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Legge 24-11-2003, n. 326 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole da: «nonché degli investimenti» a «e organizzative» sono soppresse; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia»;

al comma 3, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata», sono inserite le seguenti: «con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis»;

il comma 5 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «ricercatori», sono inserite le seguenti: «, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi», e la parola: «iniziano» è sostituita dalla seguente: «vengono»; nel secondo periodo, dopo le parole: «nei due periodi di imposta successivi», sono aggiunte le seguenti: «sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».

All'articolo 4:

al comma 5, nel secondo periodo, le parole: «dalla istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla sua istituzione»;

al comma 6, l'espressione: «Art.» è sostituita dalla parola: «articolo».

All'articolo 5:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile»;

al comma 7, lettera a), dopo le parole: «Poste italiane spa o società» la lettera: «d» è sostituita dalla parola: «da»;

al comma 7, lettera b), dopo le parole: «raccolta di fondi a vista» è aggiunto il seguente periodo: «La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali»;

al comma 27, nel primo periodo, le parole: «Il settimo periodo è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «I periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Registro italiano dighe). 1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere».

2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe RID"».

All'articolo 6:

ovunque ricorrano, le espressioni: «d. lgs.» e «Art.» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «decreto legislativo» e «articolo»;

al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: «decreti di natura non regolamentare,» sono inserite le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive,».

All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo le parole: «, la liquidità e l'esigibilità» sono sostituite dalle seguenti: «e la liquidità»; e, nel secondo periodo, dopo le parole: «L'attestazione» sono inserite le seguenti: «, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,».

All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione: «Art.» è sostituita dalla parola: «articolo».

All'articolo 12:

ovunque ricorrano, le espressioni: «D.P.R» e «Art.» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica» e «articolo»;

al comma 4, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni», la parola: «della» è sostituita dalla seguente: «dalla»;

dopo il comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente:

«11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"».

All'articolo 13:

ovunque ricorra, l'espressione: «Art.» è sostituita dalla parola: «articolo»;

al comma 1, dopo le parole: «del Ministro delle attività produttive», sono inserite le seguenti: «e del Ministro delle politiche agricole e forestali»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come definite dalla disciplina comunitaria»;

al comma 10, dopo le parole: «componenti di ciascun organo resti» la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «riservata»;

al comma 11, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica»;

al comma 15, le parole: «dal comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 14»;

dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro»;

al comma 22, le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti»;

al comma 23, le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni»;

al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole: «Mediocredito centrale spa», le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo»; nel secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro delle politiche agricole e forestali»; ed è aggiunto, alla fine del comma, il seguente periodo: «Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite»;

al comma 26, è soppresso l'ultimo periodo;

il comma 27 è sostituito dal seguente: «27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

ai commi 29 e 30 le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico bancario»;

al comma 30, le parole: «nei commi» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli» e le parole: «il Capo V, sezione II,» dalle seguenti: «da 33 a 37»;

al comma 32, capoverso 4-quater, i segni: «-», sono sostituiti dalle seguenti lettere: «a)», «b)» e «c)»;

al comma 36, i numeri: «1)», «2)», «3)» e «4)» sono sostituiti, rispettivamente, dalle seguenti lettere: «a)», «b)», «c)» e «d)»; le parole: «nei numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b)»; le parole: «nel numero 1) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nella lettera a)» e dopo le parole: «articolo 2615, secondo comma», sono inserite le seguenti: «del codice civile»;

al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: «di credito cooperativo»;

al comma 40, le parole: «gli articoli 2501e seguenti del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,»;

al comma 57, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'articolo 107 del testo unico bancario»;

al comma 60, dopo le parole: «in ogni caso» è inserita la seguente: «per»;

al comma 61, le parole da: «dalla seguente: "confidi", da intendersi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269"»;

dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:

«61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

All'articolo 14:

ovunque ricorra, la parola: «epigrafe» è sostituita dalla seguente: «rubrica»;

al comma 1, lettera b), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164»;

al comma 1, lettera d), i numeri: «1)», «2)» e «3)» sono sostituiti, rispettivamente, dalle lettere: «a)», «b)» e «c)»;

al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«h-bis). Dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni"».

All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 17:

al comma 3, dopo le parole: «articolo 11-ter,», le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-bis»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore”.

3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità , è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.

3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 19:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: «autoambulanze» sono inserite le seguenti: «e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari».

All'articolo 21:

al comma 4, dopo le parole: «nell'ambito dei decreti» è inserita la seguente: «di»;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

All'articolo 23:

al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle attività produttive»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive».

All'articolo 26:

ovunque ricorrano, le parole: «23 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «23 novembre 2001»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono inserite le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni"»;

al comma 4, le parole: «del 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 per cento»;

al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le parole: «Il medesimo divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al terzo periodo del comma 17» e, dopo le parole: «disagio economico di cui» le parole: «all'articolo 3,» sono sostituite dalla seguente: «al»;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto»;

nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni»;

dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio».

11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 27:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da valutarsi da parte del Ministero interessato»;

il comma 5 è soppresso;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico»;

al comma 9, dopo le parole: «schede descrittive» sono inserite le seguenti: «, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate» e dopo le parole: «Agenzia del demanio» sono inserite le seguenti: «e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica»;

al comma 11, dopo le parole: «Le schede descrittive», sono inserite le seguenti: «degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva»;

al comma 13, nel primo periodo, dopo le parole: «n. 351, convertito con» sono inserite le seguenti: «modificazioni, dalla»; le parole: «nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80»; e le parole: «si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3»;

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «legge 23 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 novembre 2001»;

al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, le parole: "ai conduttori" sono sostituite dalle seguenti: «agli affittuari»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/28893 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari»;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “dei conduttori” sono inserite le seguenti: “e degli affittuari dei terreni” e, dopo le parole: “l'irregolarità”, sono inserite le seguenti: “dell'affitto o”;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5”;

d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di" sono inserite le seguenti: "affitto o";

e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di cessione" sono inserite le seguenti: "agli affittuari o"».

All'articolo 29:

al comma 1:

nel primo periodo, le parole: «l'alienazione di tali immobili è considerata urgente» sono sostituite dalle seguenti: «in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili»;

nel secondo periodo, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati»; e dopo le parole: «nell'articolo 27» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

nel terzo periodo, la parola: «gratuito» è sostituita dalle seguenti: «, ovvero l'uso pubblico»; dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo»;

nel sesto periodo, la parola: «previsionale» è sostituita dalla seguente: «previsionali»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

All'articolo 30:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data"».

All'articolo 31:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «l'anno 2003,» e, nel secondo periodo, la parola: «stato» è sostituita dalla seguente: «stata»;

al comma 2, l'espressione: «Art.» è sostituita dalla parola: «articolo».

All'articolo 32:

ovunque ricorrano, le parole: «d.P.R.», «Art.», «d.lgs», «mc», «G.U.» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica», «articolo», «decreto legislativo», «metri cubi», «Gazzetta Ufficiale»;

al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza del condono» sono inserite le seguenti: «di cui al presente articolo»;

al comma 7, lettera c-bis), nel secondo periodo, dopo le parole: «è adottato» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro dell'interno» e sono soppresse le parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità , di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio"»;

al comma 9, nel secondo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti», sono inserite le seguenti: «di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali»; le parole: «sentita la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata»; dopo le parole: «sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale» sono inserite le seguenti: «, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 10, le parole: «sentita la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 11, nel secondo periodo, la parola: «peri» è sostituita dalla seguente: «per»; dopo le parole: «attività culturali», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»; le parole: «sentita la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata» e le parole: «è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma»;

al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «Fondo di rotazione» sono inserite le seguenti: «, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive,»; le parole: «ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,»;

al comma 13, le parole: «di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298»;

al comma 14, dopo le parole: «demanio statale», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico»;

al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio»;

al comma 19, dopo le parole: «Tabella B» sono inserite le seguenti: «allegata al presente decreto»;

dopo il comma 19, è inserito il seguente:

«19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime»;

al comma 24, dopo le parole: «e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi»;

al comma 26, lettera a), dopo le parole: «comma 27» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le parole: «del piano regionale di cui», la parola: «la» è sostituita dalla seguente: «al»;

al comma 29, ultimo periodo, le parole: «articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

al comma 30, le parole: «di cui al comma 28» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 29»;

ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: «Tabella C allegata» e: «Tabella D allegata», sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e al predetto comma 34, nel secondo periodo, la parola: «alla» è sostituita dalla seguente: «alle»;

al comma 35, lettera a), le parole: «articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

al comma 36, la parola: «produce» è sostituita dalla seguente: «producono»;

al comma 37, la parola: «equivale» è sostituita dalla seguente: «equivalgono»;

al comma 38, dopo le parole: «nell'allegato 1», sono aggiunte le seguenti: «al presente decreto»;

al comma 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario»;

al comma 41, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;

al comma 43, capoverso «Art. 32», comma 2, lettera c), l'espressione: «D.M.» è sostituita dalle parole: "decreto ministeriale";

al comma 43, capoverso "Art. 32", comma 4, la parola: "abilitativi" è sostituita dalla seguente: "abilitativo";

al comma 43, capoverso "Art. 32", comma 5, nel primo periodo, le parole: "dello Stato o" sono soppresse; nel secondo periodo le parole: "dallo Stato o" sono soppresse e, nel quarto periodo, le parole: "del costo della vita, così come definito dall'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: "dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati";

dopo il comma 43, è inserito il seguente:

«43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi»;

i commi 48 e 49 sono soppressi;

dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti:

"49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreché l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".

49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"Art. 41. (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità , è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa".

49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti"";

al comma 50, dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede".

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. (Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri). 1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del Fondo.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Concordato preventivo). - 1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.

2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota è, invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".

12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.

14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.

15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5».

All'articolo 34:

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"»;

al comma 4, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2002» e le parole: «50 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «10 per cento»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate»;

al comma 6, le parole: «o regolate contabilmente» sono soppresse;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 35:

al comma 1, lettere a) e b), l'espressione: «lett.» è sostituita dalla parola: «lettera»;

al comma 1, lettera c), le parole: «nell'ottavo e nel nono comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel settimo e nell'ottavo comma» e dopo la parola: «concernente», è inserita la seguente: «disposizioni»;

al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: «l'ottavo comma è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «il settimo comma è sostituito» e l'espressione: «artt.» è sostituita dalla parola: «articoli»;

al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis) all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera:

"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)"»;

al comma 1, lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) i commi nono e decimo sono abrogati».

L'articolo 36 è soppresso.

All'articolo 38:

ovunque ricorra, l'espressione: «Art.» è sostituita dalla parola: «articolo»;

al comma 11, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «somma depositata», il segno di interpunzione: «;» è soppresso.

All'articolo 39:

al comma 1, il numero: «99» è sostituito dal seguente: «98»;

al comma 6, dopo le parole: «"la durata della partita"» sono inserite le seguenti: «; le parole: "non è inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "è compresa tra sette e tredici secondi";»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla-osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla-osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettera a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;

c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali"»;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato»;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio»;

dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:

«13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13.

13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.

13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla-osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decretolegge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla-osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno.

13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse»;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili," sono inserite le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine».

14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze di ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate.

14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purché specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.

14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprietà", sono inserite le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto".

14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".

14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".

14-decies. È istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti.

14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"».

All'articolo 40:

al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: "accantonati a riserva", sono inserite le seguenti: ", ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili,";

il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale".

All'articolo 41, l'espressione «Art.», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «articolo».

Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

«ArtT. 41-bis. (Altre disposizioni in materia tributaria). - 1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute".

4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori autorizzati e" sono inserite le seguenti: "il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il";

b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;" sono inserite le seguenti: "i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;".

5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima".

6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".

8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.

9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti) - 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società , la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.

13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo».

All'articolo 42:

l'espressione: «Art.», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «articolo»;

al comma 1, nel terzo periodo, le parole da «in base» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti»;

al comma 4, nel primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di invalidità civile, cecità e sordomutismo»; e, nel terzo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

al comma 7, capoverso 2, l'espressione: «ASL» è sostituita dalle parole: «delle aziende sanitarie locali»;

al comma 10, nel primo periodo, le parole: «2 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro» e nel secondo periodo, la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente»;

al comma 11, alinea, le parole: «di attuazione del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;

al comma 11, capoverso «Art. 152», è inserita la seguente rubrica: «(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali)»; le parole: «del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» e le parole: «citato decreto legislativo n. 113 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002».

All'articolo 43:

al comma 1, l'espressione: «DPR» è sostituita dalle parole: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 4, le parole: «a detto importo» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di cui al comma 3». All'articolo 44: ovunque ricorrano, le espressioni: «c.p.c.» e «Art.» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «del codice di procedura civile» e «articolo»;

al comma 1, le parole: «ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6»;

al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «versamento dei contributi previdenziali» la parola: «dell'» è sostituita dalla seguente: «dall'» e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata»;

al comma 3, alinea, le parole da: «successivamente» fino alla fine dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto» e, nell'alinea della lettera b), la parola: «sostituire» è soppressa;

al comma 5, nel primo periodo, la parola: «contenute» è sostituita dalla seguente: «contenuti» e, nel quarto periodo, l'espressione: «leg.vo» è sostituita dalla parola: «legislativo»;

al comma 6, le parole: «2° comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma», e le parole: «così come modificato dall'Art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni»;

al comma 7, l'espressione: «e/o» è sostituita dalla parola: «o»;

al comma 8, nel primo periodo, le parole: «e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'Art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1»;

al comma 9, dopo la parola: «(INPDAP)», sono inserite le seguenti: «con riferimento» e, ovunque ricorrano, le parole: «all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni»;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".

9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004».

All'articolo 45:

nella rubrica, le parole: «legge 335/95» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995, n. 335»;

al comma 1, dopo la parola: «contributiva» è inserita la seguente: «pensionistica».

All'articolo 47:

al comma 3, nel primo periodo, le parole: «all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL» sono soppresse e, nel secondo periodo, le parole: «approvato con D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 48:

le espressioni: «%» e «Art.», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «per cento» e «articolo»;

al comma 5, alinea, l'espressione: «d.P.R.» è sostituita dalle parole: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, lettera a), la parola: «farmacologia» è sostituita dalla seguente: «farmacologica»;

al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze»;

al comma 5, lettera c), dopo le parole: «criteri di costo» sono inserite le seguenti: «e di», e l'espressione: «G.U.» è sostituita dalle parole: «Gazzetta Ufficiale n. 207»;

al comma 5, lettera f), nel terzo periodo, dopo le parole: «articolo 4, comma 3», sono inserite le seguenti: «del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla» e la parola: «della» è soppressa;

al comma 5, lettera l), dopo le parole: «delle terapie» le parole: «e delle» sono sostituite dalle seguenti: «contro le»;

al comma 6, le parole: «del comma 5» sono soppresse;

al comma 15, le parole: «articoli 8 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 8 e 9»;

al comma 20, le parole: «un migliore» sono sostituite dalle seguenti: «una migliore»;

ai commi 23 e 31, la parola: «abrogate è sostituita dalla seguente: «soppresse»;

al comma 32, le parole: «Art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405»;

al comma 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabile le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

All'articolo 51:

al comma 1, le parole: «e di 330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e 330 milioni»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, è riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi".

1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato».

Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441). 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "è prorogato di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di tre anni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'allegato 1:

nel titolo, le parole: «articolo 7, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;

nel paragrafo: «Procedura per la sanatoria edilizia», secondo periodo, alla lettera a), le parole: «tabella A» sono sostituite dalle seguenti: «tabella C» e, alla lettera b), le parole: «tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «tabella D».

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