Preambolo
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge
1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo previsto all'Art. 15-quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi di cui all'Art. 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 del servizio sanitario regionale conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al Direttore generale dell'Azienda la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo. [1]
2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall'incarico.
3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.
Note:
1 A norma dell'art. 1, comma c. 1, L.R. 29 luglio 2005, n. 24, l'efficacia del presente comma c. è sospesa sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo avanti la Corte costituzionale.
1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'Art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 1998-2001, è erogata unicamente al personale a rapporto di lavoro esclusivo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.