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Legge 17-12-1986, n. 878 Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 - Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

Art. 2 - Segretario generale della programmazione economica

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

2. Al Segretario generale della programmazione economica è attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'incarico è conferito per un quinquennio ed è rinnovabile.

4. Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 3 - Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonchè tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale del Nucleo medesimo.

3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.

6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Art. 4 - Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Sono addetti alla segreteria del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della VIII qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ai predetti funzionari è corrisposta una indennità da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'art. 3.

Art. 5 - Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione i investimenti pubblici

1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse.

2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 6 - Relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Alla Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è allegata ogni anno una relazione sull'attività e sul funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica fornisce al Parlamento gli elementi informativi e i documenti richiesti ai sensi dell'art. 4, nono comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Ministro del bilancio e della programmazione economica il testo integrale delle valutazioni del Nucleo per specifici programmi o progetti di investimento, nonchè ogni altro documento, anche istruttorio, che le medesime Commissioni ritengano utile.

Art. 7 - Funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici - Pubblicità dei metodi di valutazione

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1. E' condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione.

2. Ai fini delle valutazioni concernenti l'utilizzo dei finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili la pubblicità di cui al comma 1 avviene mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8 - Commissione tecnica per la spesa pubblica

1. Il primo comma dell'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

"E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;

c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978".

2. L'ottavo comma dell'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'art. 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è abrogato.

3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 e per gli oneri derivanti dal comma 4 è elevata di lire 300 milioni.

4. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonchè predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3. Negli stessi limiti, con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria.

5. La Commissione è autorizzata, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

Art. 9 - Nucleo ispettivo

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'art. 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonchè degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.

2. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, le gravi carenze nelle realizzazioni e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.

3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori si avvarranno della collaborazione della Guardia di finanza.

4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato, per quattro anni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 7 della presente legge [1].

5. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 2, comma c. 3, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

Art. 10 - Servizio centrale degli affari generali e del personale

1. L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dai seguenti:

"Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.

Il servizio cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:

a) ufficio I: affari generali;

b) ufficio II: amministrazione del personale;

c) ufficio III: affari finanziario-contabili.

Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore".

2. E' soppressa la divisione 14 della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505.

3. Il numero 8 del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dal seguente:

"8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati".

4. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, sono abrogati.

5. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 11 - Aumento delle dotazioni organiche

1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dalle disposizioni della presente legge, il ruolo del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica risultante dalle tabelle A, B, C e D allegate al decreto ministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 6 settembre 1979, è incrementato come segue:

a) nella ex carriera direttiva di 34 unità, di cui 15 della VIII qualifica funzionale e 19 della VII qualifica funzionale;

b) nella ex carriera di concetto di 33 unità della VI qualifica funzionale;

c) nella ex carriera esecutiva di 28 unità della IV qualifica funzionale;

d) nella ex carriera ausiliaria di 12 unità, di cui 5 addetti agli uffici e 7 agenti tecnici, corrispondenti alla II qualifica funzionale.

2. Per motivate esigenze e fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 1, è consentita l'utilizzazione di personale in posizione di comando o similare da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, anche economici. La consistenza dei comandi non può superare, per ciascuna qualifica, quella del personale di ruolo di cui al comma 1. Le spese relative a detto personale rimangono a carico delle amministrazioni o enti di provenienza.

Art. 12 - Copertura finanziaria

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1987 e in lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 800 milioni per l'anno 1987 e a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e a lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi"; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1987-1991 per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Tabella [1]

Omissis

Note:

1 Per la sostituzione della presente tabella, vedi cfr. l'art. unico, D.P.C.M. 4 agosto 1995.

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