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Legge 07-08-1990, n. 245 Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

NORME SULLA PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA

Art. 1 - Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 2 - Istituzione di nuove università e di nuove facoltà [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 3 - Soppressione di strutture decentrate [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 4 - Attivazione delle strutture previste dal piano [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 5 - Attuazione del piano [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 6 - Università non statali [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Capo II

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' 1986-1990

Art. 7 - Attuazione del piano quadriennale 1986-1990

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facoltà di magistero presso l'Università di Catania e la II Università di Napoli, sono istituiti con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10.

3. Le università possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Per la costituzione delle facoltà con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre università si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 2.

Art. 8 - Istituzione del Politecnico di Bari

1. E' istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso fra le università statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'Università di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università di Bari relativi al funzionamento delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.

3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.

Art. 9 - Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania

1. E' istituita presso l'Università di Catania la facoltà di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:

a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Università di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, della presente legge, nonchè il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facoltà dell'Università di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;

c) la successione dell'Università nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.

Art. 10 - Istituzione della II Università di Napoli

1. E' istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Università. Essa è compresa fra quelle previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione delle facoltà e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonchè le modalità attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facoltà di medicina ed il passaggio della stessa alla II Università, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II Università di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di più facoltà.

Art. 11 - Aumento delle dotazioni organiche

1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 il Ministro è autorizzato a ripartire e ad assegnare alle università, per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unità. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole università, è determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'art. 5.

3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, è incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.

4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attivazione delle nuove istituzioni.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Disposizioni sul piano 1991-1993 e sul primo rapporto sullo stato della istruzione universitaria

1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'università 1991-1993, il piano è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992.

Art. 13 - Attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria

1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX), può essere attuato, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni già attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sarà modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.

Art. 14 - Fondo di incentivazione per il personale in servizio presso il Ministero

1. Al fine di incentivare le attività di promozione, programmazione e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universitaria e per la migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle di parte corrente di cui all'art. 17, comma 1.

Art. 15 - Università del Mezzogiorno [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 16 - Norma abrogativa

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 17 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000 milioni, di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000 milioni di parte capitale.

2. Per gli anni 1990-1992 la spesa è determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera d) del citato comma 3 dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978.

3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'art. 11 è determinata rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590";

b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano quadriennale per le università".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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