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Legge 13 novembre 1859, n. 3725 (Casati)

Titolo I – Dell’Amministrazione della pubblica istruzione

a) Amministrazione Centrale artt. 1-2

Del Ministro artt. 3-5

Del Consiglio Superiore artt. 6-16

Degli ispettori generali artt. 17-22

Del Consultore legale artt. -23-27

Degli Ispettori artt. 28-29

b) Amministrazione locale artt. 30-46

Titolo II – Dell’istruzione superiore

Capo I – Del fine dell’istruzione superiore e degli Stabilimenti in cui è data artt. 47-50

Capo II – Degli insegnamenti delle diverse facoltà artt. 51-55

Capo III – Del corpo accademico artt. 56

Sezione I – Dei professori ordinari artt. 57-76

Sezione II – Dei dottori aggregati artt. 77-88

Capo IV – Dei professori straordinari artt. 89-92

Capo V – Degli insegnamenti a titolo privato artt. 93-104

Capo VI – Delle guarentigie concesse ai membri del corpo accademico artt.105-112

Capo VII – Degli studenti e degli uditori artt. 113-125

Capo VIII – Della laurea dottorale e degli esami che vi si riferiscono artt. 126-142

Capo IX – Delle pene disciplinarie artt. 143-147

Capo X – Delle autorità universitarie artt. 148

Sezione I – Del rettore artt. 149-159

Sezione II – Dei presidi delle facoltà artt. 160-162

Sezione III – Degli ufficiali preposti alla Accademia di Milano ed all’Istituto di Ciamberì artt. 163-164

Sezione IV – Degli stipendi degli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti universitari artt. 165

Capo XI – Disposizioni generali artt.166-171

Capo XII – Disposizioni relative ad alcune facoltà in particolare artt. 172

Capo XIII – Disposizioni diverse artt. 173-176

Capo XIV – Disposizioni concernenti l’Università di Sassari artt.177-181

Capo XV – Disposizioni transitorie artt. 182-187

Titolo III – dell’istruzione secondaria classica

Capo I – Dello scopo, dei gradi, e dell’oggetto della Istruzione pubblica artt. 188-193

Capo II – Degli stabilimenti in cui è data l’istruzione secondaria artt. 194-201

Capo III – Dei professori e degli istitutori artt. 202-218

Capo IV – Degli studenti, degli esami e delle pene disciplinari artt. 219-229

Capo V – Delle autorità preposte alla direzione dei ginnasi e dei licei artt. 230-234

Capo VI – Dei convitti nazionali e dei convitti Comunali artt. 235-238

Capo VII – Delle scuole secondarie municipali artt. 239-243

Capo VIII – Degli istituti appartenenti a corpi morali e degli stabilimenti privati di istruzione secondaria artt.244-254

Capo IX – Disposizioni generali artt. 255-260

Capo X – Disposizioni speciali artt. 261-262

Capo XI – Disposizioni transitorie artt. 263-271

Titolo IV – Dell’Istruzione tecnica

Capo I – Del fine, dei gradi e dell’oggetto dell’istruzione tecnica artt. 272-278

Capo II – Degli stabilimenti tecnici artt. 279-286

Capo III – Dei professori e degli incaricati dell’insegnamento artt. 287-294

Capo IV – Degli alunni e degli uditori artt. 295-299

Capo V – Dell’ispezione degli stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata artt. 300-303

Capo VI – Disposizioni particolari artt. 304-306

Capo VII – Disposizioni generali e transitorie artt. 307-314

Titolo V – Dell’istruzione elementare

Capo I – Oggetto ed obbligo dell’insegnamento artt. 315-327

Capo II – Idoneità, elezione e doveri dei maestri artt. 328-337

Capo III – Stipendi, sussidi e pensioni artt. 338-354

Capo IV – Delle scuole private artt. 355-356

Capo V – Delle scuole normali artt. 357-372

Capo VI – Disposizioni finali artt. 373-378

Disposizioni generali relative a tutti i titoli della presente legge artt. 379-380

Titolo III – Dell’istruzione secondaria classica

omissis

Capo VIII. - Degli istituti appartenenti a corpi morali e degli stabilimenti privati di istruzione secondaria.

244. Gli istituti di qualsivoglia denominazione con convitto o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, caratteri di corpi o persone morali, od affidati dal Governo a corpi morali, oppure dipendenti da tali corpi o persone, ai quali corre legalmente l’obbligo di dare in tutto od in parte l’istruzione secondaria, e che non sono contemplati all’art. 261, saranno sottoposti in quanto all’ispezione ed ai requisiti voluti negli insegnanti al regime stesso cui sono sottoposti gli stabilimenti o regi o comunali d’istruzione secondaria, ai quali, per ciò che concerne gli studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati.

I sussidi che lo Stato fornisce nell’interesse di una parte della popolazione ad alcuni istituti di tale ordine, sono mantenuti.

245. Gli istituti di questo stesso ordine cui non corre legalmente l’obbligo di dare, ma nei quali comechessia si dà effettivamente l’istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno compiutamente l’istruzione delle materie prescritte dai programmi.

246. è fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l’età di venticinque anni compiti, ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento d’istruzione secondaria, con o senza convitto, purché siano osservate le seguenti condizioni:

1° Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti;

2° Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà annunciata al pubblico l’apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d’insegnamento.

Le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovra indicato programma, dovranno essere annunciate con uguale pubblicità;

3° Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle autorità cui è commessa l’ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il ministro avrà data una delegazione a questo fine.

247. Il cittadino che vorrà usare di queste facoltà farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al provveditore della rispettiva provincia.

A questa dichiarazione in cui sarà indicato il comune ed il locale dove lo stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Il provveditore dovrà accertarsi, col mezzo dell’autorità municipale, della salubrità del locale, e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell’individuo che fa la richiesta, e delle persone seco lui conviventi.

Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del provveditore un’opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo stabilimento potrà essere aperto, e finché si mantiene nelle condizioni accennate all’articolo precedente non potrà essere chiuso se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell’ordine morale e la tutela dei principii che governano l’ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest’articolo, può esserlo, la dichiarazione precisata sarà considerata come non avvenuta.

248. I motivi dell’opposizione all’apertura di uno di questi stabilimenti potranno essere sottoposti, sull’istanza del dichiarante, al giudizio del consiglio provinciale per le scuola.

Al giudizio dello stesso consiglio saranno sempre sottoposte le cause, che possono rendere necessaria la chiusura di questi stabilimenti.

In ogni caso, tale chiusura non si farà che per decreto ministeriale, sentito il consiglio superiore.

249. Nei casi d'urgenza il provveditore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali stabilimenti.

250. I cittadini, che abbiano ottenuta l’abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente.

I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei provvedimenti, né potranno essere chiusi che per cause gravi, ai cui all'art. 247, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell'articolo stesso sono assicurate ai capi degli stabilimenti privati di istruzione secondaria.

251. L'istruzione secondaria che si dà nell’interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

252. All’istruzione di cui all'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare sotto la effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli.

253. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi, sotto la vigilanza paterna, a norma dei due ultimi articoli, o negli stabilimenti di cui all'art. 245, o seguendo i corsi di cui all'art. 250, sarà aperto 1' adito agli esami di ammessione o di licenza negli stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica secondaria, e agli esami di ammessione negli stabilimenti di pubblica istruzione superiore.

La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà sempre doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno fatti i loro studi negli stabilimenti pubblici, o negli istituti che a questi sono pareggiati.

254. Gli stabilimenti ed i corsi d'istruzione seconda ria, che verranno aperti senza che si sia adempiuto al prescritto dell'art 247, saranno senz'altro chiusi, e coloro che li avranno aperti saranno passibili di una multa estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere, che non ecceda i tre mesi.

Capo IX. - Disposizioni generali.

255. La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, né essere posto a capo di alcun analogo stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le corporazioni religiose.

Il ministro non pertanto potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprechè lo fissino realmente nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono dal permesso ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal ministro a chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguardo una tale eccezione.

256. Le cause, per cui, a tenore dell'art. 167, s'incorre nella incapacità legale di essere ammessi ai concorsi, d'insegnare o di essere comecché impiegati negli stabilimenti universitari, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi negli stabilimenti d'istruzione secondaria, sì pubblici che privati.

257. Le disposizioni concernenti la lingua dell'insegnamento negli stabilimenti universitari, sono, per quanto il comporta la natura loro diversa, applicabili agli stabilimenti di istruzione secondaria.

258. L'anno accademico tanto per i ginnasi quanto per i licei, è di dieci mesi compresi gli esami.

Nei ginnasi e nei licei le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti i giorni della settimana, eccettuate le feste religiose e civili.

259. I professori de' ginnasi potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana.

Quelli dei licei fino a quindici ore.

Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore, si fa luogo ad un'indennità.

260. Le disposizioni concernenti le indennità da accordarsi ai membri delle commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari, si applicano egualmente alle commissioni istituite allo stesso fine pei concorsi e pegli esami dei ginnasi e dei licei.

Capo X. - Disposizioni speciali.

261. Gli istituti retti da corporazioni religiose che in alcune città tengono legalmente il posto dei collegi reali saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, 1'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle tasse, che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono governati i ginnasi.

Essi saranno inoltre, per ciò che concerne 1' ispezione superiore e la idoneità legale degli insegnamenti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli stabilimenti di cui all'art. 242.

I certificati di licenza vi saranno rilasciati col visto del provveditore, dietro gli esperimenti voluti dalla legge.

A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in cui sono stabiliti il posto dei ginnasi, ricevere i sussidi annuali e fruire dei redditi che a titolo particolare d'istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato, o da fondazioni.

Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegna mento in opposizione della regola sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

262. Si continueranno dal Governo i sussidi agli istituti comunali e provinciali di scuole secondarie nelle misure attualmente stabilite, purché concorrano le condizioni sotto le quali furono concessi, e che gli istituti vengano regolati a norma della presente legge.

Capo XI. - Disposizioni transitorie.

263. Le nomine dei professori titolari che sarà opportuno di fare alla apertura dei ginnasi e dei licei, al fine di assicurare ai nuovi stabilimenti i professori più distinti fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand'anche non concorressero in essi tutte le qualità per le quali si può prescindere dalle vie del concorso.

264. Per queste prime nomine, i municipi riservata l’approvazione ministeriale non faranno uso di questa facoltà se non se riguardo ai professori con nomina definitiva che occupano presentemente un posto nei collegi reali e nei collegi nazionali stabiliti nei rispettivi comuni.

265. Non potranno del pari usare dei diritti che loro conferisce la legge per rispetto alla nomina dei professori nei loro ginnasi, se non dopo che avranno chiamati in essi in qualità di reggenti quelli fra i professori preaccennati, ai quali non avranno potuto assegnare la qualità di titolari.

266. Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò che concerne le nomine dei reggenti nei licei.

267. I professori nominati in conformità dei due articoli precedenti non avranno, salvo il trattamento stato adottato in proposito dei professori universitari, che lo stipendio assegnato ai reggenti; ma saranno, del resto, sia in quanto agli accrescimenti sessennali, sia in quanto agli altri diritti, pareggiati ai titolari.

268. I titolari dei collegi reali e dei collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi, od accademici, od amministrativi dei ginnasi o nei licei, o nelle scuole o negli istituti tecnici, o nell'amministrazione della pubblica istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente.

Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffizi ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per i servigi prestati.

269. Il disposto degli articoli precedenti si applicherà egualmente agli ufficiali ed impiegati dell'ordine amministrativo che sono ora applicati ai collegi reali ed ai nazionali.

270. I convitti nazionali saranno ordinati, seguendo le norme sovra stabilite, nello stesso tempo in cui saranno ordinati i ginnasi ed i licei delle città in cui essi sono aperti.

271. Nelle nuove provincie dello Stato, affine di accelerare il definitivo riordinamento degli studi, rimane stabilito che pel prossimo anno scolastico gli alunni che hanno compiuto la ottava classe e superato l’esame d’idoneità possano accedere all’università; che quelli i quali passerebbero della settima all'ottava possano essere ammessi al 3° anno di corso liceale; e quelli che dalla sesta passerebbero alla settima possono essere ammessi al 2° anno di detto corso. Essi però avranno obbligo di frequentare le lezioni di filosofia insieme cogli alunni del primo anno di liceo, alla qual cosa i presidi dovranno aver riguardo nel fissare l'orario scolastico. Gli alunni che hanno compito la classe quinta entreranno nel 1° anno di corso liceale.

Con un regolamento si determinerà quali parti della presente legge saranno poste ad immediata esecuzione.

omissis

Titolo V – Dell’istruzione elementare

omissis

Capo IV. - Delle scuole private.

355. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all’ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici terrà luogo di titolo di capacità.

356. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

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