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Legge 11-12-1969, n. 910 Provvedimenti urgenti per l'Università.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.

Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuerà ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali è prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero.

Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, può essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.

Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea può iscriversi ad altro corso di laurea.

Il termine per le iscrizioni alle università di cui al presente articolo è fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969.

Art. 2

Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente può predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.

Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facoltà, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

Art. 3

Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere.

Art. 4

Agli incaricati di insegnamento nelle università o negli istituti di istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, l'incarico e prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno accademico 1970-1971, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'art. 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1969-70.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari.

La validità delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'art. 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è prorogata di un anno.

Art. 5

Con effetto dal 31 ottobre 1969, gli articoli 8 e 28-ter, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono abrogati.

Fermo quanto disposto nei commi primo e secondo dell'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, quali risultano sostituiti nell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, l'assistente ordinario non libero docente è assegnato alla seconda e alla prima classe di stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del quarto anno di appartenenza alla classe precedente.

All'assistente ordinario non libero docente, all'atto del conseguimento della seconda classe di stipendio, si applicano le disposizioni in vigore per gli assistenti ordinari liberi docenti.

Il periodo di servizio, prestato dall'assistente ordinario non libero docente nella terza classe di stipendio in eccedenza a quello richiesto dal secondo comma del presente articolo per l'assegnazione alla seconda classe di stipendio, è utile ai fini del passaggio alla prima classe.

Art. 6

La maggiore somma da iscriversi nell'anno 1970, in applicazione dell'art. 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, aumentata di lire 5 miliardi.

Art. 7

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, prevista in lire 8 miliardi, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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