto delle ostetriche.

Art. 19

Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi dei precedentiarticoli 17 e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in quello delle ostetriche, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi ai fini della progressione di carriera e per non più di quattro anni complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio per lo meno di 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Art. 20

Nella prima applicazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle H, I ed L, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni delle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esame speciale da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle segreterie universitarie, nonchè tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di età [1].

L'esame speciale di cui al presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso [2].

Ai concorsi previsti dal presente articolo, potranno essere ammessi anche coloro che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, abbiano esercito per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti ai servizi universitari e siano in possesso dei prescritti titolo e requisiti.

Il servizio di ruolo in base al quale gli interessati saranno eventualmente ammessi ai concorsi, ai sensi del comma precedente, sarà in caso di nomina, valutato ai fini della progressione in carriera per non più di tre anni.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie d'impiego non di ruolo, faranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

Per l'ammissione al concorso a posti di qualifica iniziale nella carriera direttiva sono considerate valide lauree diverse da quelle previste dall'art. 2 della legge 6 luglio 1940, n. 1038.

Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta salva l'osservanza del disposto dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [1].

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 3, L. 5 giugno 1965, n. 698.

2 Comma aggiunto dall'art. 3, L. 5 giugno 1965, n. 698.

Art. 21

La carriera del personale di ragioneria delle Segreterie universitarie è compresa tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, è sostituito dal seguente:

"Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici delle Segreterie universitarie sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per il ruolo della carriera direttiva: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente;

b) per il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale;

c) per il ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da Istituto tecnico commerciale;

d) per il ruolo della carriera esecutiva la licenza di istituto medio di primo grado".

Art. 22

Le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del personale di segreteria e tecnico della libera Università di Camerino, contenute, rispettivamente, nell'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254, sono sostituite dalle seguenti.

Il personale di segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della libera Università di Camerino che, alla data, rispettivamente, del 3 dicembre 1957 e del 1° novembre 1958, trovavasi in servizio di ruolo negli Atenei medesimi, sarà inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in uno dei ruoli delle segreterie universitarie, del quale abbia esercitato le funzioni da almeno tre anni alle date predette. L'inquadramento sarà effettuato per qualifiche non superiori a quelle di direttore di sezione, di primo ragioniere e di primo archivista, prescindendosi, ove occorra, dal possesso del titolo di studio prescritto per la rispettiva carriera e tenendosi conto, per ciascun impiegato, dell'anzianità di servizio, dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate.

Il personale tecnico in servizio di ruolo nell'Università di Camerino alla data del 1° novembre 1958 è inquadrato nel corrispondente ruolo statale dei tecnici di carriera esecutiva, prescindendosi, ove occorre, dal possesso del prescritto titolo di studio, con le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalle date di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, rispettivamente per il personale dagli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino e potranno essere disposti anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili nelle qualifiche sopra indicate, salvo riassorbimento con l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di segreteria e tecnico in servizio nella Università di Camerino alla data del 1° novembre 1958 e nei cui confronti non sia applicabile il comma primo del presente articolo, sarà inquadrato, con effetto dalla data predetta, nelle categorie d'impiego statale non di ruolo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 287. Il personale medesimo potrà, comunque, partecipare, in deroga al limite di età, ad uno dei concorsi di cui agli articoli 16, 20 e 23 della presente legge.

Il personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non si è trovato in servizio perchè dichiarato dimesso o perchè collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età, potrà essere assunto nei ruoli del personale di segreteria, ed inquadrato nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione dal servizio presso i predetti Atenei in base al relativo statuto.

Il personale di cui al presente articolo che, per almeno tre anni, abbia esercitato presso i predetti Atenei le funzioni di direttore amministrativo, potrà essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica di direttore amministrativo di 2ª classe in uno dei posti che, per la qualifica medesima, sono istituiti con la presente legge.

Art. 23

Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle M ed N saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonchè tra il personale che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo anche non continuativo non inferiore a 90 giorni e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie di impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

Art. 24 [1]

Lo sviluppo di carriera per il personale del ruolo di cui alla annessa tabella M si svolge nei modi di cui appresso.

All'atto della nomina in ruolo il tecnico o infermiere è assegnato al coefficiente 157 con la qualifica di tecnico o infermiere in prova.

Dopo due anni di servizio, pervio giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente 180 con la qualifica di tecnico o infermiere di 3ª classe.

Dopo quattro anni di permanenza nel cofficiente 180 è assegnato al coefficiente 202 con la qualifica di tecnico o infermiere di 2ª classe. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la qualifica di tecnico o infermiere di 1ª classe. L'assegnazione al coefficiente 229 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 202, previo esame di idoneità.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente 271 con la qualifica di tecnico o infermiere principale.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271, è assegnato al coefficiente 325 con la qualifica di tecnico capo o di infermiere capo.

All'atto della nomina in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da Scuola convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica di infermiera diplomata in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di infermiera diplomata.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

All'Atto della nomina in ruolo l'infermiera fornita di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di vice capo sala in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità con la qualifica di vice capo sala.

Dopo tre anni dalla conferma a stabile, è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal presente articolo, sono subordinati al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma secondo, della presente legge si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola-convitto professionale.

Note:

1 A norma dell'art. 20, comma c. 3, L. 25 ottobre 1977, n. 808, il periodo di prova di cui al presente articolo è ridotto a sei mesi.

Art. 25

Nella prima applicazione della presente legge, il personale tecnico ed infermieristico in servizio di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore alla data del 1° novembre 1961 è inquadrato con la osservanza delle norme seguenti:

1) Tecnici ed infermieri:

a) il personale che abbia compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, consegue la stabilità previo giudizio favorevole ai sensi del precedenteart. 24, ed è assegnato al coefficiente 180 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) il personale che si trovi nel coefficiente 180 rimane in tale coefficiente fino al compimento di sei anni di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 202;

c) coloro che si trovino nel coefficiente 180 con sei anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al sessennio;

d) coloro che si trovino nel coefficiente 202 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 14° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 229;

e) coloro che si trovino nel coefficiente 202 con 14 anni, od oltre, di complessivo servizio nella nomina, sono assegnati al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai 14 anni;

f) coloro che si trovino assegnati al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina;

g) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.

2) Infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto:

a) le infermiere che abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono la stabilità, previo giudizio favorevole di cui al precedente art. 24, e sono assegnate al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) le infermiere che si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 7 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;

c) coloro che si trovino al coefficiente 202 con anni 7, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con la anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;

d) coloro che si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 15° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;

e) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 15 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 15° anno;

f) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 21° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;

g) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 con 21 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 21° anno.

3) Infermiere fornite di abilitazione alla funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice:

a) se abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono la stabilità, previo il giudizio favorevole di cui al precedente art. 24, con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) se si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 5 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;

c) se si trovino al coefficiente 202, con cinque anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;

d) se si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 13° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;

e) se si trovino al coefficiente 229 con tredici anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 13° anno;

f) se si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;

g) se si trovino assegnate al coefficiente 271 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.

Tutte le sopraddette assegnazioni a coefficienti superiori sono subordinate al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma secondo, della presente legge, si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola convitto professionale.

Art. 26

Il personale tecnico appartenente al ruolo aggiunto di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 287, al compimento di almeno undici anni di anzianità nel ruolo stesso, è ammesso a partecipare ad apposito esame per la ammissione alla qualifica cui è attribuito il coefficiente 229 del ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva.

Art. 27

Le promozioni a bidello, custode, usciere o portantino di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo di cui alla annessa tabella N si conseguono, presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore, a ruolo aperto mediante scrutinio di merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto, rispettivamente, due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto, nei limiti di un terzo dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi, intendendosi arrotondate all'unità le frazioni superiori a metà. Le promozioni stesse sono disposte con decreto del Rettore, ai sensi dell'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Nei decreti ministeriali di ripartizione dei posti di ausiliario viene determinato, ove occorra, il numero dei posti riservati al personale portantino delle cliniche.

Nelle Università cui siano assegnati posti di portantino, le promozioni di cui al comma secondo del presente articolo vengono disposte separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode e usciere.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera è inquadrato presso ciascuna Università o Istituto con il coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti.

Art. 28

Al personale ausiliario del ruolo aggiunto delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore competono le qualifiche di bidello, custode, usciere, portantino di 3ª classe (coefficiente 151) e dopo tre anni di lodevole servizio quelle di bidello, custode, usciere, portantino di 2ª classe (coefficiente 159).

Art. 29

Il passaggio dagli ausiliari di ruolo aggiunto del corrispondente ruolo organico ai sensi dell'art. 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è disposto, presso ciascuna Università o Istituto superiore, nei limiti delle disponibilità nei posti assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi.

Per le Università cui siano assegnati posti di portantino il passaggio predetto è disposto separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode, usciere.

Art. 30

Il personale ausiliario che, per effetto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, passa nella qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva s'intende, in ogni caso, collocato in soprannumero ad personam nel ruolo medesimo, ferma restando la indisponibilità del posto di ausiliario dal personale medesimo ricoperto all'atto del passaggio.

Art. 31

Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di ostetrica, di tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra le cattedre, gli Istituti ed i servizi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nella assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza alle cattedre, agli Istituti e ai servizi presso cui presti servizio personale di ruolo aggiunto o comunque non di ruolo.

Art. 32

Il personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e retribuito e nominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, con qualifica anche salariale, da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui allatabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1957, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria e come appresso specificato:

Categoria I-a:

personale in possesso di laurea in ingegneria o in architettura che disimpegni mansioni direttive, di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici.

Categoria I-b:

1) personale in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie, o in pedagogia o in lingue, letterature e istituzioni europee, o in lingue e letterature straniere, che disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle segreterie o degli Istituti;

2) personale in possesso di laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università o degli Istituti di istruzione superiore cui il dipendente siasi iscritto a seguito del conseguimento della maturità classica, che disimpegni mansioni direttive nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Categoria II:

1) personale in possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero del diploma di ragioniere e di perito commerciale, rilasciato da Istituto tecnico commerciale, che disimpegni mansioni di concetto (ragioneria) presso gli uffici delle Segreterie e degli Istituti;

2) personale in possesso di diploma di Istituti secondari di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto (amministrative) presso gli uffici di segreteria e degli Istituti;

3) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici; per il personale in servizio negli Istituti può essere riconosciuto valido, in rapporto alle specifiche esigenze degli Istituti stessi, il diploma di abilitazione rilasciato da altro tipo di Istituto tecnico;

4) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di carattere essenzialmente tecnico, ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale e ai bisogni della ricerca scientifica;

5) personale in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto presso le biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Categoria III:

1) personale che disimpegni mansioni esecutive negli uffici delle segreterie e degli Istituti o nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio;

2) personale che disimpegni mansioni proprie del personale tecnico (ivi comprese quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'attività universitaria anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio.

Categoria IV:

personale che disimpegni mansioni ausiliarie, ivi compreso il personale portantino, presso qualsiasi ufficio delle Università e degli Istituti di istruzione superiore anche se eventualmente non in possesso di licenza elementare.

Per l'inquadramento nella categoria III degli infermieri, si prescinde dal possesso del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, purchè il servizio prestato sia riconosciuto lodevole.

Il servizio eventualmente prestato con mansioni proprie di categoria inferiore a quella per la quale viene disposto l'inquadramento è valutato per metà della sua durata.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'art. 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima.

Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione del presente articolo deve presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti con le stesse modalità previste per il personale avventizio [1]

Note:

1 Comma aggiunto dall'art. 8, L. 5 giugno 1965, n. 698.

Art. 33

[1].

[1].

[1].

[1].

L'indennità di lavoro notturno prevista dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 286, è fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo.

[1].

[1].

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 34

Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto al personale tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 6 della legge 21 marzo 1958, n. 287, è utile nel rispettivo ruolo organico per tutta la sua durata, ma in ogni caso per non più di sei anni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel coefficiente immediatamente superiore all'iniziale.

Art. 35 [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 32, comma c. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 36 [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 20, comma c. 1, L. 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 37

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono:

a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di vice calcolatore, compreso il servizio di prova;

b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore aggiunto;

c) a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore;

d) a calcolatore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di primo calcolatore.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del competente direttore di Osservatorio.

Art. 38

I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e i calcolatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla predetta data, conservando l'anzianità di servizio maturata in quest'ultima qualifica.

I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma l'anzianità loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 del citato decreto presidenziale n. 4.

Art. 39

Per lo sviluppo di carriera del personale tecnico di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'art. 24 della presente legge per il personale tecnico di carriera esecutiva delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Nei confronti del personale della predetta carriera degli Osservatori astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'art. 25 della presente legge.

Art. 40

Le promozioni a custode o usciere di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo degli ausiliari degli Osservatori astronomici, si conseguono, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

La promozione a custode o usciere capo è conferita ai sensi dell'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera è inquadrato col coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti.

Art. 41

Il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun Osservatorio astronomico, all'Osservatorio vesuviano e al Giardino coloniale di Palermo, non più di una unità dai ruoli organici delle carriere di concetto delle segreterie universitarie e dal ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie medesime per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 42

Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di tecnici coadiutori e di tecnici di carriera esecutiva, assegnati a cattedre di astronomia, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, dai ruoli di cui alle tabelle F ed M a quelli, rispettivamente, dei calcolatori e dei tecnici di carriera esclusiva degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di posti in organico.

Nel passaggio di ruolo di cui al primo comma il tecnico conserva la qualifica e l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza che è utile agli effetti della progressione economica e di carriera.

Art. 43

Il posto di ruolo di segretario contabile-economo del Giardino coloniale di Palermo di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 632, è soppresso.

Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del predetto posto sarà inquadrato nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, alla qualifica che gli competerà in base alla anzianità di ruolo maturata, anzianità che è utile per l'ulteriore progressione in carriera. La promozione del predetto titolare alla qualifica di primo segretario sarà disposta, in deroga all'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per anzianità congiunta al merito.

Art. 44

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1962, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli;

a) ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (carriera di concetto);

c) ruolo dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera direttiva);

d) ruolo dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera di concetto).

La dotazione organica dei ruoli di cui al precedente comma è determinata nelle tabelle R, S, T, U, annesse alla presente legge.

Al personale di cui al presente articolo, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le norme che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. E' fatta, peraltro, salva nei confronti del personale medesimo l'osservanza delle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.

Nei confronti del personale di cui alle lettere a) e b) si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive integrazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 45

I posti del ruolo degli ingegneri e del ruolo dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione alle Università e Istituti d'istruzione superiore in rapporto all'entità dei relativi complessi edilizi.

Art. 46

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici universitari avvengono:

a) a ingegnere aggiunto di I classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere aggiunto di II classe compreso il periodo di prova;

b) a ingegnere di III classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere aggiunto di I classe;

c) a ingegnere di II classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di III classe;

d) a ingegnere di I classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di II classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata proposta del Rettore.

Art. 47

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari si osservano le norme previste nell'art. 11, comma primo, della presente legge per i tecnici coadiutori degli istituti universitari.

Per le promozioni stesse occorre il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata proposta del capo dell'ufficio tecnico o, in mancanza, del direttore amministrativo.

Art. 48

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo degli ingegneri sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1962, funzioni di ingegnere dell'Ufficio tecnico e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali per almeno un biennio alla data predetta funzioni proprie del ruolo stesso e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1962 un'anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso.

Art. 49

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici laureati e in quello dei tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste negli articoli 6 e 11 della presente legge, rispettivamente, per i tecnici laureati e per i tecnici coadiutori degli Istituti universitari.

Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su motivata proposta del direttore dell'Osservatorio e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 50 [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 20, comma c. 1, L. 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 51

Le disposizioni di cui all'art. 32 si applicano, con effetto dal 1° luglio 1962, anche nei confronti del personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1957, ma comunque anteriore al 1° maggio 1961.

Non si osserva, nei confronti del predetto personale, il disposto del terzo comma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 287.

Art. 52

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge - salvo per la parte relativa agli articoli 45 e seguenti per la quale si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio - si farà fronte mediante utilizzazione delle quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascuno esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53

Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1° novembre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Tabelle - (Tabelle omesse)

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