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Legge 13-03-1958, n. 262 Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

Art. 2

E' vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque

Art. 1 denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 750.000 a lire 1.500.000 [1].

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quante stabilito nell'art. 1, è punito con la sanzione amministrativa [2] da lire 150.000 a lire 1.000.000 [3], anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.

Note:

1 Importi così elevati per effetto dell'art. 113, comma c. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 150.000 e lire 300.000.

2 Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

3 Importi così elevati per effetto dell'art. 114, comma c. 1, in relazione all'art. 113, comma c. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 30.000 e lire 200.000.

Art. 3

Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

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