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Legge 23-12-2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Comma 1 - [Risultati differenziali del bilancio dello Stato]

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

Art. 1

Commi 2-42 - [Limitazione agli incrementi di spese delle amministrazioni centrali]

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.

6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. [1] [2] [3]

10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità. [1] [3]

11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004. [3]

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.

15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.

19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.

20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

23. [4]

24. [5]

25. [5]

26. [5]

27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. [6]

28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.

30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.

32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 2.913 milioni di euro. [7]

33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro [8]. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento [9] del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, è assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. [10]

41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 27, comma c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

2 A norma dell'art. 1, comma c. 467, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il presente comma c. non si applica agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.

3 A norma dell'art. 1, comma c. 505, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2007 si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma c. 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4 Comma modificato dall'art. 34-ter, comma c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma c. 694, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5 Comma abrogato dall'art. 1, comma c. 694, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

6 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1344, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

7 Comma modificato dall'art. 3, comma c. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma c. 1, L. 24 marzo 2006, n. 127 e, successivamente, dall'art. 17, comma c. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

8 A norma dell'art. 01, comma c. 13, lett. b), D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, il presente importo è ridotto di 50 milioni di euro.

9 Per la rideterminazione della presemte percentuale, vedi cfr. art. 01, comma c. 13, lett. b), D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81

10 Comma modificato dall'art. 4-quater, comma c. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 1

Commi 43-45 - [Camere di commercio]

43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. [1]

45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

Note:

1 Per l'individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe, di cui al presente comma c. , vedi cfr. il D.M. 7 dicembre 2006.

Art. 1

Commi 46-51 - [Riassegnazioni di entrate - Semplificazione di procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni]

46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.

48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

49. E' fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.

50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo dei documenti di cui al presente comma, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. [1]

Note:

1 Comma modificato dall'art. 11, comma c. 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 1

Commi 52-64 - [Riduzione dei costi della politica]

52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

53. E' altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita. [1]

55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agIi importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. [2]

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. [2]

59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.

60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari. [2]

62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Note:

1 La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio 2007, n. 157, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. , nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali

2 A norma dell'art. 1, comma c. 505, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2007 si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma c. 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 1

Commi 65-71 - [Autofinanziamento delle Authorities]

65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille [1] dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. [2] In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previsti dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'attribuzione alla medesima autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.

68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. [3]

68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. [4]L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato [5]

69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

70. [6]

71. [6]

Note:

1 Misura confermata per l'anno 2007, dall'art. 1, comma c. 1, deliberazione 29 novembre 2006, n. 696.

2 Per la determinazione dell'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici o privati, di cui al presente comma c. , vedi cfr. :

- per l'anno 2006, la deliberazione 26 gennaio 2006;

- per l'anno 2007, la deliberazione 10 gennaio 2007.

3 Comma modificato dall'art. 2, comma c. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66); la medesima modifica è stata recepita dall'art. 39-quinquies, comma c. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

4 Per la determinazione della misura e delle modalità di versamento, per l'anno 2006, del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vedi cfr. la deliberazione 19 giugno 2006, n. 117.

5 Comma inserito dall'art. 2, comma c. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66); la medesima modifica è stata recepita dall'art. 39-quinquies, comma c. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

6 Comma abrogato dall'art. 256, comma c. 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dal 1° luglio 2006. Per la disciplina transitoria, vedi cfr. l'art. 1-octies, comma c. 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228.

Art. 1

Commi 72-77 - [Autofinanziamento delle Agenzie fiscali]

72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

a) Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento; [1]

b) Agenzia del territorio: 0,1592 per cento; [1]

c) Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento. [1]

75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.

76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.

Note:

1 Lettera sostituita dall'art. 1, comma c. 1232, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 78-88 - [Interventi infrastrutturali]

78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;

c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;

o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea. [1]

79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.

81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti di Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.

82. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.

84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. [2]

85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».

86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento della infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.

88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:

«6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando:

a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione;

b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».

Note:

1 Per la riduzione delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente comma c. , vedi cfr. l'art. 1, comma c. 1062, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2 Comma sostituito dall'art. 1, comma c. 975, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 89-91 - [Enti posti in liquidazione]

89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. [1]

90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. [1]

91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi. [1]

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 1, comma c. 486, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 92-114 - [Ulteriori limitazioni agli incrementi di spesa delle amministrazioni centrali]

92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.

93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.

94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.

99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.

100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume Po, sentita l'Autorità di Bacino competente. Per l'anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise. [1] [2]

101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.

102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:

«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato».

103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazione sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111. [3]

104. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.

105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro. [4]

106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006. [5]

107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo. [6]

109. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi».

110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

111. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.

113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:

a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato;

b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 39-tricies, comma c. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

2 Per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma c. , vedi cfr. l'ordinanza 25 luglio 2006, n. 3534.

3 A norma dell'art. 1, comma c. 396, L. 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma c. , nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

4 Comma modificato dall'art. 2, comma c. 115, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

5 A norma dell'art. 1, comma c. 397, L. 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma c. , nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

6 Per l'emanazione del regolamento di cui al presente comma c. , vedi cfr. l'art. 6, comma c. 8, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2007, n. 17.

Art. 1

Commi 115-129 - [Proroghe di agevolazioni fiscali]

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

117. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

119. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007 [1].

121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. [2]

121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione. [3]

122. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

127. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Note:

1 Termine prorogato dall'art. 1, comma c. 392, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Originariamente il termine era 31 dicembre 2006.

2 Comma inserito dall'art. 35, comma c. 19, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, tale disposizione si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006.

3 Comma inserito dall'art. 35, comma c. 35-quater, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 1

Commi 130-137 - [Altre disposizioni di spesa]

130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:

«430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».

131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d'imposta. [1]

132. All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno»; al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'interno nonché»;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L'Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;

f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».

133. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta».

134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello “730”. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello “730” dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato. [2]

Note:

1 Comma modificato dall'art. 6, comma c. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81..

2 Comma sostituito dall'art. 3-bis, comma c. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80.

Art. 1

Commi 138-165 - [Patto di stabilità interno]

138. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. [1]

139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

140. Per gli stessi fini di cui al comma 138 [2]:

a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:

1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;

2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;

3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;

4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;

5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;

6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;

7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;

8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;

9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;

10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;

11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;

b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; [3]

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;

e) spese per interessi passivi;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; [3]

b) spese derivanti da concessioni di crediti;

c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.

145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno. [4]

148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti». [5]

151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39è adottato entro il 15 gennaio 2006.

152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.

156. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.

162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

163. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

164. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

165. Al comma 61 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».

Note:

1 Comma modificato dall'art. 39-sexies decies, comma c. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

2 Alinea modificato dall'art. 39-sexies decies, comma c. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

3 A norma dell'art. 6, comma c. 8-septies, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui alla presente lettera sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'art. 114, comma c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4 Comma modificato dall'art. 16, comma c. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

5 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 701, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 166-175 - [Corte dei conti]

166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. [1]

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. [1]

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.

170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti. [2]

171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».

172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Note:

1 Per le linee guida per l'attuazione del presente comma c. , vedi cfr. la deliberazione 27 aprile 2006, n. 6, la deliberazione 7 luglio 2006 e la deliberazione 19 marzo 2007, n. 2.

2 Per le linee guida per l'attuazione del presente comma c. , vedi cfr. la deliberazione 27 aprile 2006, n. 7.

Art. 1

Commi 176-273 - [Oneri del personale]

176. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.

179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. [1]

184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. [2]

185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. [3]

188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

190. E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precendenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198. [4]

204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo. [5]

204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005. [5]

205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

207. [6]

208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

213. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica. [7]

213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali. [8]

214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. E' abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. [9] [10]

217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.

218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato». [11]

220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse. [11]

221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale. [11]

222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».

223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

228. [12]

229. [12]

230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza.

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall'anno 2006. [13]

236. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».

237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.

241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.

242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

244. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

245. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.

250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

252. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.

253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.

254. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «L'Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».

255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

256. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

257. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

258. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una tantum» e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.

259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».

260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;

b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.

262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;

b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).

265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

268. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

269. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1° gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;

b) al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2008» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008»;

c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

«TABELLA A

(prevista dall'articolo 8, comma 2)

2008 0,19 punti percentuali;

2009 0,21 punti percentuali;

2010 0,23 punti percentuali;

2011 0,25 punti percentuali;

2012 0,26 punti percentuali;

2013 0,27 punti percentuali;

dal 2014 0,28 punti percentuali».

270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per l'anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di euro.

271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

272. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma. [14]

273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.

Note:

1 A norma dell'art. 1, comma c. 546, L. 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dal presente comma c. a carico del bilancio statale, sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

2 A norma dell'art. 1, comma c. 549, L. 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse previste dal presente comma c. per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007, sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

3 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 538, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

4 Comma sostituito dall'art. 30, comma c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

5 Comma inserito dall'art. 30, comma c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

6 Comma abrogato dall'art. 256, comma c. 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dal 1° luglio 2006. Per la disciplina transitoria, vedi cfr. l'art. 1-octies, comma c. 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228.

7 Comma modificato dall'art. 39-undetricies, comma c. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

8 Comma aggiunto dall'art. 39-undetricies, comma c. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, modificato dall'art. 36-bis, comma c. 9, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma c. 532, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal medesimo art. 1, comma c. 600, L. 296/06, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

9 A norma dell'art. 1, comma c. 468, L. 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui al presente comma c. non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

10 La Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo 2007, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. , nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali.

11 Per l' applicabilità delle presenti disposizioni, vedi cfr. l'art. 1, comma c. 555, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

12 Comma abrogato dall'art. 1, comma c. 539, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

13 Comma modificato dall'art. 4-bis, comma c. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

14 Per l'emanazione del provvedimento previsto dal presente comma c. , vedi cfr. il D.M. 17 marzo 2006.

Art. 1

Commi 274-318 - [Interventi in materia previdenziale e sociale]

274. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:

a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera B) - quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi - comma 11 del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B), comma 11, per la corresponsione dell'indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;

b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.

276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile dalla mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».

277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte».

278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui limitatamente all'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni [1], secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo. [2] [3] [4]

279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.

280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. [5]

283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.

285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri ad interventi relativi a presìdi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presìdi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presìdi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997. [6]

286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata. [7]

287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. [7]

288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS. [8]

289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività. [9]

290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno; [10]

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri. [11]

295. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».

296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 295.

297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione mensile.

298. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dall'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

b) all'articolo 39:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007»;

e) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.

303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.

304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.

305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.

306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

307. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».

308. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

309. [12]

310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. [13]

312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. [14] Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

313. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).

314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

316. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.

317. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.

318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

Note:

1 Per l'assegnazione alle regioni di 1.000 milioni di euro, di cui al presente comma c. , vedi cfr. il D.M. 3 aprile 2007.

2 A norma dell'art. 1-bis, comma c. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, di cui al presente comma c. , è incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.

3 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 796, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

4 Per l'individuazione dei criteri di riparto dell'importo di 1000 milioni di euro, per l'anno 2006, vedi cfr. l'art. 1, comma c. 1, D.M. 26 ottobre 2006.

5 La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio 2007, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. , limitatamente alle parole «sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

6 La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo 2007, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. .

7 La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 29 marzo 2007, n. 110, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma c. , sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma c. , 118 e 119 della Costituzione.

8 Per l'istituzione del SiVeAS, vedi cfr. il D.M. 17 giugno 2006.

9 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 798, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

10 Lettera sostituita dall'art. 1, comma c. 796, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

11 Comma inserito dall'art. 1, comma c. 1348, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

12 Comma abrogato dall'art. 2, comma c. 162, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

13 La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo 2007, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. , limitatamente alle parole «nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni».

14 Per la risoluzione dell'accordo di programma:

- con la Regione Lazio, vedi cfr. il D.M. 4 ottobre 2006;

- con la Regione Piemonte, vedi cfr. il D.M. 12 ottobre 2006 (I);

- con la Regione Liguria, vedi cfr. il D.M. 12 ottobre 2006 (II);

- con la Regione Marche, vedi cfr. il D.M. 12 ottobre 2006 (III);

- con la Regione Basilicata, vedi cfr. il D.M. 17 ottobre 2006;

- con la Regione Puglia , vedi cfr. il D.M. 15 dicembre 2006 (I);

- con la Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi cfr. il D.M. 15 dicembre 2006 (II).

Art. 1

Commi 319-324 - [Federalismo fiscale]

319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.

320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.

322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006. [1]

323. Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato. [2]

324. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».

Note:

1 Per l'individuazione delle somme da erogare a favore delle regioni a statuto ordinario per gli anni 2002, 2003 e 2004, vedi cfr. il D.M. 9 novembre 2006.

2 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 674, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 325-328 - [Ammortamento di beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate]

325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti”.

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».

326. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».

327. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

328. E' soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 1

Comma 329 - [Aggiornamento sanzioni]

329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 1

Commi 330-336 - [Sostegno alle famiglie]

330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.

334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.

335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. [1]

336. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

a) siano di età non superiore a 35 anni;

b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;

c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. [2]

Note:

1 A norma dell'articolo 1, comma c. 400, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del presente comma c. si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.

2 La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile 2007, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. .

Art. 1

Commi 337-342 - [5 per mille per volontariato e ricerca]

337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. [1]

338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo. [2]

341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologia stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005. [3]

342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.

Note:

1 Per l'applicazione delle disposizioni del presente comma c. , vedi cfr. l'art. 31, comma c. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

2 Per l'emanazione del provvedimento previsto dal presente comma c. , vedi cfr. il D.P.C.M. 20 gennaio 2006.

3 Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma c. , vedi cfr. l'art. 1, comma c. 1243, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 343-345 - [Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie]

343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

345. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

Art. 1

Commi 346-347 - [Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180]

346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.»;

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».

347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP. [1]

Note:

1 Per il regolamento in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INDAP, di cui al presente comma c. , vedi cfr. il D.M. 7 marzo 2007, n. 45.

Art. 1

Commi 348-349 - [Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori]

348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 1

Commi 350-365 - [Sviluppo e ricerca]

350. E' istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.

351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

352. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.

355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

356. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».

357. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.

359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17, è fissato al 1° ottobre 2006.

364. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

Art. 1

Commi 366-372 - [Distretti]

366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. [1]

367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.

368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;

2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tale fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;

d) per la ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;

3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. [2]

370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

371. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. [3]

371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372. [3]

372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371-ter non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. [4]

Note:

1 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 889, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2 Comma modificato dall'art. 5-bis, comma c. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

3 Comma inserito dall'art. 1, comma c. 890, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

4 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 891, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 373-375 - [Disposizioni varie]

373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.

374. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.

8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».

375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

Art. 1

Commi 376-380 - [Banca del Sud]

376. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.

377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

378. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;

b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».

380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».

Art. 1

Commi 381-384 - [Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi]

381. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.

382. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonché quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.

383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.

384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 1

Commi 385-387 - [Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura]

385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.

386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

387. L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Art. 1

Commi 388-395 - [Credito, trasferimento di autoveicoli, enti locali]

388. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:

«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».

389. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».

390. [1]

391. [1]

392. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

393. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:

a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».

394. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

395. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 7, comma c. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 1

Commi 396-410 - [Misure per il settore turistico, dismissione di immobili, altre misure per la sanità]

396. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

397. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».

398. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle attività produttive si provvede all'attuazione del presente comma. [1]

399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall'articolo 31»;

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».

400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.

404. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.

405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

406. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

407. All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

408. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».

409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale:

a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [2]. Con la medesima procedura sono stabilite:

1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;

2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;

c) le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; [3]

d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore; [4]

e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a). [5] [6]

410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005 [7]. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». [8] [9]

Note:

1 Per i criteri e modalità di attuazione del presente comma c. , vedi cfr. il D.M. 7 aprile 2006.

2 Per l'approvazione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), vedi cfr. il D.M. 20 febbraio 2007.

3 Lettera modificata dall'art. 1, comma c. 825, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

4 Lettera sostituita dall'art. 1, comma c. 825, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5 Lettera sostituita dall'art. 1, comma c. 825, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

6 Per l'individuazione di un «unico dispositivo» ai fini del pagamento della tariffa, di cui alla presente lettera, vedi cfr. il D.M. 20 marzo 2007.

7 A norma dell'art. 1, comma c. 1, D.M. 15 giugno 2006, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, in favore di un numero massimo di 1.139 ex dipendenti della società Case di cura riunite S.r.l. di Bari

8 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, D.L. 3 aprile 2006, n. 136, convertito, dalla L. 1° giugno 2006, n. 202.

9 Per la concessione dei trattamenti di CIGS e mobilità, di cui al presente comma c. , vedi cfr. :

- il D.M. 4 maggio 2006 (I), per i lavoratori dipendenti delle società appartenenti alla filiera agro alimentare , ivi compresi i mangimifici;

- il D.M. 4 maggio 2006 (II), per i lavoratori dipendenti dalle società appartenenti alla filiera produttiva del tabacco;

- il D.M. 10 maggio 2006 , per i lavoratori dipendenti dalle società appartenenti ai settori: tessile, abbigliamento, metalmeccanico e di installazioni industriali, filiera dell'auto, calzaturiero, orafo, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica, forniture industriali ubicate nella regione Piemonte;

- il D.M. 16 maggio 2006, per i lavoratori dipendenti dalle società appartenenti ai settori della componentistica metalmeccanica per auto e cartario ubicate nella regione Sardegna;

- il D.M. 2 agosto 2006, per i lavoratori dipendenti delle società appaltatrici presso l'Arsenale militare di Taranto;

- il D.M. 30 agosto 2006 (I), per i lavoratori dipendenti della società del settore saccarifero.

- il D.M. 30 agosto 2006 (II), per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali operanti nel distretto tessile abbigliamento di Prato;

- il D.M. 6 settembre 2006, per i lavoratori dipendenti delle aziende già beneficiarie del citato trattamento di CIGS.

- il D.M. 27 settembre 2006, per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali operanti nel settore legno-mobile, meccanica, tessile, abbigliamento, calzature e area territoriale del Piceno;

- il D.M. 29 settembre 2006 (I), per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali operanti nel settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio;

- il D.M. 29 settembre 2006 (II), per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali e cooperative operanti nel settore tessile, metalmeccanico, cartotecnico e grafico della provincia di Cremona;

- il D.M. 2 ottobre 2006 (I) , per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali operanti nel settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco.

- il D.M. 2 ottobre 2006 (II), per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali operanti nel settore tessile, metalmeccanico, chimico, terziario e dei servizi della provincia di Lodi,

- il D.M. 2 ottobre 2006 (III), per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca,

- il D.M. 2 ottobre 2006 (IV), per i lavoratori dipendenti del settore portuale.

- il D.M. 14 novembre 2006, n. 39732, per i lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi c. 1) e 2) della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, altresì alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno, metalmeccanico, chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo;

- il decreto 22 gennaio 2007, per i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli.

Art. 1

Commi 411-431 - [Sviluppo e ricerca]

411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

412. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

413. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e».

414. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.

415. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività.

417. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

418. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile».

419. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».

420. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».

421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».

422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione. [1]

423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. [2]

424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: «nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;

b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;

c) il comma 5 è abrogato.

425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

426. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazone di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

427. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

428. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».

429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. [3]

430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [4]. [5]

431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 378, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2 Comma modificato dall'art. 2-quater, comma c. 11, lett. a) e b), D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma c. 369, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1269, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

4 Comma modificato dall'art. 39-vicies ter, comma c. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

5 Per l'individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni con i comuni e l'assegnazione delle risorse indicate nel presente comma c. , vedi cfr. decreto 9 maggio 2006.

Art. 1

Commi 432-453 - [Disposizioni per la tutela dell'ambiente]

432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

433. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

435. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.

436. L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.

438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

439. [1]

440. [1]

441. [1]

442. [1]

443. [1]

444. L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

445. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venticinque».

446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

447. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

448. Ai fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

450. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

452. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».

453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa regione.

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 318, comma c. 2, lett. c), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

Commi 454-465 - [Contributi per l'editoria]

454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo. [1]

456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;

b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

457. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici. [2]

459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.

460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.

461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta. [3]

462. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

463. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

Note:

1 Comma modificato dall'art. 2, comma c. 129, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2 L'art. 2, comma c. 130, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha interpretato il presente comma c. , nel senso che la composizione prevista per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi c. 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

3 A norma dell'art. 2, comma c. 128, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il termine di decadenza, previsto dal presente comma c. , si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

Art. 1

Commi 466-468 - [Fisco: tassa etica, rivalutazioni]

466. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.

467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».

468. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».

Art. 1

Commi 469-476 - [Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili]

469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

472. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

a) 40 per cento nel 2006;

b) 35 per cento nel 2007;

c) 25 per cento nel 2008.

476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Art. 1

Comma 477 - [Potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici]

477. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

Art. 1

Commi 478-479 - [Demanio]

478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 1

Commi 480-482 - [Immobili pubblici]

480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

481. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia, e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».

482. [1]

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 1, comma c. 264, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 483-493 - [Energia elettrica]

483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza istallata.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza istallata concernenti la procedura di gara»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

484. E' abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487. [1]

486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.

487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione.

488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro 6 mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.

489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.

490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.

493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Note:

1 Per l'inapplicabilità della proroga di cui al presente comma c. nelle province autonome di Trento e di Bolzano, vedi cfr. l'art. 6, comma c. 7-ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

Art. 1

Comma 494 - [Trasferimenti erariali]

494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro. La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano. [1]

Note:

1 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 709, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 495-498 - [Cessioni di immobili]

495. Nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. [1]

497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento. [2]

498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. [3]

Note:

1 Comma modificato dall'art. 2, comma c. 21, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, successivamente, dall'art. 1, comma c. 310, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2 Comma modificato dall'art. 35, comma c. 21, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, tale disposizione si applica agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 6 luglio 2006. Successivamente il presente comma c. è stato nuovamente modificato dall'art. 1, comma c. 309, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3 Comma modificato dall'art. 35, comma c. 21, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, tale disposizione si applica agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 6 luglio 2006.

Art. 1

Commi 499-522 - [Programmazione fiscale]

499. [1]

500. [1]

501. [1]

502. [1]

503. [1]

504. [1]

505. [1]

506. [1]

507. [1]

508. [1]

509. [1]

510. [1]

511. [1]

512. [1]

513. [1]

514. [1]

515. [1]

516. [1]

517. [1]

518. [1]

519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. [2]

520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo».

522. Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».

Note:

1 Comma abrogato dall'art.art. 37, comma c. 51, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

2 Comma modificato dall'art.art. 37, comma c. 51, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 1

Commi 523-524 - [Lavoro sommerso]

523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Art. 1

Commi 525-551 - [Giochi, tabacchi]

525. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

527. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

528. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».

529. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007; [1]

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione: [2]

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

531. A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate. [3]

532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

534. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

535. [4]

536. [4]

537. [4]

538. [4]

539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

542. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

543. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

544. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

548. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

549. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;

c) al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».

550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».

551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

Note:

1 Lettera modificata dall'art. 38, comma c. 8, lett. a), n. 1), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

2 Alinea modificato dall'art. 38, comma c. 8, lett. a), n. 2), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

3 Comma modificato dall'art. 38, comma c. 8, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

4 Comma abrogato dall'art. 1, comma c. 51, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Commi 552-582 - [Stanziamenti]

552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.

553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 [1].

554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze. [2]

557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.

558. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».

559. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».

560. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:

«p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;

p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».

562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. [3]

566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.

567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.

568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. [4]

570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «222 milioni per l'anno 2005», sono inserite le seguenti: «e di euro 5 milioni per l'anno 2006».

576. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite le seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».

577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.

578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.

579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.

580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica. [5]

581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. [6]

Note:

1 A norma dell'art. 01, comma c. 16, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'art. 1-bis, comma c. 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni contenute nel presente comma c. , per le imprese agricole, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2 Comma sostituito dall'art. 1, comma c. 1293, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3 In attuazione del presente comma c. , è stato emanato il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

4 Per la disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, vedi cfr. il D.M. 29 dicembre 2006.

5 A norma dell'art. 1, comma c. 1298, L. 27 dicembre 2006, n. 296 il contributo, di cui al presente comma c. , è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro.

6 A norma dell'art. 6, comma c. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2007, n. 17, l' ENAC è autorizzato, con le modalità di cui al presente comma c. , ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti.

Art. 1

Commi 583-596 - [Misure per il turismo di qualità]

583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.

585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. [1]

587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. [2]

590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. [2]

591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. [2]

592. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.

Note:

1 La Corte Costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. , nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni.

2 La Corte Costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. .

Art. 1

Commi 597-600 - [Immobili Iacp]

597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. [1]

598. I princìpi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno. [1]

599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. [1]

600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili. [1]

Note:

1 La Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo 2007, n. 94, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. .

Art. 1

Commi 601-608 - [Fondi speciali e tabelle]

601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

608. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 1

Commi 609-612 - [Copertura finanziaria ed entrata in vigore]

609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Elenco 1 - (Articolo 1, comma 6)

Riduzione consumi intermedi - Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

2006

2007

2008

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione

1.941

1.993

2.059

1.1.1.3 - Servizio consultivo ed ispettivo tributario

9.757

9.961

10.174

1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi

18.842

19.777

20.042

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

98.444

102.269

105.330

2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato

27.131

27.865

28.792

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

81.790

82.079

82.423

3.1.2.16 - Oneri per le privatizzazioni

1.923

1.975

2.041

3.1.5.6 - Altri servizi di tesoreria

52.618

53.677

54.743

3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato

87.153

89.509

92.487

3.1.7.5 - Oneri accessori

640.532

653.343

666.154

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

41.875

40.931

42.248

4.1.5.7 - Altri servizi di tesoreria

615

632

653

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

5.765

6.529

6.721

6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

759.312

610.322

614.078

9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

8.162

8.340

8.532

12.1.1.1 - Commissariati di governo

194

200

206

Ministero delle attività produttive

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.597

1.638

1.667

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.678

2.704

2.737

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

497

510

527

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

5.833

5.916

6.016

3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi

960

986

1.019

3.1.2.9 - Promozione turistica

88

90

93

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

3.722

1.026

1.049

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.468

1.499

1.531

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

673

691

713

1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi

788

810

837

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

91

93

96

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

178

183

188

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

755

771

788

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

246

252

260

6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

101

104

107

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

447

452

459

8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

224

230

237

9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

538

552

570

9.1.2.1 - Pari opportunità

6.150

6.192

6.275

9.1.2.2 - Occupazione

10

10

11

10.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

265

272

281

11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.280

1.289

1.299

12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.931

2.991

3.052

13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

20.994

21.581

22.296

14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

3.744

3.753

3.764

15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.328

1.331

1.334

Ministero della giustizia

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.492

4.650

4.803

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

6.346

7.418

7.633

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

191.824

201.580

206.087

3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

4.227

4.341

4.486

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

9.836

9.986

10.115

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

322

322

322

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

5.736

4.821

4.830

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.091

1.250

1.265

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

567

571

578

5.1.1.1 - Uffici centrali

522

524

526

5.1.1.2 - Uffici all'estero

1.196

1.205

1.221

6.1.1.1 - Uffici centrali

4.260

4.289

4.336

6.1.1.2 - Uffici all'estero

60.527

63.487

63.713

6.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

234

2.500

8.505

6.1.5.5 - Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza

5.954

5.995

6.075

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

526

529

536

8.1.1.1 - Uffici centrali

8.787

8.835

8.930

8.1.1.2 - Uffici all'estero

1.012

1.019

1.033

10.1.1.1 - Uffici centrali

1.773

1.796

1.883

10.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero

2.251

3.086

4.278

10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali

928

948

1.350

11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.150

2.183

2.209

12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

461

515

517

13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.142

1.149

1.162

14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

957

963

976

15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

250

252

256

16.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

146

147

173

17.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

377

385

389

18.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

99

100

101

19.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

108

108

109

20.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

115

115

115

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.242

2.297

2.363

2.1.1.1 - Uffici centrali

25.760

26.453

27.331

2.1.5.6 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica

12.079

12.405

12.818

2.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi

10.597

10.884

11.246

3.1.1.1 - Uffici centrali

50.791

51.634

37.729

3.1.2.5 - Interventi diversi

732

752

777

4.1.1.1 - Uffici centrali

9.387

9.610

9.852

4.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche

12.945

19.317

19.518

7.1.1.1 - Uffici regionali

2.140

2.198

2.271

7.1.1.2 - Strutture scolastiche

38.111

38.983

39.967

8.1.1.1 - Uffici regionali

1.161

1.192

1.232

8.1.1.2 - Strutture scolastiche

43.830

44.785

45.820

9.1.1.1 - Uffici regionali

494

508

525

9.1.1.2 - Strutture scolastiche

8.006

8.192

8.404

10.1.1.1 - Uffici regionali

973

999

1.032

10.1.1.2 - Strutture scolastiche

28.196

28.819

29.500

11.1.1.1 - Uffici regionali

951

977

1.009

11.1.1.2 - Strutture scolastiche

28.767

29.390

30.062

12.1.1.1 - Uffici regionali

507

437

450

12.1.1.2 - Strutture scolastiche

6.392

6.535

6.695

13.1.1.1 - Uffici regionali

957

983

1.016

13.1.1.2 - Strutture scolastiche

27.138

27.723

28.352

14.1.1.1 - Uffici regionali

295

303

313

14.1.1.3 - Strutture scolastiche

7.502

7.665

7.841

15.1.1.1 - Uffici regionali

1.253

1.287

1.330

15.1.1.2 - Strutture scolastiche

59.835

61.108

62.457

16.1.1.1 - Uffici regionali

445

458

473

16.1.1.2 - Strutture scolastiche

9.023

9.227

9.456

17.1.1.1 - Uffici regionali

269

276

285

17.1.1.2 - Strutture scolastiche

1.828

1.870

1.920

18.1.1.1 - Uffici regionali

493

506

523

18.1.1.2 - Strutture scolastiche

8.109

8.293

8.499

19.1.1.1 - Uffici regionali

1.239

1.273

1.315

19.1.1.2 - Strutture scolastiche

36.121

36.918

37.792

20.1.1.1 - Uffici regionali

1.865

1.915

1.979

20.1.1.2 - Strutture scolastiche

31.655

32.398

33.251

21.1.1.1 - Uffici regionali

260

267

276

21.1.1.2 - Strutture scolastiche

2.854

2.925

3.008

22.1.1.1 - Uffici regionali

826

849

877

22.1.1.2 - Strutture scolastiche

11.111

11.379

11.694

23.1.1.1 - Uffici regionali

535

550

568

23.1.1.2 - Strutture scolastiche

7.704

7.894

8.122

24.1.1.1 - Uffici regionali

2.603

2.661

2.723

24.1.1.2 - Strutture scolastiche

33.016

33.690

34.377

Ministero dell'interno

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.225

1.257

1.297

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

84.788

87.486

89.775

2.1.2.7 - Spese elettorali

85

87

90

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

32.732

37.599

38.771

2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni

100.288

100.661

103.822

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.669

4.795

4.955

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.485

4.534

4.596

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

6.035

6.076

6.121

2.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette

11

11

11

2.1.2.5 - Difesa del mare

49.415

50.262

50.262

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.277

4.310

4.348

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.730

1.749

1.773

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

14.118

14.271

14.466

6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.926

2.017

2.064

6.1.2.1 - Manutenzione opere idrauliche

346

361

364

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.051

4.141

4.232

7.1.2.2 - Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente

2.114

2.171

2.243

7.1.5.3 - Fondo di riserva consumi intermedi

217

223

231

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici

892

916

947

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

6.613

6.777

6.730

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

258

2.469

2.551

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.091

1.121

1.158

3.1.5.1 - Manutenzione sedi uffici statali

1.553

1.595

1.648

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

858

881

910

4.1.2.11 - Manutenzione opere marittime

3.430

3.523

3.640

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

56.295

55.338

53.658

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

530

544

563

Ministero delle comunicazioni

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.040

1.069

1.104

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

142

146

151

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

849

868

890

3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

170

174

180

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

104

106

110

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

357

367

379

5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche

534

548

566

6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

112

115

119

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

617

633

654

8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.485

2.551

2.633

Ministero della difesa

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

860

883

913

2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari

735

755

780

2.1.1.2 - Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra

1.596

1.639

1.693

2.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi

149.044

153.072

158.165

3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

111.831

114.861

118.685

3.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale

154

158

163

3.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento

16.994

17.452

18.031

3.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali

327.523

335.161

344.814

3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento

55.815

57.306

59.176

3.1.2.6 - Interventi diversi

4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

43.416

44.590

46.073

4.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale

2.186

2.245

2.320

4.1.1.3 - Formazione e addestramento

28.928

29.710

30.698

4.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali

116.195

119.336

123.306

4.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento

1.191

1.223

1.264

4.1.1.6 - Istituto Geografico Militare

1.961

2.014

2.081

5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

27.448

28.190

29.128

5.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali

83.655

85.917

88.775

5.1.1.3 - Formazione e addestramento

14.467

14.858

15.353

5.1.1.4 - Rifornimento idrico isole minori

216

222

229

5.1.1.5 - Assistenza e benessere del personale

566

581

600

5.1.1.6 - Istituto idrografico della Marina

476

489

505

5.1.1.7 - Ammodernamento e rinnovamento

2.441

2.507

2.590

6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

22.966

23.831

24.924

6.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale

350

357

365

6.1.1.3 - Formazione e addestramento

33.343

34.259

35.417

6.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali

128.877

133.309

138.909

6.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento

595

611

632

6.1.2.1 - Assistenza al volo civile

10.306

10.584

10.936

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.415

1.444

1.475

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

3.287

3.463

3.474

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

6.424

6.566

6.514

3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

11.493

11.804

12.197

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.666

4.779

4.882

Ministero per i beni e le attività culturali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

3.177

3.245

3.319

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.182

1.208

1.241

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

2.205

2.265

2.340

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

47.620

48.570

49.483

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

19.744

20.244

20.870

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.397

1.430

1.477

5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi

154

158

163

Ministero della salute

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

675

692

713

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

31.726

32.351

32.982

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

9.233

9.357

9.496

3.1.2.13 - Informazione e prevenzione

408

419

433

3.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi

659

677

699

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

12.369

11.233

11.482

4.1.2.3 - Programma anti AIDS

1.375

1.412

1.459

Elenco 2 - (Articolo 1, comma 13)

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali - Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

2006

2007

2008

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.2.3.1 - Informatica di servizio

2.080

2.139

2.199

1.2.3.2 - Beni mobili

312

321

330

2.2.3.1 - Informatica di servizio

41.347

42.514

43.709

2.2.3.2 - Beni mobili

1.851

1.904

1.957

3.2.3.40 - Beni mobili

46

47

48

3.2.3.5 - Informatica di servizio

5.337

5.486

5.568

4.2.3.18 - Beni mobili

1.283

1.319

1.356

4.2.3.2 - Informatica di servizio

32.779

33.704

34.652

5.2.3.14 - Informatica di servizio

1.072

1.083

1.114

5.2.3.15 - Beni mobili

158

162

167

6.2.3.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze

1.238

1.273

1.309

6.2.3.2 - Informatica di servizio

20.463

21.040

21.632

6.2.3.3 - Beni mobili

305

313

322

9.2.10.2 - Informatica di servizio

1.317

1.354

1.392

9.2.3.1 - Beni mobili

527

542

557

12.2.3.1 - Beni mobili

1

1

1

Ministero delle attività produttive

1.2.3.1 - Informatica di servizio

424

432

440

1.2.3.2 - Beni mobili

81

84

86

2.2.3.1 - Informatica di servizio

743

756

768

2.2.3.2 - Beni mobili

215

221

228

3.2.3.1 - Ricerca scientifica

502

516

531

3.2.3.12 - Proprietà industriale

10.873

10.961

11.053

3.2.3.2 - Informatica di servizio

671

683

695

3.2.3.9 - Beni mobili

118

121

124

4.2.3.1 - Informatica di servizio

97

99

100

4.2.3.6 - Beni mobili

48

49

51

5.2.3.1 - Informatica di servizio

404

412

420

5.2.3.4 - Beni mobili

73

75

76

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1 - Informatica di servizio

51

52

54

1.2.3.2 - Beni mobili

65

67

69

2.2.3.1 - Beni mobili

3

3

3

3.2.3.3 - Beni mobili

10

10

10

4.2.3.1 - Beni mobili

3

4

4

5.2.3.1 - Beni mobili

2

2

2

6.2.3.2 - Beni mobili

3

3

3

7.2.3.1 - Beni mobili

9

9

9

8.2.3.1 - Beni mobili

3

4

4

9.2.3.1 - Beni mobili

18

19

19

10.2.3.3 - Beni mobili

17

17

18

11.2.3.2 - Beni mobili

22

22

23

12.2.3.1 - Informatica di servizio

5.678

5.839

6.003

12.2.3.2 - Beni mobili

11

11

11

13.2.3.1 - Beni mobili

1.282

1.318

1.355

14.2.3.1 - Beni mobili

19

19

20

15.2.3.1 - Beni mobili

6

6

6

Ministero della giustizia

1.2.3.2 - Beni mobili

223

230

236

2.2.3.3 - Beni mobili

267

275

282

3.2.3.2 - Attrezzature e impianti

40.102

40.272

40.446

3.2.3.3 - Informatica di servizio

26.943

27.639

28.348

3.2.3.4 - Beni mobili

463

476

489

5.2.3.2 - Attrezzature e impianti

1.394

1.433

1.474

5.2.3.3 - Beni mobili

27

28

29

Ministero degli affari esteri

1.2.3.1 - Beni mobili

37

37

38

2.2.3.3 - Beni mobili

24

25

25

3.2.3.1 - Beni mobili

14

14

14

4.2.3.2 - Beni mobili

10

10

10

5.2.3.1 - Beni mobili

39

40

40

6.2.3.2 - Beni mobili

44

44

45

7.2.3.1 - Beni mobili

11

11

11

8.2.3.1 - Beni mobili

941

949

957

8.2.3.2 - Informatica di servizio

4.531

4.567

4.605

10.2.3.1 - Beni mobili

489

493

497

11.2.3.1 - Beni mobili

30

30

30

12.2.3.1 - Beni mobili

15

15

16

13.2.3.1 - Beni mobili

15

15

16

14.2.3.1 - Beni mobili

3

3

3

15.2.3.1 - Beni mobili

11

11

11

16.2.3.1 - Beni mobili

5

5

6

17.2.3.1 - Beni mobili

5

5

6

18.2.3.1 - Beni mobili

5

5

6

19.2.3.1 - Beni mobili

5

5

6

20.2.3.1 - Beni mobili

11

11

11

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.2.3.1 - Beni mobili

211

217

224

2.2.3.1 - Beni mobili

278

286

294

2.2.3.3 - Strutture scolastiche

62

63

65

2.2.3.4 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica

2.496

2.566

2.638

3.2.3.3 - Beni mobili

822

845

869

4.2.3.1 - Beni mobili

196

201

207

7.2.3.3 - Beni mobili

69

71

73

8.2.3.3 - Beni mobili

48

50

51

9.2.3.3 - Beni mobili

26

26

27

10.2.3.3 - Beni mobili

44

45

46

11.2.3.3 - Beni mobili

53

55

56

12.2.3.3 - Beni mobili

24

25

26

13.2.3.3 - Beni mobili

58

60

62

14.2.3.3 - Beni mobili

16

16

17

15.2.3.2 - Beni mobili

58

60

61

16.2.3.3 - Beni mobili

26

26

27

17.2.3.3 - Beni mobili

16

16

17

18.2.3.3 - Beni mobili

26

26

27

19.2.3.3 - Beni mobili

37

38

39

20.2.3.3 - Beni mobili

61

62

64

21.2.3.4 - Beni mobili

16

16

17

22.2.3.4 - Beni mobili

34

35

36

23.2.3.4 - Beni mobili

27

28

28

24.2.3.4 - Beni mobili

57

59

60

Ministero dell'interno

1.2.3.1 - Beni mobili

127

130

134

2.2.3.1 - Informatica di servizio

7.930

8.153

8.383

2.2.3.3 - Beni mobili

2.911

2.993

3.078

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.2.3.3 - Beni mobili

49

51

52

2.2.3.14 - Beni mobili

127

130

134

3.2.3.6 - Beni mobili

102

104

107

4.2.3.17 - Beni mobili

48

50

51

5.2.3.10 - Beni mobili

99

102

105

6.2.3.7 - Beni mobili

266

274

281

7.2.3.1 - Informatica di servizio

269

276

284

7.2.3.4 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale

199

204

210

7.2.3.5 - Beni mobili

74

76

78

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2.3.1 - Informatica di servizio

30

31

32

1.2.3.2 - Beni mobili

67

69

71

2.2.3.1 - Ricerca scientifica

82

84

86

2.2.3.10 - Beni mobili

746

767

789

2.2.3.2 - Informatica di servizio

41.245

41.268

38.953

3.2.3.1 - Edilizia di servizio

212.822

216.322

221.439

3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici

4.018

4.092

4.167

3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale

459

472

486

3.2.3.24 - Beni mobili

129

132

136

3.2.3.25 - Informatica di servizio

34

35

36

4.2.3.11 - Beni mobili

41

42

43

4.2.3.3 - Opere marittime e portuali

253.051

258.137

263.225

4.2.3.4 - Informatica di servizio

42

43

44

5.2.3.1 - Edilizia di servizio

5.247

5.395

5.547

5.2.3.13 - Beni mobili

333

343

352

5.2.3.14 - Opere varie

6.083

6.198

4.316

5.2.3.2 - Attrezzature e impianti

208

214

220

5.2.3.3 - Informatica di servizio

1.052

1.081

1.112

7.2.3.1 - Beni mobili

42

42

43

7.2.3.2 - Informatica di servizio

40

41

42

Ministero delle comunicazioni

1.2.3.1 - Beni mobili

43

44

45

2.2.3.2 - Beni mobili

17

18

18

3.2.3.1 - Beni mobili

9

9

9

4.2.3.2 - Beni mobili

9

9

9

5.2.3.1 - Controllo emissioni radioelettriche

2.175

2.236

2.299

5.2.3.2 - Beni mobili

12

13

13

6.2.3.1 - Beni mobili

9

9

10

7.2.3.2 - Beni mobili

9

9

9

7.2.3.3 - Ricerca scientifica

2.160

2.221

2.283

8.2.3.1 - Informatica di servizio

2.387

870

894

8.2.3.2 - Beni mobili

287

295

303

Ministero della difesa

1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca

69.000

69.000

69.000

1.2.3.2 - Informatica di servizio

43

45

46

2.2.3.1 - Informatica di servizio

27

28

29

3.2.3.3 - Informatica di servizio

4.676

4.807

4.943

3.2.3.4 - Attrezzature e impianti

1.276.802

1.300.456

1.324.792

3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento

95.348

98.038

100.795

3.2.3.7 - Edilizia di servizio

6

6

6

4.2.3.1 - Informatica di servizio

12.720

13.079

13.446

5.2.3.1 - Informatica di servizio

1.208

1.242

1.277

6.2.3.1 - Informatica di servizio

6.087

6.259

6.435

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1 - Beni mobili

31

31

32

2.2.3.8 - Beni mobili

35

36

37

3.2.3.6 - Beni mobili

86

89

91

3.2.3.8 - Informatica di servizio

4

4

4

4.2.3.3 - Beni mobili

89

92

94

4.2.3.5 - Informatica di servizio

10

10

11

Ministero per i beni e le attività culturali

1.2.3.1 - Informatica di servizio

121

125

128

1.2.3.4 - Beni mobili

50

51

53

2.2.3.1 - Informatica di servizio

537

552

568

2.2.3.8 - Beni mobili

117

120

124

3.2.3.11 - Beni mobili

105

108

111

4.2.3.2 - Informatica di servizio

489

502

517

4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale

13.984

789

694

4.2.3.8 - Beni mobili

274

282

290

5.2.3.2 - Informatica di servizio

22

23

24

5.2.3.8 - Beni mobili

30

31

32

Ministero della salute

1.2.3.2 - Beni mobili

40

41

42

2.2.3.1 - Beni mobili

129

133

137

2.2.3.4 - Informatica di servizio

631

649

667

3.2.3.1 - Beni mobili

195

201

206

4.2.3.1 - Beni mobili

129

133

137

Elenco 3 - (Articolo 1, comma 15)

Rideterminazione delle dotazioni di bilancio delle spese per trasferimenti correnti alle imprese

Amministrazione/U.P.B.

2006

2007

2008

Autorizzazione

(migliaia di euro)

ECONOMIA E FINANZE

1.983.949

1.997.344

2.070.642

3.1.2.4 - Poste italiane

182.604

189.654

219.646

Legge n. 416 del 1981, articolo 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

22.574

22.574

22.760

Legge n. 778 del 1985, articolo 2: contributo straordinario all'Istituto postelegrafonici

8.107

8.107

8.173

Legge n. 515 del 1993, articolo 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

10.923

10.923

11.013

Legge n. 449 del 1997, articolo 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa

141.000

148.050

177.700

3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato

1.325.823

1.325.823

1.336.732

Legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA

1.324.002

1.324.002

1.334.896

Legge n. 166 del 2002, articolo 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali

1.821

1.821

1.836

3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi

4.935

4.230

4.265

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse

4.230

4.230

4.265

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 215: finanziamento agli investimenti

705

3.1.2.43 - Contratti di programma

188.587

188.587

190.139

Legge n. 449 del 1997, articolo 53, comma 3: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

118.087

118.087

119.059

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa

70.500

70.500

71.080

3.1.2.45 - ANAS

282.000

289.050

319.860

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.

282.000

289.050

319.860

ATTIVITA' PRODUTTIVE

17.625

17.625

17.770

3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale

17.625

17.625

17.770

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 234: programmi pluriennali Istituto per la promozione industriale

17.625

17.625

17.770

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

30.439

30.439

30.689

3.1.2.1 - Occupazione

23.667

23.667

23.861

Legge n. 537 del 1993, articolo 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell'occupazione

23.667

23.667

23.861

9.1.2.2 - Occupazione

3.495

3.495

3.524

Legge n. 266 del 1997, articolo 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

3.495

3.495

3.524

14.1.2.1 - Pari opportunità

3.277

3.277

3.304

Legge n. 125 del 1991, articolo 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

3.277

3.277

3.304

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

378.047

383.953

2.1.5.5 - Scuole non statali

200.676

202.327

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

200.676

202.327

3.1.2.1 - Scuole non statali

725

745

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

725

745

7.1.2.1 - Scuole non statali

36.022

36.318

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

36.022

36.318

8.1.2.1 - Scuole non statali

10.492

10.786

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

10.492

10.786

9.1.2.1 - Scuole non statali

4.772

4.906

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

4.772

4.906

10.1.2.1 - Scuole non statali

20.971

21.558

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

20.971

21.558

11.1.2.1 - Scuole non statali

13.854

14.242

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

13.854

14.242

12.1.2.1 - Scuole non statali

3.187

3.277

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

3.187

3.277

13.1.2.1 - Scuole non statali

8.813

9.060

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

8.813

9.060

14.1.2.1 - Scuole non statali

1.395

1.434

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

1.395

1.434

15.1.2.1 - Scuole non statali

18.050

18.555

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

18.050

18.555

16.1.2.1 - Scuole non statali

2.417

2.485

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

2.417

2.485

17.1.2.1 - Scuole non statali

524

539

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

524

539

18.1.2.1 - Scuole non statali

2.468

2.537

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

2.468

2.537

19.1.2.1 - Scuole non statali

10.852

11.155

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

10.852

11.155

20.1.2.1 - Scuole non statali

25.031

25.732

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

25.031

25.732

21.1.2.1 - Scuole non statali

915

941

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

915

941

22.1.2.1 - Scuole non statali

8.250

8.481

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

8.250

8.481

23.1.2.1 - Scuole non statali

3.550

3.650

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

3.550

3.650

24.1.2.1 - Scuole non statali

5.083

5.225

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

5.083

5.225

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

231.506

231.557

233.512

4.1.2.2 - Società di servizi marittimi

128.239

128.239

129.294

Legge n. 169 del 1975, articolo 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale

109.275

109.275

110.174

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi

18.964

18.964

19.120

4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione

18.751

18.751

18.905

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

18.751

18.751

18.905

5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione

84.516

84.567

85.313

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

69.314

69.314

69.884

Regio decreto-legge n. 1121 del 1938, convertito dalla legge n. 58 del 1939, articolo 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata

2.543

2.594

2.666

Legge n. 1221 del 1952, articolo 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione

12.659

12.659

12.763

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

27.724

21.736

18.721

2.1.2.7 - Pesca

9.870

3.525

Decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004, articolo 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche

6.345

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca

3.525

3.525

3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo

17.854

18.211

18.721

Legge n. 499 del 1999, articolo 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

17.854

18.211

18.721

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

2.402

2.403

2.423

3.1.2.2 - Editoria libraria

2.402

2.403

2.423

Legge n. 1010 del 1969, articolo 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero

182

182

183

Decreto-legge n. 657 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1975: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente

36

37

38

Legge n. 67 del 1987, articolo 18: pubblicazioni di elevato valore culturale

1.456

1.456

1.468

Legge n. 62 del 2001, articolo 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale

728

728

734

Totale

2.293.645

2.679.151

2.757.710

Elenco 4 - (Articolo 1, comma 74)

ENTRATE TRIBUTARIE

1.1.1

-

IRE

1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.2

-

IRES

1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.3

-

ILOR

1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.4

-

Imposte sostitutive

1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.5

-

Ritenute a titolo di imposta definitiva

1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.7

-

Altri introiti diretti

1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.8

-

IVA su scambi interni e intracomunitari

1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.10

-

Lotto, lotterie ed altre attività di gioco

1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.11

-

IVA su importazioni

1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.12

-

Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine

1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.13

-

Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti

1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.14

-

Imposte sui generi di monopolio

1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.15

-

Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato

1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.20

-

Altri tributi indiretti

1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1.2.5

-

Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Limitatamente ai capitoli:

- 3210

- 3312

- 3313

- 3314

- 3315

- 3316

Allegato 1 - (Articolo 1, comma 607)

Misure correttive degli effetti finanziari delle leggi - (articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE

Esigenze anni pregressi

2006 (compresi anni pregressi)

2007

2008

Anno terminale

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1.282.709

325.000

385.000

1.

Legge 3 gennaio 1999, n. 157, e legge 26 luglio 2002, n. 156 (3.1.2.23 - cap. 1638) - Fondo spese elettorali partiti politici

40.000

40.000

40.000

P

2.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra

65.000

65.000

65.000

P

3.

Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2 (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare

120.000

120.000

120.000

P

4.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste

22.500

22.500

2006

5.

Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97-'99

18.069

18.069

2006

6.

Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, articolo 6, comma 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - IPOST

10.000

10.000

60.000

P

7.

Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap. 1647) - Accordo Lomè

12.000

112.000

2006

8.

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie postali

10.700

10.700

2006

9.

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA

767.829

767.829

2006

10.

Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo

116.611

116.611

100.000

100.000

2008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

337.900

1.

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 19 e 20, e legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a familiari di persone con handicap

37.829

37.829

2006

2.

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati

9.004

9.004

2006

3.

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis(11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

2.090

2.090

2006

4.

Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi

266.032

266.032

2006

5.

Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, articolo 4 (11.12.10 - cap. 4367) - Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia

3.355

3.355

2006

6.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori

19.590

19.590

2006

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

603.000

200.000

200.000

1.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 64 (2.1.2.1 - capp. 1360 e 1364 n.i.) - Spese di giustizia

403.000

603.000

200.000

200.000

2008

MINISTERO DELL'INTERNO

377.808

90.939

90.939

1.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI)

286.870

377.808

90.939

90.939

P

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

327

162

162

1.

Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2 - cap. 2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e la valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)

147

294

147

147

P

2.

Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2 - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.

18

33

15

15

P

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

29.900

1.

Legge 19 maggio 1975, n. 169, articolo 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione

29.900

29.900

2006

MINISTERO DELLA SALUTE

80.000

80.000

80.000

1.

Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati

80.000

80.000

80.000

P

Totale

2.711.644

696.101

756.101

P onere permanente

Allegato 2 - (Articolo 1, comma 608)

Fondi per gli investimenti

AMMINISTRAZIONE

STANZIAMENTI

2006

2007

2008

(in euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

Incentivi alle imprese

18.223.000

18.223.000

15.223.000

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12, comma 2

15.223.000

15.223.000

15.223.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 18, commi ottavo e nono

3.000.000

3.000.000

Totale

18.223.000

18.223.000

15.223.000

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria

82.566.931

70.108.931

70.108.931

Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259

12.458.000

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787

70.108.931

70.108.931

70.108.931

Totale

82.566.931

70.108.931

70.108.931

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Università e ricerca

94.175.915

94.175.915

94.175.915

Legge 10 gennaio 2000, n. 6

10.329.138

10.329.138

10.329.138

Legge 21 febbraio 1980, n. 28

34.783.372

34.783.372

34.783.372

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

49.063.405

49.063.405

49.063.405

Edilizia universitaria

90.000.000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, comma 8

90.000.000

Totale

184.175.915

94.175.915

94.175.915

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale

271.438.772

77.331.772

77.331.772

Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 2, commi 1 e 7

2.065.827

2.065.827

2.065.827

Legge 8 ottobre 1997, n. 344

13.118.005

13.118.005

13.118.005

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

1.032.914

1.032.914

1.032.914

Legge 23 marzo 2001, n. 93

1.549.371

1.549.371

1.549.371

Legge 5 marzo 1963, n. 366

11.568.634

11.568.634

11.568.634

Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, articolo 1, comma 2, e legge 30 dicembre 2004, n. 311

30.000.000

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

41.316.552

41.316.552

41.316.552

Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010

2.006.705

2.006.705

2.006.705

Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184

2.220.764

2.220.764

2.220.764

Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 12, e legge 24 dicembre 2003, n. 350

120.000.000

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

20.000.000

Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e legge 30 dicembre 2004, n. 311

8.607.000

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4

11.000.000

Legge 31 luglio 2002, n. 179

2.453.000

2.453.000

2.453.000

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

4.500.000

Totale

271.438.772

77.331.772

77.331.772

Ministero della difesa

Ricerca scientifica

69.000.000

69.000.000

69.000.000

Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264

69.000.000

69.000.000

69.000.000

Totale

69.000.000

69.000.000

69.000.000

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foresta e pesca

136.310.995

28.702.995

13.102.995

Legge 15 dicembre 1998, n. 441

1.549.371

1.549.371

1.549.371

Legge 27 luglio 1999, n. 268

1.549.371

1.549.371

1.549.371

Legge 2 dicembre 1998, n. 423

2.582.285

2.582.285

2.582.285

Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, articolo 2

6.870.908

6.870.908

6.870.908

Legge 30 aprile 1976, n. 38, articolo 18, quarto comma

551.060

551.060

551.060

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 4

123.208.000

15.600.000

Totale

136.310.995

28.702.995

13.102.995

Ministero per i beni e le attività culturali

Patrimonio culturale

188.742.376

188.742.376

188.742.376

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 1

138.486.232

138.486.232

138.486.232

Legge 23 febbraio 2001, n. 29, articolo 3, comma 1

3.164.569

3.164.569

3.164.569

Legge 29 dicembre 2000, n. 400, aticolo 3, comma 1

206.583

206.583

206.583

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83

46.568.535

46.568.535

46.568.535

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

316.457

316.457

316.457

Totale

188.742.376

188.742.376

188.742.376

Prospetto di Copertura - (Articolo 1, comma 609)

Copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla legge finanziaria - (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

2006

2007

2008

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

Articolato:

10.548

6.895

6.809

Pubblico impiego

1.306

1.543

1.544

Eccedenze di spesa

2.289

696

756

Missioni di pace

1.000

0

0

Spesa sociale

1.673

1.018

1.030

Riduzione costo lavoro

1.996

2.429

2.518

Bonus figli

696

0

0

Fondo utilizzo giacenze tesoreria

320

0

0

LSU scuola

370

370

370

Altri interventi

896

837

589

Effetti indotti

2

2

2

Tabella «A»

23

0

0

Tabella «C»

80

0

0

Minori entrate correnti

Articolato:

977

742

459

Sgravi fiscali

977

742

459

Totale oneri da coprire

11.627

7.637

7.268

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato:

7.975

5.101

4.623

Interventi vari

3.763

1.779

1.469

Rivalutazioni

912

34

37

Ammortamenti energia

790

877

877

Cessioni fabbricati

500

468

482

Programmazione fiscale e adeguamento

1.930

990

990

Effetti indotti

79

953

769

Riduzione spese correnti

Articolato:

3.344

3.591

3.404

Pubblico impiego

7

7

7

Spese PA

1.644

1.693

1.579

Disposizioni per enti locali

70

55

55

Trasferimenti imprese

960

1.121

1.121

Altri interventi

511

560

487

Effetti indotti (effetto netto)

153

155

155

Tabella «A»

0

79

89

Tabella «C»

0

252

266

Decreto-legge 203/2005

7.453

7.830

8.018

Quota DL 203/2005 utilizzata a copertura spesa c/capitale

47

277

402

Totale mezzi di copertura

18.771

16.773

16.312

Differenza

7.144

9.135

9.043

Miglioramento risparmio pubblico a LV (compreso em. DLB)

4.281

10.839

20.474

Margine

11.425

19.974

29.517

Bilancio dello Stato: regolazioni contabili e debitorie - (in milioni di euro)

Assestato 2005

Iniziali 2006

2007

2008

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

Entrate

24.349

24.349

24.364

24.364

24.364

24.364

Rimborsi IVA

19.900

19.900

19.900

19.900

19.900

19.900

Anticipo concessionari

4.449

4.449

4.464

4.464

4.464

4.464

Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato

0

0

0

0

0

0

Spesa corrente

33.250

33.250

27.835

27.835

27.514

27.514

Rimborsi IVA (compresi i pregressi)

19.900

19.900

19.900

19.900

19.900

19.900

Personale Forze armate e di polizia

40

40

0

0

0

0

Spese di giustizia

365

365

0

0

0

0

Regolazione concessionari riscossione

4

4

0

0

0

0

Anticipo concessionari

4.449

4.449

4.464

4.464

4.464

4.464

Rimborso INAIL

35

35

0

0

0

0

Ammassi agricoli

7

7

0

0

0

0

FSN-saldo IRAP

473

473

0

0

0

0

Fitto locali Polizia di Stato

171

171

171

171

0

0

Rimborso imposte dirette pregresse

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

Fondo debiti pregressi ex finanze

150

150

150

150

0

0

Entrate erariali Sicilia e Sardegna

1.528

1.528

0

0

0

0

Comm.liq. indennità buonuscita Poste

52

52

0

0

0

0

INPS invalidi civili

546

546

0

0

0

0

CONI servizi spa

68

68

0

0

0

0

Vincite e commissioni lotto

2.312

2.312

0

0

0

0

Spesa in conto capitale

2.101

2.196

101

101

26

0

Disavanzi USL

2.000

2.000

0

0

0

0

Profughi istriani e dalmati

26

26

26

26

26

0

Disavanzi pregressi università

75

75

75

75

0

0

Chiusura sospeso difesa

0

95

0

0

0

0

Totale spesa

35.351

35.446

27.936

27.936

27.540

27.514

Legge finanziaria

Spesa corrente

Tab. C-FSN - IRAP 2004 (2701/Mef.)

1.102

1.102

Spese di giustizia (Eccedenza di spesa)

403

403

Spesa in conto capitale

Disavanzi sanità

2.000

2.000

Totale spesa con legge finanziaria

35.351

35.446

31.441

31.441

27.540

27.514

Tabella A

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

MINISTERI

2006

2007

2008

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.047

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

60.597

12.750

197

Ministero degli affari esteri

25.228

33.859

33.859

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3.859

9.859

9.859

Ministero dell'interno

25.000

1.000

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

710

986

2.482

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

500

500

500

Ministero della difesa

417

417

417

Ministero delle politiche agricole e forestali

6.413

7.445

6.445

Ministero per i beni e le attività culturali

783

45

45

Ministero della salute

36.963

37.963

37.963

Totale Tabella A

160.470

105.871

91.767

Di cui regolazione debitoria

Di cui limite d'impegno

Tabella B

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale

MINISTERI

2006

2007

2008

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

452.159

399.144

243.144

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

7.000

Ministero per i beni e le attività culturali

7.900

7.900

7.900

Totale Tabella B

467.059

407.044

251.044

Di cui regolazione debitoria

Di cui limite d'impegno

Tabella C

Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2006

2007

2008

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

13.142

12.740

12.740

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)

14.700

14.700

14.700

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)

42.630

42.630

42.630

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

- Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)

392

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)

25.480

25.480

25.480

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)

156.800

156.800

156.800

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)

417.480

417.480

417.480

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988(3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)

280

280

280

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

203.000

203.000

203.000

- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

80.405

80.405

80.405

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:

- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)

40.180

40.180

40.180

- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)

546.580

546.580

546.580

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

- Art. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p)

16.660

16.660

16.660

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)

7.350

3.920

3.920

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)

1.862

1.862

1.862

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)

9.800

9.800

9.800

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)

3.920

3.920

3.920

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:

- Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701)

1.102.000

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:

- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)

3.842

3.842

3.842

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)

207.760

207.760

207.760

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)

1.701

1.700

1.700

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)

211.680

211.680

211.680

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)

21.560

21.560

21.560

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)

14.798

14.798

14.798

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901)

110.740

110.740

110.740

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)

275.792

309.700

309.700

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)

8.820

8.820

8.820

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)

133.280

136.220

136.220

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)

4.851

4.851

4.851

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)

3.430

3.430

3.430

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823)

98.000

98.000

98.000

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733)

19.600

19.600

19.600

3.798.515

2.729.138

2.729.138

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

21.560

21.560

21.560

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)

21.266

21.266

21.266

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)

196.000

196.000

196.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)

27.342

27.342

17.542

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)

96.040

96.040

96.040

- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)

60.956

60.956

60.956

423.164

423.164

413.364

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332)

784

784

784

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161)

1.960

1.960

1.960

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671)

1.157.000

1.161.000

1.161.000

1.159.744

1.163.744

1.163.744

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

4.900

4.900

4.900

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)

118

118

118

5.018

5.018

5.018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:

- Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)

2.744

2.744

2.744

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)

2.450

2.450

2.450

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105)

2.352

2.352

2.352

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)

980

980

980

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)

274

274

274

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 [1]: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

392.001

382.203

372.403

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)

2.744

2.744

2.744

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)

6.076

6.076

6.076

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)

4.900

4.900

4.900

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)

2.254

2.254

2.254

Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):

- Art. 1, comma 1: Contributo volontario al fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (12.1.2.2 - Solidarietà internazionale - cap. 3421)

3.528

416.775

406.977

400.705

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291)

4.700

4.700

4.700

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709)

8.000

8.000

8.000

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)

370

370

370

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690)

122.000

122.000

122.000

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692)

133.000

133.000

133.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695)

177.000

147.000

147.000

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

- Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694)

6.920.500

6.950.000

6.950.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679)

18.500

18.500

18.500

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p)

181.000

181.000

181.000

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236)

1.630.000

1.630.000

1.630.000

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p)

32.000

32.000

32.000

9.227.070

9.226.570

9.226.570

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)

30.600

30.600

30.600

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)

17.738

17.738

17.738

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668) (5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

2.940

2.940

2.940

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

108

108

108

51.386

51.386

51.386

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p)

40.670

40.670

40.670

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)

215

215

215

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)

49.980

49.980

49.980

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621) (7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831)

83.300

83.300

83.300

174.165

174.165

174.165

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661)

4.510

4.510

4.510

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)

784

784

784

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

343

343

343

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098)

627

627

627

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)

62.720

62.720

62.720

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)

310.660

212.660

212.660

379.644

281.644

281.644

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253)

42.000

42.000

42.000

- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840)

25.000

25.000

25.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)

784

784

784

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360) (3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145)

13.034

13.035

13.035

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)

3.920

3.920

3.920

- Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345)

69

69

69

84.807

84.808

84.808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415) (2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)

16.660

16.660

16.660

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)

5.341

5.341

5.341

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)

91.140

91.140

91.140

113.141

113.141

113.141

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)

2.352

2.352

2.352

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263) (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942)

5.292

5.292

5.292

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)

377.301

294.000

294.000

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola acheologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)

833

833

833

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)

2.695

2.695

2.695

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)

30.086

30.086

30.086

418.559

335.258

335.258

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320)

19.649

19.649

19.649

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453)

30.380

30.380

30.380

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)

279.300

269.500

269.500

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443)

88.200

85.260

85.260

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447)

64.680

64.680

64.680

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)

5.586

5.586

5.586

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)

4.018

4.018

4.018

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)

4.998

4.998

4.998

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230)

45.080

45.080

45.080

541.891

529.151

519.151

Totale generale

16.793.879

15.524.164

15.508.092

Note:

1 Per l'integrazione degli stanziamenti di cui alla presente legge, vedi cfr. :

- per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, vedi cfr. l'art. 1, comma c. 10, L. 4 agosto 2006, n. 247;

- per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, vedi cfr. l'art. 1, comma c. 1, D.L. 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 ottobre 2006, n. 270.

Tabella D

Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2006

2007

2008

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)

6.000

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)

3.767.000

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)

160.102

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

850.000

850.000

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003):

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576)

100.000

100.000

8.300.000

4.033.102

950.000

9.150.000

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380)

4.000

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (Settore n. 4) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382)

4.000

8.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)

500.000

500.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020)

20.000

20.000

30.000

20.000

20.000

30.000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)

40.000

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art. 104, comma 4: Ricerca di base (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302)

85.000

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308)

10.000

50.000

100.000

95.000

90.000

100.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

100.000

100.000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

130.000

200.000

200.000

130.000

200.000

200.000

Totale generale

4.886.102

1.260.000

9.480.000

Tabella E

Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2006

2007

2008

Definanziamento

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)

–20.000

0

Legge n. 67 delle 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

–8.000

–8.000

0

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446)

–40.000

0

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

–1.200.000

–1.200.000

–1.200.000

1

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

– Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299)

–15.400

–15.400

0

– Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)

–10.300

–10.300

–10.300

0

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

–22.700

–22.700

0

Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

–51.600

–91.600

0

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)

–256.000

–256.000

–256.000

0

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (Settore n. 27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151)

–2.000

–2.000

–2.000

0

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:

- Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (Settore n. 16) (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)

–400.00

0

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 3, comma 25: Rimborsi IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - cap. 7577)

–75.000

0

- Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (Settore n. 17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560)

–24.000

–6.000

0

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)

–50.000

0

[1]

[1]

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 1, comma 5: Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (Settore n. 27) (4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589)

–8.000

–450

0

- Art. 8-bis, comma 1: Giochi olimpici invernali Torino 2006, rifinanziamento dell'articolo 7-septies del decreto-legge n. 7 del 2005 (Settore n. 24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364)

–4.000

–12.000

0

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

- Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

–20.000

0

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

–560.000

0

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

–40.000

0

Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

- Art. 1, comma 119, lettera b): Risparmio e contenimento consumi energetici (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7621)

–2.000

0

- Art. 1, comma 119, lettera d): Accordi di cooperazione in materia di tecnologie pulite del carbone (Settore n. 27) (4.2.3.3 Piano energetico nazionale - cap. 7622)

–2.000

0

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronautico (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7421)

–12.000

–12.000

0

- Art. 1, comma 268: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

–20.800

–28.800

0

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (Settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485)

–100.000

–275.000

0

- Art. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

–20.000

–34.000

–26.000

0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p)

–46.600

–46.600

–46.600

0

Decreto-legge n. 201 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 259 del 2002: Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia:

- Art. 9: Piano di interventi per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p)

–8.200

0

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)

–50.000

0

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254)

–40.000

0

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

–80.000

0

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

–20.000

0

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

–5.700

0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)

–20.000

0

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142)

–4.000

–4.000

–4.000

0

- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143)

–4.000

–4.000

–4.000

0

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- Art. 19-bis, comma 1: realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144)

–15.400

–15.400

–15.400

0

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Settore n. 11) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151)

–40.200

–40.200

–40.200

0

- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Settore n. 11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164

–10.300

–10.300

–7.200

0

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (Settore n. 27) (5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8223)

–800

–800

0

- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481)

–2.000

–2.000

–2.000

0

- Art. 1, comma 455: Realizzazione e completamento interventi infrastrutturali in riferimento alla tutela dell'ambiente (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7482)

–2.000

0

- Art. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (Settore n. 16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514)

–4.000

–4.000

0

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230)

–13.900

–20.000

–20.000

0

MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto legislativo n. 264 del 1997: Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7000)

–46.000

–46.000

–46.000

0

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - cap. 7132/p)

–41.300

–41.300

–41.300

0

- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132/p, 7140)

–55.000

–55.000

–55.000

1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002:

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)

–82.100

–10.400

0

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

–20.000

0

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 3, comma 83: Devoluzione degli utili del lotto al Ministero per i beni e le attività culturali (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

—30.900

–30.900

–30.900

0

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni culturali:

- Art. 3, comma 1: Piano per l'arte contemporanea (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

–2.000

–2.000

–2.000

0

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

– Art. 46, comma 1: Fondo unico per gli investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

–92.200

–92.200

–92.200

0

Decreto legislativo n. 127 del 2003: Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

–200

–200

–200

0

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)

–64.000

0

Totale generale

–3.824.100

–2.420.500

–1.901.300

Note:

1 Voce soppressa dall'art. 5-quater, comma c. 1, D.L. 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma c. 1, L. 3 febbraio 2006, n. 27.

Tabella F

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.

iddb="416">INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

2. - Interventi a favore delle imprese industriali

3. - Interventi per calamità naturali

4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate

5. - Credito agevolato al commercio

6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia

7. - Provvidenze per l'editoria

8. - Edilizia residenziale e agevolata

9. - Mediocredito centrale - Simest spa

10. - Artigiancassa

11. - Interventi nel settore dei trasporti

12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

13. - Interventi nel settore della ricerca

14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio

18. - Metropolitana di Napoli

19. - Difesa del suolo e tutela ambientale

20. - Realizzazione strutture turistiche

21. - Interventi in agricoltura

22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23. - Università (compresa edilizia)

24. - Impiantistica sportiva

25. - Sistemazione aree urbane

26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali

27. - Interventi diversi

N.B. - I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26. -

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2006

2007

2008

2009 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

(migliaia di euro)

2. Interventi a favore delle imprese industriali.

Economia e finanze

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335)

32.817

32.817

32.817

360.987

2019

3

Attività produttive

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

50.000

50.000

50.000

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

30.000

30.000

3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronautico (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421)

18.000

18.000

3

- Art. 1, comma 268: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap-. 7420/p)

31.200

43.200

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485)

3

- Art. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

30.000

51.000

39.000

3

192.017

225.017

121.817

360.987

3. Interventi per calamità naturali.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite da terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

30.000

30.000

3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451)

50.000

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

18.076

18.076

18.076

162.684

2017

3

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizazione delle attività produttive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

2.066

2.066

3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

24.273

24.273

24.273

267.010

2019

3

- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

1.549

1.549

1.549

17.561

2019

3

- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

17.043

17.043

17.043

187.474

2019

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei minstri - Protezione civile - cap. 7443/p)

10.000

3

Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:

- Art. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

5.000

3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 203: Prosecuzione interventi nei territori colpiti da calamità naturali (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

58.500

58.500

58.500

643.500

2091

3

Ambiente e territorio

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

30.000

231.507

151.507

134.441

1.278.229

4. Interventi nelle aree sottoutilizzate

Economia e finanze

Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)

300.000

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)

5.702.000

6.796.000

6.000.000

10.630.900

2009

3

- Art. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 - Crediti di imposta - capp. 7790, 7791, 7793)

1.265.000

3

Attività produttive

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento strardinario nel Mezzogiorno:

- Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

30.000

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

840.000

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382)

7.500

Istruzione, università e ricerca

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254/p - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p)

70.000

50.000

100.000

Interno

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.2 - Progetti finalizzati - cap. 7014)

98.000

4.000

Comunicazioni

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230)

20.880

30.000

30.000

3

8.333.380

6.880.000

6.130.000

10.630.900

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia.

Economia e finanze

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)

6.000

Attività produttive

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380)

4.000

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

- Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7197)

3.000

13.000

9. Mediocredito centrale - Simes spa.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)

30.000

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

3.000

3.000

3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/p)

23.334

23.334

3

- Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

15.523

15.523

15.523

154.936

2009

3

71.857

41.857

15.523

154.936

10. Artigiancassa.

Economia e finanze

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

12.000

2.000

3

12.000

2.000

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Economia e finanze

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

176.000

176.000

176.000

17.557.596

2009

3

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

1.808

1.808

1.808

3

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

34.110

34.110

3

- Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

77.514

137.514

1

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)

60.509

60.509

60.509

302.128

2011

3

- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)

516

516

516

2.064

2012

3

- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164)

15.523

15.523

10.876

18.076

2009

3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 459: Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8170)

3.000

3.000

3

368.980

428.980

249.709

17.879.864

13. Interventi nel settore della ricerca.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

- Art. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - cap. 7380)

124.000

125.000

125.000

575.000

2014

3

Istruzione, università e ricerca

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art. 104, comma 4: Ricerca di base (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302)

85.000

209.000

125.000

125.000

575.000

16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

Economia e finanze

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:

- Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)

100.000

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142)

6.329

6.329

6.329

82.634

2016

3

- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143)

6.329

6.329

6.329

82.634

2016

3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144)

23.334

23.334

23.334

413.168

2017

3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481)

3.000

3.000

3.000

40.000

2016

3

- Art. 1, comma 455: Realizzazione e completamento interventi strutturali in riferimento alla tutela dell'ambiente (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7482)

3.000

- Art. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514)

6.000

6.000

3

147.992

44.992

38.992

618.436

17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.

Economia e finanze

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)

384.000

384.000

384.000

2.520.000

2009

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560)

36.000

9.000

3

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)

30.000

450.000

393.000

384.000

2.520.000

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)

160.102

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p)

80.000

100.000

96.050

3

Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

- Art. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p)

14.255

1.600

3

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica acciaierie Genova-Cornigliano (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7449)

5.000

5.000

5.000

55.000

2020

3

Affari esteri

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7176)

100

250

3

Ambiente e territorio

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

120.000

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

8.607

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7217)

200

400

3

Politiche agricole

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7453)

50.000

3

388.264

107.250

151.050

55.000

21. Interventi in agricoltura

Economia e finanze

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)

Politiche agricole

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

160.000

200.000

200.000

160.000

200.000

200.000

23. Università (compresa edilizia)

Istruzione, università e ricerca

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)

100.000

40.000

100.000

40.000

24. Impiantistica sportiva.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 8-bis, comma 1: Giochi olimpici invernali Torino 2006, rifinanziamento dell'articolo 7-septies del decreto-legge n. 7 del 2004 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364)

6.000

18.000

3

6.000

18.000

25. Sistemazione aree urbane

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica:

- Art. 10, comma 1: Fondo per attuazione interventi (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657)

70.000

Salute

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)

96.000

166.000

27. Interventi diversi

Economia e finanze

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)

2.000.000

204.000

600.000

14.999.500

3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151)

3.165

3.165

3.165

5.165

2009

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579)

65.000

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 1, comma 5: Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589)

12.498

680

3

- Art. 9, comma 3: Credito d'imposta per processi di concentrazione (6.2.3.12 - Crediti di imposta - cap. 7814)

110.000

57.000

3

Attività produttive

Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

- Art. 1, comma 119, lettera b): Risparmio e contenimento consumi energetici (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7621)

3.000

- Art. 1, comma 119, lettera d): Accordi di cooperazione in materia di tecnologie pulite del carbone (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7622)

3.000

Lavoro e politiche sociali

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)

610.000

60.000

3

Giustizia

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020)

20.000

20.000

30.000

Affari esteri

Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles:

- Art. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7247)

4.442

1.160

1.026

3

Interno

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)

116.203

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

100.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)

103.291

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (aritcolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156)

15.494

15.494

15.494

154.936

2018

1

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

- Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060)

239.215

239.215

239.215

3

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:

- Art. 2, comma 2: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - cap. 7030)

785

785

785

3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8223)

1.200

1.200

3

Difesa

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132, 7140)

6.992

6.992

6.992

48.291

3

Politiche agricole

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)

123.208

15.600

3

3.537.493

625.291

896.677

16.207.892

Totale generale

14.387.490

9.282.894

8.447.209

49.281.244

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