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Legge 13-08-1984, n. 476 Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:

All'art. 71:

nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'art. 70" sono sostituite le seguenti: "all'art. 70";

è soppresso l'ultimo comma;

All'art. 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la metà";

All'art. 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca".

Art. 2

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. [1]

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 52, comma c. 57, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 3

I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'art. 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.

Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.

Art. 4

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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