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Legge regionale UMBRIA 23-02-2005, n. 15 Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle aziende sanitarie regionali.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1 - (Conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo previsto all'Art. 15-quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi di cui all'Art. 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 del servizio sanitario regionale conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 2 - (Norme di prima applicazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al Direttore generale dell'Azienda la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo. [1]

2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall'incarico.

3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.

Note:

1 A norma dell'art. 1, comma c. 1, L.R. 29 luglio 2005, n. 24, l'efficacia del presente comma c. è sospesa sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo avanti la Corte costituzionale.

Art. 3 - (Indennità)

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'Art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 1998-2001, è erogata unicamente al personale a rapporto di lavoro esclusivo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

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