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Legge 04-08-2006, n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbligatorie» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligatorietà di tariffe»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine»;

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande»;

al comma 1, lettera a), le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande»;

al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare»;

al comma 1, lettera e), la parola: «generali» è soppressa;

al comma 1, lettera f), dopo la parola: «temporale» sono inserite le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti»;

al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

All'articolo 4:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica,» sono inserite le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e»;

al comma 2, le parole: «con l'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente»;

al comma 3, dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574»;

al comma 5, dopo la parola: «distribuzione» è inserito il segno di interpunzione: «,»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

"9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".

6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

"4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale."»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). - 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni».

All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «l'autenticazione» sono inserite le seguenti: «della sottoscrizione» e dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta» sono inserite le seguenti: «ai consumatori»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto"».

All'articolo 9, al comma 1, al capoverso 2-quater, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestori del servizio di telefonia».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

All'articolo 11:

ai commi 2, 4 e 5, le parole: «Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» sono sostituite dalle seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

All'articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data».

All'articolo 14:

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «capo II» sono inserite le seguenti: «del titolo II»; al capoverso Art. 14-bis, comma 2, le parole: «sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate»;

al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le parole da: ««Art. 14-ter» fino a: «senza accertare l'illecito» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione»; al medesimo capoverso, al comma 2, le parole: «un sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione»;

al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: «”2-bis» sono sostituite dalle seguenti: ««2-bis» e le parole: «può essere ridotta in misura non superiore alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

All'articolo 15, al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

All'articolo 17, al comma 2, le parole: «dall'articolo 1 della» sono sostituite dalla seguente: «dalla» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali). - 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007";

b) al comma 3, le parole: “30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: “60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007"».

All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola: «Fondo» è inserita la seguente: «nazionale».

Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis. - (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi). - 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".

3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

All'articolo 21:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «spese di»;

al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: «per le istanze cautelari di primo e secondo grado,» e le parole: «aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205,» sono soppresse; dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono inserite le seguenti: «per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato»; le parole: «di ottemperanza» sono sostituite dalle seguenti: «di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»;

al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 22, al comma 1, dopo le parole: «, degli Istituti zooprofilattici sperimentali» sono inserite le seguenti: «, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria). - 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: “fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".

3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.

4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole: «abrogato» sono aggiunte le seguenti: «e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: “, nonché alla loro conferma in ruolo”».

All'articolo 24, al comma 1, dopo le parole: «tabella D allegata al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 25:

al comma 3, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente: «rispettivo»;

al comma 4, la parola: «manovra» è sostituita dalla seguente: «legge».

All'articolo 29:

al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi».

All'articolo 30:

al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: «Dipartimento degli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'interno»;

al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, è aggiunto il seguente:

«204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».

All'articolo 31, al comma 2, sono soppresse le parole: «e successive modificazioni,».

All'articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 6 è sostituito» e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: «comma 6, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 34, al comma 3, dopo la parola: «trasparenza» il segno di interpunzione: «.» è soppresso.

Nel titolo II, dopo l'articolo 34 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 34-bis. - (Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno). - 1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

Art. 34-ter. - (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili). - 1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Art. 34-quater. - (Controllo del costo del lavoro). - 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica".

Art. 34-quinquies. - (Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

All'articolo 35:

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma» e, dopo le parole: «testo unico delle imposte sui redditi» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 5, capoverso, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;

al comma 6, le parole: «Il comma precedente si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano» e le parole: «Direttiva 77/388/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 77/388/CEE del Consiglio,»;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: “quinto" sono inserite le seguenti: “e sesto”.

6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro»;

al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

“8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457”;

2) dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:

“8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"»;

al comma 8, la lettera c) è soppressa;

al comma 8, lettera d), le parole: «il n. 127-ter è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: “operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),”;

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”;

c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento"»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:

“1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento".

10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.

10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale»;

al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «imposte sui redditi,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

al comma 12, la parola: «aggiunti» è sostituita dalla seguente: «inseriti»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro»;

al comma 13, all'alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; al capoverso 5-bis, all'alinea, le parole: «2359, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «2359, primo comma»; alla lettera a), la parola: «controllate» è sostituita dalla seguente: «controllati» e le parole: «comma 1» dalle seguenti: «primo comma» e, alla lettera b), la parola: «amministrate» dalla seguente: «amministrati»;

al comma 14, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;

al comma 15, all'alinea, la parola: «del» è soppressa; alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «che risultano applicando» sono inserite le seguenti: «le seguenti percentuali», le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», le parole: «8-bis, comma 1» dalle seguenti: «8-bis, primo comma» e le parole: «dei precedenti periodi» dalle seguenti: «del primo periodo»; alla lettera b), capoverso 3, le parole: «articolo 8-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8-bis, primo comma»; alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: «n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 1973, n. 600»;

al comma 16, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;

al comma 17, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 37-bis del» sono inserite le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 19, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 121»;

al comma 20, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 19»;

dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

"b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità"»;

dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.

23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni"»;

al comma 24, alla lettera a), le parole: «53-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 53-bis», dopo le parole: «n. 600» è inserito il segno d'interpunzione: «,», le parole: «e catastale di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e catastale previste dal testo unico di cui al» e dopo le parole: «n. 347.» il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»; alla lettera b), la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

al comma 25, le parole: «dal direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dai direttori generali»;

al comma 26, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 25»;

dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

«26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.

26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.

26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.

26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"»;

al comma 27, al primo periodo, le parole: «la causale del predetto versamento,» sono soppresse; dopo le parole: «1° ottobre 2006.» è aggiunto il seguente periodo: «I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «delle trasmissioni» sono inserite le seguenti: «mediante posta elettronica certificata»;

al comma 33, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 32»;

il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente»;

al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: «articolo 53 del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:

«35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere.

35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.

35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:

"121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione"».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: «sono soppresse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è soppressa la voce di cui al numero 123-bis»;

al comma 2, dopo le parole: «n. 633, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al», dopo le parole: «n. 131 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al» e dopo le parole: «n. 917» è inserito il segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 4, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti"»;

al comma 5, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2".

6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo»;

al comma 9, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 10, le parole: «medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 12, all'alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»; alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 13, le parole: «predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e dopo le parole: «comma 12» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 16, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 18, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 20, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

al comma 21, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 20»;

al comma 22, alinea, le parole: «approvato, con» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al» e la parola: «settembre» è sostituita dalla seguente: «dicembre»;

al comma 23, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «settembre» è sostituita dalla seguente: «dicembre» e la parola: «soppresso» dalla seguente: «abrogato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 24, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma», la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite» e dopo la parola: «permettere» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

il comma 25 è sostituito dai seguenti:

«25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".

25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 27, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 29, all'alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), alinea, la parola: «aggiunti» è sostituita dalla seguente: «inseriti»; alla lettera a), numero 2), la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»; alla lettera b), la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»;

ai commi 30 e 31, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 33, dopo le parole: «articolo 13, comma 1» è inserito il segno d'interpunzione: «,»;

al comma 34, le parole: «ai fini dell'imposta sul reddito delle società» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive»;

dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

«34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

“10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

All'articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: «professioni» è inserito il segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al»;

al comma 4, alla lettera a), la parola: «comunicati» è sostituita dalla seguente: «comunicate»; alla lettera b), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite» e dopo le parole: «connesse alla riscossione mediante ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e le parole: «dal 1° gennaio 2001» dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2005»;

al comma 6, alla lettera a), punto 1, la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite le seguenti» e al punto 2, dopo le parole: «n. 600, e» sono inserite le seguenti: «dell'articolo»; alla lettera b), alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

al comma 7, la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»;

al comma 8, alinea, dopo le parole: «8-bis del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 10, all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; alla lettera c), punto 2, le parole: «d'affari» sono sostituite dalle seguenti: «di affari»; alla lettera f), prima delle parole: «per il tramite» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 11, dopo la parola: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 12, alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 13, dopo le parole: «30 giugno» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrano,»;

al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, le parole: «dell'imposta,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta e» e al comma 4, dopo le parole: «articolo 10, n. 8)» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: «è subordinato alla» sono sostituite dalle seguenti: «determina la»; e le parole: «nonché all'eventuale preventiva» dalle seguenti: «nonché l'eventuale»; al capoverso 15-ter, lettera b), le parole: «è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria» sono sostituite dalle seguenti: «determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro» e la lettera c) è soppressa;

al comma 19, le parole: «dal 1° settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° novembre 2006»;

al comma 21, le parole: «lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f) del primo comma»;

dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.»;

al comma 22, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 21»;

al comma 27, all'alinea, dopo le parole: «articolo 60» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso; alla lettera a), la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»; alla lettera b), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: «plico» è sostituita dalla seguente: «quale»;

al comma 30, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 29»;

al comma 32, lettera a), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 34, primo periodo, le parole: «e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «comma precedente» dalle seguenti: «comma 33»;

il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati»;

al comma 36, dopo le parole: «registrazione e» è inserita la seguente: «di» e le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 33 e 34»;

al comma 37 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti»;

al comma 38, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 39, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

al comma 40, lettera a), dopo le parole: «e 20 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

ai commi 41 e 43, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 44, primo periodo, dopo le parole: «e 16» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 45, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 46, le parole: «comma precedente», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «comma 45»;

al comma 47, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 51, le parole: «da 518» sono sostituite dalle seguenti: «a 518»;

al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

al comma 55, le parole: «ed è versata» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere versata».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «destinate al gioco» sono inserite le seguenti: «disciplinato dal regolamento»;

al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), le parole: «all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 498»; alla lettera j), la lettera: «j)» è sostituita dalla seguente: «l)» e dopo le parole: «disciplinate dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 3, all'alinea, le parole: «il punto 3» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 3)»; al capoverso 3), i numeri: «i.», «ii.», «iii.», «iv.» e «v.» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «3.1)», «3.2)», «3.3)», «3.4)» e «3.5)»;

al comma 4, lettera j), la lettera: «j)» è sostituita dalla seguente: «l)» e dopo le parole: «scommesse ippiche» sono inserite le seguenti: «disciplinate dal regolamento».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere";

b) al comma 4, le parole: “lire mille” sono sostituite dalle seguenti: “un euro” e le parole: "lire 5 miliardi annue” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.582.285 annui”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";

d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria".

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,".

3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

L'elenco n. 1 è sostituito dal seguente:

«Elenco N. 1

(previsto dall'art. 25, comma 1)



ACCANTONAMENTO

RIDUZIONE



2006

2007

2008

2009

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

109.564.625

183.149.486

182.276.490

151.764.158

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

1.953.428

7.408.979

7.288.900

7.288.900

01.01.05.02

Fondo di riserva consumi intermedi

1.953.428

7.408.979

7.288.900

7.288.900

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

15.242.862

16.603.520

16.654.614

16.654.614

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

4.692.487

6.164.523

6.183.426

6.183.426

02.01.05.02

Servizi del Poligrafico dello Stato

10.550.375

10.438.997

10.471.189

10.471.189

TESORO



23.229.766

37.334.587

37.552.435

35.525.028

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

1.333.137

1.507.855

1.512.491

1.512.491

03.01.05.06

Altri servizi di tesoreria

383.717

373.998

375.151

375.151

03.01.05.17

Servizi del Poligrafico dello Stato

21.511.633

33.532.728

33.636.135

33.636.135

03.01.07.05

Oneri accessori

1.279

1.247

1.250

1.250

03.02.03.05

Informatica di servizio

0

13.338

0

0

03.02.03.55

Promozione e tutela del Made in Italy

0

1.905.421

2.027.407

0

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

6.340.505

37.784.550

36.392.126

1.231.988

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

648.347

991.456

994.462

994.462

04.01.05.07

Altri servizi di tesoreria

162.687

236.796

237.526

237.526

04.01.05.15

Interventi strutturali di politica economica

0

3.398.848

300.056

0

04.01.05.17

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

1.093.001

1.185.018

842.337

0

04.02.03.29

Fondo progetti di ricerca

0

19.054.213

20.274.073

0

04.02.03.30

Monitoraggio spesa sanitaria

0

9.527.107

10.137.037

0

04.02.10.04

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

4.436.471

3.391.111

3.606.635

0

POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

967.905

4.707.955

4.963.756

10.299.708

05.01.01.00

FUNZIONAMENTO

967.905

771.683

775.482

775.482

05.01.02.02

Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici

0

3.936.272

4.188.274

9.524.225

POLITICHE FISCALI

54.221.775

54.439.873

54.520.344

53.391.727

06.01.01.01

Spese generali di funzionamento

3.971.775

3.267.240

3.285.443

3.143.525

06.01.02.13

Scuola superiore dell'economia e delle finanze

0

952.711

1.013.704

0

06.02.03.01

Edilizia di servizio

50.250.000

50.219.922

50.221.197

50.248.203

GUARDIA DI FINANZA

7.426.132

22.682.574

22.599.184

22.599.184

07.01.01.01

Spese generali di funzionamento

3.509.823

12.496.845

12.499.384

12.499.384

07.01.01.02

Reclutamento, formazione e addestramento

541.542

1.781.427

1.781.789

1.781.789

07.01.01.03

Mezzi operativi e strumentali

2.624.028

6.999.530

6.912.954

6.912.954

07.01.01.04

Potenziamento

750.740

1.404.772

1.405.057

1.405.057

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

159.102

344.360

345.422

345.422

09.01.01.00

FUNZIONAMENTO

159.102

344.360

345.422

345.422

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI

23.149

1.843.088

1.959.709

4.427.586

12.01.01.01

Commissariati di governo

23.149

22.563

22.632

22.632

12.01.02.14

Minoranze linguistiche

0

1.820.526

1.937.077

4.404.954

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

2.405.456

5.069.101

5.332.673

9.763.117

MERCATO



523.233

679.657

701.228

1.068.989

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

433.853

346.076

357.937

598.054

02.01.05.04

Fondo di riserva consumi intermedi

3.358

191.100

191.689

191.689

02.01.05.05

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

86.022

142.481

151.603

279.246

IMPRESE



1.320.493

1.100.631

1.139.662

1.665.806

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

941.404

632.738

664.330

1.102.314

03.01.02.01

Camere di commercio, industria e artigianato

0

98.407

104.707

192.866

03.01.02.07

Cooperative e loro consorzi

379.089

369.487

370.626

370.626

RETI ENERGETICHE

166.317

37.299

37.413

37.413

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

166.317

37.299

37.413

37.413

INTERNAZIONALIZZAZIONE

395.413

3.251.514

3.454.369

6.990.909

05.01.01.00

FUNZIONAMENTO

66.175

75.812

75.357

75.357

05.02.03.05

Promozione e tutela del Made in Italy

0

2.858.132

3.041.111

6.915.552

05.02.03.08

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

329.238

317.570

337.901

0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1.600.082

3.634.502

3.746.818

4.646.910

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

294.107

469.289

480.846

629.492

01.01.05.02

Fondo di riserva consumi intermedi

156.808

303.364

304.299

304.299

01.01.05.03

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

137.299

165.925

176.548

325.193

SEGRETARIATO GENERALE

11.197

6.654

6.675

6.675

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

11.197

6.654

6.675

6.675

AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

10.796

12.933

12.973

12.973

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

10.796

12.933

12.973

12.973

ATTIVITA' ISPETTIVA

52.582

35.503

35.613

35.613

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

52.582

35.503

35.613

35.613

COMUNICAZIONE

5.912

6.483

6.504

6.504

05.01.01.00

FUNZIONAMENTO

5.912

6.483

6.504

6.504

FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

14.173

14.719

14.765

14.765

06.01.01.00

FUNZIONAMENTO

14.173

14.719

14.765

14.765

GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE

35.932

583.344

618.015

1.349.308

07.01.01.00

FUNZIONAMENTO

35.932

91.310

94.481

158.779

07.01.02.04

Organismi non lucrativi di attività sociali

0

492.034

523.534

1.190.528

IMMIGRAZIONE

13.433

14.365

14.409

14.409

08.01.01.00

FUNZIONAMENTO

13.433

14.365

14.409

14.409

MERCATO DEL LAVORO

96.841

95.804

96.099

96.099

09.01.01.00

FUNZIONAMENTO

92.846

91.910

92.193

92.193

09.01.02.02

Occupazione

3.995

3.894

3.906

3.906

POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

19.006

19.279

19.338

19.338

10.01.01.00

FUNZIONAMENTO

19.006

19.279

19.338

19.338

POLITICHE PREVIDENZIALI

19.983

169.655

179.173

379.271

11.01.01.00

FUNZIONAMENTO

19.983

169.655

179.173

379.271

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

10.957

13.977

14.019

14.019

12.01.01.00

FUNZIONAMENTO

10.957

13.977

14.019

14.019

RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

991.824

1.357.277

1.361.462

1.361.462

13.01.01.00

FUNZIONAMENTO

991.824

1.357.277

1.361.462

1.361.462

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

16.256

579.656

615.493

213.830

14.01.01.00

FUNZIONAMENTO

16.256

481.249

510.786

20.964

14.01.02.01

Pari opportunità

0

98.407

104.707

192.866

VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONI SOCIALI

7.083

255.563

271.433

493.152

15.01.01.00

FUNZIONAMENTO

7.083

243.262

258.344

469.044

15.01.02.01

Protezione e assistenza sociale

0

12.301

13.088

24.108

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

7.952.804

21.202.065

21.407.394

24.042.589

AFFARI DI GIUSTIZIA

140.012

201.443

202.063

202.063

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

140.012

201.443

202.063

202.063

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

4.390.435

12.675.029

12.879.491

15.514.686

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

4.038.558

10.754.494

10.935.110

13.306.786

03.01.05.04

Fondo di riserva consumi intermedi

0

1.626.382

1.631.396

1.631.396

03.01.05.05

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

351.877

294.153

312.984

576.504

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

3.270.399

8.120.752

8.122.402

8.122.402

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

3.219.316

8.019.185

8.020.814

8.020.814

04.01.02.01

Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti

51.084

101.567

101.588

101.588

GIUSTIZIA MINORILE

151.958

204.842

203.438

203.438

05.01.01.00

FUNZIONAMENTO

151.958

204.842

203.438

203.438

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1.022.056

2.317.875

2.504.756

2.590.472

SEGRETERIA GENERALE

434

3.717

3.657

3.657

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

434

3.717

3.657

3.657

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

0

2.021

1.988

1.988

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

0

2.021

1.988

1.988

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

30.165

38.072

37.455

37.455

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

30.165

38.072

37.455

37.455

PERSONALE

54.758

67.876

66.775

66.775

05.01.01.01

Uffici centrali

54.758

67.876

66.775

66.775

AFFARI AMMINISTRATIVI, BILANCIO E PATRIMONIO

383.701

805.063

792.388

798.252

06.01.01.01

Uffici centrali

74.962

44.026

43.160

43.160

06.01.01.02

Uffici all'estero

299.791

754.492

742.264

742.264

06.01.05.06

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

8.948

6.545

6.964

12.828

STAMPA E INFORMAZIONE

610

164.738

162.068

162.068

07.01.01.00

FUNZIONAMENTO

610

164.738

162.068

162.068

INFORMATICA, COMUNICAZIONI E CIFRA

183.433

602.437

592.673

592.673

08.01.01.01

Uffici centrali

137.171

220.657

217.081

217.081

08.01.01.02

Uffici all'estero

46.262

381.780

375.592

375.592

PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE

294.414

482.880

683.586

683.586

10.01.01.01

Uffici centrali

79.618

11.368

11.184

11.184

10.01.01.02

Istituzioni scolastiche e culturali all'estero

87.263

116.180

181.452

181.452

10.01.02.01

Promozione e relazioni culturali

127.533

355.332

490.950

490.950

ITALIANI ALL'ESTERO E POLITICHE MIGRATORIE

15.792

58.923

61.423

119.798

11.01.01.00

FUNZIONAMENTO

15.792

15.860

15.603

15.603

11.01.02.03

Contributi ad enti ed altri organismi

0

43.063

45.819

104.194

AFFARI POLITICI MULTILATERALI E DIRITTI UMANI

7.068

28.374

29.095

50.572

12.01.01.00

FUNZIONAMENTO

7.068

28.374

29.095

50.572

COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE

10.603

10.127

9.932

9.932

13.01.01.00

FUNZIONAMENTO

10.603

10.127

9.932

9.932

ISTITUTO DIPLOMATICO

8.245

12.776

12.569

12.569

14.01.01.00

FUNZIONAMENTO

8.245

12.776

12.569

12.569

PAESI DELL'EUROPA

5.665

10.058

10.682

10.682

15.01.01.00

FUNZIONAMENTO

5.665

10.058

10.682

10.682

PAESI DELLE AMERICHE

4.694

6.513

15.452

15.452

16.01.01.00

FUNZIONAMENTO

4.694

6.513

15.452

15.452

PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE

6.229

6.238

7.247

7.247

17.01.01.00

FUNZIONAMENTO

6.229

6.238

7.247

7.247

PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA

9.079

10.616

10.443

10.443

18.01.01.00

FUNZIONAMENTO

9.079

10.616

10.443

10.443

PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE

3.822

3.723

3.662

3.662

19.01.01.00

FUNZIONAMENTO

3.822

3.723

3.662

3.662

INTEGRAZIONE EUROPEA

3.344

3.723

3.662

3.662

20.01.01.00

FUNZIONAMENTO

3.344

3.723

3.662

3.662

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

16.637.484

19.719.382

19.784.439

19.868.229

PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE, GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE

4.367.943

6.383.741

6.405.463

6.423.287

02.01.01.01

Uffici centrali

1.224.436

1.947.169

1.954.751

1.980.581

02.01.05.06

Fondi da ripartire per l'operatività scolastica

360.762

351.624

352.708

352.708

02.01.05.07

Fondo di riserva consumi intermedi

2.771.710

4.077.424

4.089.998

4.089.998

02.01.05.08

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

11.034

7.524

8.006

0

ISTRUZIONE

2.494.547

3.227.668

3.238.742

3.265.422

03.01.01.01

Uffici centrali

2.487.496

3.201.115

3.210.908

3.210.908

03.01.02.02

Edilizia scolastica

0

19.681

20.941

47.621

03.01.02.05

Interventi diversi

7.051

6.872

6.893

6.893

UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

128.917

151.191

152.193

178.873

04.01.01.01

Uffici centrali

79.919

102.392

103.779

130.458

04.01.01.02

Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche

48.997

48.799

48.415

48.415

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

959.887

1.298.947

1.302.952

1.302.952

07.01.01.01

Uffici regionali

499.696

511.574

513.151

513.151

07.01.01.02

Strutture scolastiche

460.191

787.374

789.801

789.801

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

670.481

683.458

685.564

685.564

08.01.01.01

Uffici regionali

258.910

282.312

283.182

283.182

08.01.01.02

Strutture scolastiche

411.571

401.146

402.383

402.383

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

258.511

255.630

256.418

256.418

09.01.01.01

Uffici regionali

110.989

111.844

112.189

112.189

09.01.01.02

Strutture scolastiche

147.522

143.786

144.229

144.229

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

661.565

655.258

657.278

657.278

10.01.01.01

Uffici regionali

215.712

220.698

221.379

221.379

10.01.01.02

Strutture scolastiche

445.853

434.559

435.899

435.899

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

544.826

551.402

553.102

553.102

11.01.01.01

Uffici regionali

189.592

205.166

205.798

205.798

11.01.01.02

Strutture scolastiche

355.234

346.236

347.304

347.304

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

193.849

202.870

204.062

216.668

12.01.01.01

Uffici regionali

75.868

87.878

88.715

101.321

12.01.01.02

Strutture scolastiche

117.981

114.992

115.346

115.346

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

572.504

564.303

566.042

566.042

13.01.01.01

Uffici regionali

221.536

222.224

222.909

222.909

13.01.01.02

Strutture scolastiche

350.968

342.078

343.133

343.133

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

157.281

156.500

156.982

156.982

14.01.01.01

Uffici regionali

59.343

61.042

61.230

61.230

14.01.01.03

Strutture scolastiche

97.938

95.458

95.752

95.752

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

853.709

864.665

867.330

867.330

15.01.01.01

Uffici regionali

293.646

309.405

310.358

310.358

15.01.01.02

Strutture scolastiche

560.063

555.261

556.972

556.972

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

275.339

272.903

273.743

273.743

16.01.01.01

Uffici regionali

98.977

101.008

101.319

101.319

16.01.01.02

Strutture scolastiche

176.362

171.895

172.424

172.424

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

122.767

122.388

122.765

122.765

17.01.01.01

Uffici regionali

77.640

78.404

78.645

78.645

17.01.01.02

Strutture scolastiche

45.128

43.984

44.120

44.120

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

291.164

290.344

291.240

291.240

18.01.01.01

Uffici regionali

126.961

130.301

130.703

130.703

18.01.01.02

Strutture scolastiche

164.202

160.043

160.536

160.536

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

885.938

873.644

876.336

876.336

19.01.01.01

Uffici regionali

342.598

344.066

345.127

345.127

19.01.01.02

Strutture scolastiche

543.340

529.577

531.210

531.210

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

1.177.589

1.152.079

1.155.632

1.155.632

20.01.01.01

Uffici regionali

485.848

477.860

479.334

479.334

20.01.01.02

Strutture scolastiche

691.741

674.219

676.298

676.298

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

159.565

159.201

159.692

159.692

21.01.01.01

Uffici regionali

57.718

59.934

60.119

60.119

21.01.01.02

Strutture scolastiche

101.847

99.267

99.573

99.573

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

557.407

558.152

559.873

559.873

22.01.01.01

Uffici regionali

211.224

220.642

221.322

221.322

22.01.01.02

Strutture scolastiche

346.183

337.510

338.550

338.550

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

352.584

353.130

354.218

354.218

23.01.01.01

Uffici regionali

123.955

130.293

130.694

130.694

23.01.01.02

Strutture scolastiche

228.629

222.837

223.524

223.524

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

951.112

941.909

944.813

944.813

24.01.01.01

Uffici regionali

222.430

231.684

232.398

232.398

24.01.01.02

Strutture scolastiche

728.682

710.225

712.415

712.415

MINISTERO DELL'INTERNO

65.446.488

92.556.647

92.895.282

104.884.886

AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2.135.676

11.979.958

11.795.953

11.795.953

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

781.180

11.950.049

11.765.952

11.765.952

02.01.02.05

Progetti finalizzati

1.254

0

0

0

02.01.02.07

Spese elettorali

32.881

29.909

30.001

30.001

06.01.05.06

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

1.320.361

0

0

0

VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

5.444.999

15.603.619

15.416.208

15.416.208

03.01.01.01

Spese generali di funzionamento

1.341.979

6.685.945

6.687.303

6.687.303

03.01.01.02

Formazione e addestramento

539.581

672.093

672.230

672.230

03.01.01.03

Mezzi operativi e strumentali

3.563.440

8.055.039

8.056.676

8.056.676

03.02.03.04

Mezzi operativi e strumentali

0

190.542

0

0

LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE

35.715

43.801

43.936

43.936

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

35.715

43.801

43.936

43.936

PUBBLICA SICUREZZA

37.547.384

54.997.340

55.093.936

56.370.554

05.01.01.01

Spese generali di funzionamento

15.495.544

23.283.968

23.367.737

24.355.106

05.01.01.02

Formazione e addestramento

511.367

1.376.539

1.376.819

1.376.819

05.01.01.03

Mezzi operativi e strumentali

18.917.230

29.089.055

29.101.348

29.390.597

05.01.01.04

Potenziamento

1.033.424

1.247.778

1.248.032

1.248.032

05.01.01.05

Accordi ed organismi internazionali

1.589.818

0

0

0

POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

20.282.713

9.931.929

10.545.249

21.258.234

06.01.01.00

FUNZIONAMENTO

10.909.243

0

0

0

06.01.05.02

Funzionamento servizi delle amministrazioni

0

8.785.826

9.348.299

21.258.234

06.01.05.03

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

0

1.124.932

1.196.950

0

06.01.05.04

Fondo di riserva consumi intermedi

9.170.862

0

0

0

06.02.03.04

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

202.608

21.171

0

0

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

720.228

3.948.028

4.180.675

7.437.281

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

428.929

868.656

924.465

1.702.826

01.01.01.00

Funzionamento

0

510.081

542.737

999.698

01.01.05.03

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

428.929

358.575

381.728

703.127

PROTEZIONE DELLA NATURA

77.305

637.327

673.773

1.221.401

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

68.845

353.541

372.322

673.106

02.01.02.01

Parchi nazionali e aree protette

4.230

4.123

4.136

4.136

02.01.02.05

Difesa del mare

4.230

279.662

297.315

544.159

QUALITA' DELLA VITA

33.278

384.461

408.856

727.428

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

33.278

381.988

404.454

717.417

03.01.02.04

Manutenzione opere pubbliche

0

2.473

4.402

10.011

RICERCA AMBIENTALE E SVILUPPO

30.923

234.747

247.465

423.782

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

30.923

234.747

247.465

423.782

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

39.016

1.570.001

1.669.275

3.057.574

05.01.01.00

FUNZIONAMENTO

39.016

1.570.001

1.669.275

3.057.574

DIFESA DEL SUOLO

82.234

144.356

148.028

195.457

06.01.01.00

FUNZIONAMENTO

47.216

110.225

113.792

161.221

06.01.02.01

Manutenzione opere idrauliche

35.018

34.131

34.236

34.236

SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO

28.543

108.479

108.813

108.813

07.01.01.00

FUNZIONAMENTO

28.543

24.869

24.945

24.945

07.01.05.03

Fondo di riserva consumi intermedi

0

83.610

83.867

83.867

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

9.113.406

15.839.411

14.602.594

15.192.017

COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE E SERVIZI GENERALI

1.678.629

2.801.645

2.819.307

2.892.139

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

1.458.460

1.823.924

1.835.346

1.964.494

02.01.05.04

Fondo di riserva consumi intermedi

0

924.793

927.644

927.644

02.01.05.05

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

220.168

52.928

56.317

0

INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA E REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

624.965

801.494

803.965

803.965

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

169.172

204.135

204.765

204.765

03.01.05.01

Manutenzione sedi uffici statali

455.793

597.359

599.200

599.200

NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO

1.307.460

1.480.743

1.485.201

1.485.201

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

126.820

160.994

161.383

161.383

04.01.02.11

Manutenzione opere marittime

1.180.640

1.319.750

1.323.819

1.323.819

TRASPORTI TERRESTRI

4.244.756

8.181.978

7.050.924

7.567.516

05.01.01.00

FUNZIONAMENTO

4.244.756

7.800.893

6.645.443

6.645.443

05.01.02.04

Autotrasporto per conto di terzi

0

381.084

405.481

922.074

CAPITANERIE DI PORTO

1.160.315

2.455.998

2.325.281

2.325.281

06.01.01.01

Spese generali di funzionamento

864.593

1.592.074

1.461.181

1.461.181

06.01.01.02

Formazione e addestramento

221.507

691.520

691.660

691.660

06.01.01.03

Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio

26.721

26.186

26.192

26.192

06.01.01.05

Mezzi operativi e strumentali

47.493

146.218

146.248

146.248

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

97.282

117.553

117.915

117.915

07.01.01.00

FUNZIONAMENTO

97.282

117.553

117.915

117.915

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

973.574

2.557.259

1.468.274

1.468.274

SEGRETARIATO GENERALE

19.117

29.234

29.325

29.325

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

19.117

29.234

29.325

29.325

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

63.106

182.297

182.860

182.860

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

63.106

117.013

117.375

117.375

03.01.05.04

Fondo di riserva consumi intermedi

0

65.284

65.486

65.486

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

83.153

21.995

22.063

22.063

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

83.153

21.995

22.063

22.063

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

148.684

326.194

327.200

327.200

05.01.01.00

FUNZIONAMENTO

82.809

120.808

121.181

121.181

05.01.02.01

Controllo emissioni radioelettriche

65.875

205.386

206.019

206.019

REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

12.273

23.039

23.110

23.110

06.01.01.00

FUNZIONAMENTO

12.273

23.039

23.110

23.110

ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

270.950

1.278.509

185.579

185.579

07.01.01.00

FUNZIONAMENTO

140.141

185.009

185.579

185.579

07.02.03.04

Fondazione Ugo Bordoni

0

984.150

0

0

07.02.03.06

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

130.809

109.350

0

0

GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE

376.291

695.992

698.137

698.137

08.01.01.00

FUNZIONAMENTO

376.291

695.992

698.137

698.137

MINISTERO DELLA DIFESA

448.220.737

414.533.702

415.752.264

415.752.264

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

716.893

658.880

660.912

660.912

02.01.01.01

Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari

88.160

44.989

45.129

45.129

02.01.01.02

Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra

628.733

613.891

615.783

615.783

SEGRETARIATO GENERALE

196.452.856

179.132.311

179.684.704

179.684.704

03.01.01.01

Spese generali di funzionamento

40.547.211

39.855.205

39.978.107

39.978.107

03.01.01.02

Assistenza e benessere del personale

49.330

59.169

59.351

59.351

03.01.01.03

Leva, formazione e addestramento

6.881.514

6.520.631

6.540.738

6.540.738

03.01.01.04

Mezzi operativi e strumentali

125.673.619

101.193.160

101.505.211

101.505.211

03.01.01.05

Ammodernamento e rinnovamento

23.299.208

20.481.720

20.544.879

20.544.879

03.01.02.06

Interventi diversi

1.974

11.022.426

11.056.417

11.056.417

ESERCITO ITALIANO

105.339.696

72.955.515

73.180.483

73.180.483

04.01.01.01

Spese generali di funzionamento

16.522.518

15.819.111

15.867.889

15.867.889

04.01.01.02

Assistenza e benessere del personale

655.040

841.181

843.775

843.775

04.01.01.03

Formazione e addestramento

9.756.965

11.130.237

11.164.560

11.164.560

04.01.01.04

Mezzi operativi e strumentali

77.935.132

44.706.850

44.844.711

44.844.711

04.01.01.05

Ammodernamento e rinnovamento

470.042

458.136

459.548

459.548

MARINA MILITARE

52.664.953

48.812.731

48.963.250

48.963.250

05.01.01.01

Spese generali di funzionamento

12.930.685

9.902.730

9.933.265

9.933.265

05.01.01.02

Mezzi operativi e strumentali

31.750.259

32.186.838

32.286.090

32.286.090

05.01.01.03

Formazione e addestramento

6.797.041

5.566.370

5.583.536

5.583.536

05.01.01.05

Assistenza e benessere del personale

223.382

217.615

218.285

218.285

05.01.01.07

Ammodernamento e rinnovamento

963.586

939.179

942.074

942.074

AERONAUTICA MILITARE

72.642.985

92.243.309

92.527.748

92.527.748

06.01.01.01

Spese generali di funzionamento

7.867.683

11.835.443

11.871.939

11.871.939

06.01.01.02

Assistenza e benessere del personale

121.243

96.209

96.505

96.505

06.01.01.03

Formazione e addestramento

17.595.862

13.043.151

13.083.368

13.083.368

06.01.01.04

Mezzi operativi e strumentali

44.113.682

63.074.216

63.268.713

63.268.713

06.01.01.05

Ammodernamento e rinnovamento

235.021

229.068

229.774

229.774

06.01.02.01

Assistenza al volo civile

2.709.495

3.965.221

3.977.449

3.977.449

ARMA DEI CARABINIERI

20.403.354

20.730.956

20.735.167

20.735.167

07.01.01.01

Spese generali di funzionamento

11.104.442

11.414.940

11.417.259

11.417.259

07.01.01.02

Assistenza e benessere del personale

349.414

242.634

242.683

242.683

07.01.01.03

Mezzi operativi e strumentali

6.917.128

5.801.056

5.802.234

5.802.234

07.01.01.04

Leva, formazione e addestramento

1.473.598

2.218.896

2.219.347

2.219.347

07.01.01.05

Ammodernamento e rinnovamento

558.772

1.053.430

1.053.644

1.053.644

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

2.778.250

5.918.835

5.935.698

5.935.698

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

51.978

27.850

27.691

27.691

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

51.978

27.850

27.691

27.691

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

1.919.917

5.650.576

5.667.622

5.667.622

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

1.860.704

1.228.404

1.231.813

1.231.813

03.01.02.01

Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo

59.213

0

0

0

03.01.05.04

Fondo di riserva consumi intermedi

0

4.422.173

4.435.810

4.435.810

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

806.354

240.408

240.385

240.385

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

806.354

240.408

240.385

240.385

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

11.305.408

11.290.390

11.233.143

11.417.172

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

960.102

1.098.161

1.100.675

1.119.078

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

272.012

227.078

227.779

227.779

02.01.05.04

Fondo di riserva consumi intermedi

660.899

848.423

851.038

851.038

02.01.05.05

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

24.574

20.542

21.857

40.260

02.02.10.04

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

2.617

2.117

0

0

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

6.654.783

6.889.683

6.833.581

6.921.740

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

6.654.783

6.889.683

6.833.581

6.921.740

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

3.491.527

3.098.877

3.094.530

3.171.116

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

3.491.527

3.079.823

3.094.530

3.171.116

04.02.03.04

Patrimonio culturale statale

0

19.054

0

0

DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E SPORT

198.996

203.669

204.357

205.239

05.01.01.00

FUNZIONAMENTO

198.996

203.669

204.357

205.239

MINISTERO DELLA SALUTE

5.747.114

11.445.411

12.045.096

18.408.077

QUALITA'



788.942

718.805

731.482

763.510

02.01.01.00

FUNZIONAMENTO

684.427

617.633

631.340

663.368

02.01.02.13

Pronto soccorso porti ed aeroporti

104.516

101.171

100.142

100.142

INNOVAZIONE

4.583.498

3.457.049

3.593.476

3.279.791

03.01.01.00

FUNZIONAMENTO

2.911.843

1.760.743

1.813.578

2.868.178

03.01.02.13

Informazione e prevenzione

160.954

156.877

157.361

157.361

03.01.05.07

Fondo di riserva consumi intermedi

0

253.471

254.252

254.252

03.01.05.08

Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge

1.510.701

1.285.958

1.368.286

0

PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

374.673

1.004.483

1.053.970

2.085.979

04.01.01.00

FUNZIONAMENTO

374.673

709.262

739.850

1.371.662

04.01.02.05

Interventi diversi

0

295.220

314.121

714.317

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE

0

6.265.074

6.666.168

12.278.797

05.01.02.04

Interventi diversi

0

6.265.074

6.666.168

12.278.797



TOTALE

683.487.713

793.182.094

793.165.598

793.171.145

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